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Ordinanza — n. 19303/2025 — snciv Generato dall'IA

Court declares litigation ended due to mutual withdrawal and settlement agreement between employee and employer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19303/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the litigation matter and associated costs ceased following a mutual withdrawal of claims. The employee and employer submitted a joint statement of conciliation and withdrawal, effectively settling the dispute regarding contractual vacation indemnity. Consequently, the court dismissed the appeal and determined no further procedural steps were necessary.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; When parties mutually withdraw their claims and sign a conciliation agreement, the court must declare the litigation matter and costs ceased, terminating the proceedings without a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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mutual withdrawal of claims joint conciliation agreement cessation of litigation contractual vacation indemnity termination of proceedings indennità di vacanze rinuncia a pretese di salario contratto di compensazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
in prossimità dell'adunanza i difensori delle parti hanno depositatoatto di rinuncia ex art. 390 c.p.c.
art. 390 c.p
in prossimità dell'adunanza i difensori delle parti hanno depositatoatto di rinuncia ex art. 390 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2573-2021 proposto da: STEFANELLI RITA, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE FERRARA; -ricorrente - contro ALMA MATER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCIO GIACOMARDO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1727/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/07/2020 R.G.N. 429/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI. Oggetto Differenze retributive R.G.N.2573/2021 Cron. Rep. Ud.07/05/2025 RILEVATO CHE 1. la Corte di Appello di Napoli con la sentenza impugnata ha rigettato l’appello di Rita Stefanelli avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto la sua domanda nei confronti del datore di lavoroAlma Mater di riconoscimento del diritto a indennità di vacanza contrattuale, oltre domande subordinate;

2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la lavoratrice con due motivi, cui ha resistito con controricorso lasocietà;

3. in prossimità dell'adunanza i difensori delle parti hanno depositatoatto di rinuncia ex art. 390 c.p.c. da parte della lavoratrice , accettata dalla società, dando atto di avere sottoscritto verbale di conciliazione e chiedendo congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite; CONSIDERATO CHE 1. attesa la regolarità e tempestività di rinuncia e accettazione delle parti, può darsi corso alla richiesta declaratoria della cessazione della materia del contendere, anche per le spese;

2. non sussistono , di conseguenza, i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; P.Q.M La Corte dichiara cessata la materia del contendere, anche per le spese. Così deciso in Roma nell’Adu