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Decreto — n. 19312/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in case extinction and costs award.

Numero d'incarto Decreto — n. 19312/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Beniamino Nordio, did not request a decision despite the proposal being communicated, while the respondents remained silent. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for judgment within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing parties.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to respond proposal statutory time limit waiver of appeal litigation costs allocation rimborso delle spese calcolo dell'indennità risarcitoria condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25469/2024R.G. proposto da: EMILIO CALVI, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Beniamino Nordio, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro ELMO MONTEGRAPPA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dagli avvocati Camilla Nannetti, Carlo Cester e Maria Luisa Miazzi, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- nonché contro CENTRO PROFUMI TRADE S.R.L., già EAGLE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Rossi e Valerio Porchera, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso e per la revocazione dell’ordinanza n. 14437/2024 della Corte Suprema di Cassazione, pubblicata il 23 maggio 2024, R.G.N. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così decis