Cassation appeal dismissed for non-response; 40-day silence deemed a waiver of the right to request a ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the opposing party's proposal for judgment within the statutory period. The appellant, representing a labor dispute against Trenitalia, remained silent for forty days after the proposal was communicated. Consequently, the court ruled that this silence constituted a formal waiver of the right to request a decision, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant for forty days following communication of a proposal for judgment constitutes a waiver of the right to request a ruling, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23884/2022 R.G. proposto da: CIRO BORRIELLO, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Riccardi, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Raffaele De Luca Tamajo, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 249/2022 emessa dalla Corte d’appello di Napoli Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Numero registro generale 23884/2022 Numero sezionale 594/2025 Numero di raccolta generale 19310/2025 Data pubblicazione 14/07/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2025 dott.ssa Elena Boghetich Numero registro generale 23884/2022 Numero sezionale 594/2025 Numero di raccolta generale 19310/2025 Data pubblicazione 14/07/2025