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Ordinanza — n. 19284/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to joint withdrawal of lawsuit by both parties under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19284/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the proceedings extinguished after the plaintiff, A.N.S.A., and the defendant, Montalto Paolo, jointly withdrew their appeal. Although the lower court had previously nullified a first-instance judgment for lack of contradiction with INPGI, both parties subsequently abandoned the litigation. The court ruled that the joint withdrawal satisfied the conditions for process extinction under Article 390 of the Code of Civil Procedure, thereby terminating the case without further adjudication on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.; When both parties jointly withdraw their appeal, the proceedings are extinguished without the need to determine procedural costs or uniform contribution payments.

Parole chiave

Generato dall'IA
joint withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure procedural extinction joint declaration of withdrawal diritto di stampa punibilità dei mass media perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 comma quarto cpc
390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc; che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n.
DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass.
Cass. n. 3688/2016
13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016;
Cass. n. 23175/15

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 3688/2016
13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016;
Cass. n. 23175/15
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PDFBox: AULA 'A' 1750 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente - Dott. ROBERTO RIVERSO - Consigliere- Dott. GUGLIELMO CINQUE -Rel. Consigliere - Dott. GUALTIERO MICHELINI - Consigliere - Dott. ELENA BOGHETICH - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30324-2022 proposto da: A.N.S.A. - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOC. COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MANLIO ABATI; - ricorrente - contro MONTALTO PAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA DOMENICO PETRACCA; - controricorrente – avverso la sentenza n. 2897/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/07/2022 R.G.N. 2500/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2025 dal Consigliere Dott.

GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO Oggetto Qualificazione rapporto privato R.G.N.30324/2022 Cron. Rep. Ud.03/04/2025 Numero registro generale 30324/2022 Numero sezionale 1750/2025 Numero di raccolta generale 19284/2025 Data pubblicazione 14/07/2025 che, con la sentenza n. 2897/2022, la Corte di Appello di Roma ha dichiarato la nullità della pronuncia di primo grado per difetto del necessario contraddittorio nei confronti dell’INPGI, dichiarando assorbito l’appello incidentale e rimettendo la causa al Tribunale; che avverso tale sentenza l’A.N.S.A.

Agenzia Nazionale Stampa Associata Soc. Coop. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; che Montalto Paolo ha resistito con controricorso; che il Collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO che nelle more del giudizio è stata depositata dalla ricorrente dichiarazione di rinuncia congiunta al ricorso in cassazione, con relativa accettazione per il controricorrente; che sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc; che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016;

Cass. n. 23175/15). La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 aprile 2025 La Presidente Dott.ssa Adriana Doronzo Numero registro generale 30324/2022 Numero sezionale 1750/2025 Numero di raccolta generale 19284/2025 Data pubblicazione 14/07/2025 Numero registro generale 30324/2022 Numero sezionale 1750/2025 Numero di raccolta generale 19284/2025 Data pubblicazione 14/07/2025