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Ordinanza — n. 19254/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court allows teacher's appeal against dismissal of fixed-term contract abroad residence allowance due to discrimination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19254/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Carla Josefa Alagna's appeal against the dismissal of her claim for a fixed-term contract residence allowance. The teacher argued that the Ministry's refusal discriminated against her as a fixed-term employee compared to permanent staff, citing domestic law and EU directives. The Court ruled that no objective justification exists for the lower pay, thereby overturning the lower court's decision and remanding the case for a new ruling.

Regesto Legislator

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Art. 658 d.lgs. n. 297/1994; Art. 360 c.p.c.: The residence allowance for teachers abroad must be granted equally to fixed-term and permanent staff, as no objective difference justifies discriminatory treatment based on contract duration or lack of public competition passage.

Parole chiave

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fixed-term contract discrimination residence allowance abroad teachers public service EU Directive 99/70/CE salary equality principle assegni di formazione collocabilità ridotta sospensione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 658 d.lgs. n. 297 del 1994
FATTI DI CAUSA Oggetto MAECI – Docentea tempo determinato - Assegno di sede ex art. 658 d.lgs. n. 297 del 1994- Violazione del divietodi discriminazione.
Art. 106 c.c.n.l. Comparto scuola 2006-2009
62 del 1998, dell’art. 106 c.c.n.l. Comparto scuola 2006-2009, dell’art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
165 del 2001 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Parte ricorrente sostiene che il trattamento economico del personale a tempo determinato all’estero è interamente disciplinato dall’art.
Direttiva 99/70/CE
Con la seconda doglianza è denunziata la violazione ed errata applicazione della direttiva 99/70/CE e della clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato ad essa allegato in relazione all’art.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
8684/2024, alle quali aderisce convintamentenon essendovi ragioni per discostarsene, ad esse riportandosi anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
10.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art.
art. 106 c.c
62 del 1998, dell’art. 106 c.c.n.l.
art. 118 disp. att. c.p
8684/2024, alle quali aderisce convintamentenon essendovi ragioni per discostarsene, ad esse riportandosi anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 12369/2020
Ebbene, osserva il Collegio , che la questione qui all’attenzione è stata oggetto di esame in numerose pronunzie di questa Corte, tra le quali Cass. n. 12369/2020, rv.
Cass. n. 7753/2021
658101 - 01 e le successive Cass. n. 7753/2021, Cass.
Cass. n. 14104/2022
7753/2021, Cass. n. 14104/2022, Cass.
Cass. n. 17501/2023
Cass. n. 8684/2024
17501 /2023, Cass. n. 8684/2024, alle quali aderisce convintamentenon essendovi ragioni per discostarsene, ad esse riportandosi anche ai sensi dell’art.
CGUE 20 giugno 2019, C-72/18
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 18774-2021 proposto da: ALAGNA CARLA JOSEFA, rappresentata e difesa dall'avvocato ERIC DELLA VALLE; -ricorrente - contro MINISTERO AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE; -intimato - avverso la sentenza n. 2310/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/12/2020 R.G.N. 602/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2025 dal Consigliere Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO. FATTI DI CAUSA Oggetto MAECI – Docentea tempo determinato - Assegno di sede ex art. 658 d.lgs. n. 297 del 1994- Violazione del divietodi discriminazione.

R.G.N.18774/2021 Cron. Rep. Ud.01/07/2025 1. La Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da Alagna Carla Josefa che – sulla premessa di essere stata docente a tempo determinato presso il liceo artistico Freudenberg di Zurigo, nel periodo 12.9.2013-15.7.2016 - conveniva in giudizio il Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale chiedendo la disapplicazione dell’art. 106 del c.c.n.l. 2006-2009 e, per l’effetto, l’accertamento del diritto al riconoscimento dell’assegno di sede previsto dall’art. 658 del d.lgs. n. 297 del 1994 esuccessive modifiche in misura integrale.

2. Propone ricorso per cassazione l’insegnante con due motivi.

3. Resta intimato il Ministero Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, in persona del Ministro p.t. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo mezzo è dedotta la violazione ed errata applicazione degli artt. 651 e 658 del t.u.n. 294 del 1994, sostituiti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 62 del 1998, dell’art. 106 c.c.n.l. Comparto scuola 2006-2009, dell’art. 45, commi 2 e 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Parte ricorrente sostiene che il trattamento economico del personale a tempo determinato all’estero è interamente disciplinato dall’art. 651 del d.lgs. n 297 del 1994 e dalla normativa di settore e, nello specifico, dall’art. 658 del medesimo decreto che, nel disciplinare l’assegno di sede, non compie alcuna discriminazione tra personale, a tempo determinato ed indeterminato.

Alla stregua di tale premessa argomenta che l’art.106 c.c.n.l. del Comparto Scuola 2006-2009 è in contrasto con la normativa innanzi richiamata, prima ancora che con la normativa comunitaria, per aver previsto un trattamento economico peggiorativo del personale supplente senza alcuna motivazione oggettiva.

2. Con la seconda doglianza è denunziata la violazione ed errata applicazione della direttiva 99/70/CE e della clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato ad essa allegato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Il mezzo è incentrato sulla violazione della normativa comunitaria e sul divieto di discriminazione dei docenti a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato, irrilevanti ai fini del riconoscimento dell’emolumento le modalità di reclutamento, la durata del rapporto, la mancanza di incardinamento nei ruoli dello Stato, circostanze tutte, ritenute invece nella sentenza impugnata, costituire “ragioni obiettive” idonee agiustificare la diversità di trattamento.

3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente, involgendo l’esame dei medesimi temi, sebbene sotto angoli prospettici diversi.

4. Essi v anno accolti nei limiti segnati dalla presente motivazione.

5. Ebbene, osserva il Collegio , che la questione qui all’attenzione è stata oggetto di esame in numerose pronunzie di questa Corte, tra le quali Cass. n. 12369/2020, rv. 658101 - 01 e le successive Cass. n. 7753/2021, Cass. n. 14104/2022, Cass. n. 17501 /2023, Cass. n. 8684/2024, alle quali aderisce convintamentenon essendovi ragioni per discostarsene, ad esse riportandosi anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

6. Il Collegio r ibadisce, pertanto, nel solco dell’innanzi ricordata giurisprudenza di legittimità che in tema di personale scolastico, l'assegno aggiuntivo di sede e gli altri benefici, previsti dal d.lgs. n. 297 del 1994 e dalla contrattazione collettiva per i docenti a tempo indeterminato che prestino servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, devono essere riconosciuti nella stessa misura anche ai supplenti non residenti assunti con contratto a termine, trattandosi di integrazioni salariali attribuite per il solo svolgimento del servizio richiesto, corrisposte per il disagio del trasferimento all'estero, senza che tra le due categorie di docenti (a tempo indeterminato e a termine) sia ravvisabile una differenza derivante dal mancato superamento, nel caso dei supplenti, del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A. e quindi, qui si aggiunge,senza che sia altresì rilevanteil mancato incardinamento nei ruoli dello Stato, come pure, la durata temporanea del rapporto.

7. Ne consegue, pertanto, ri marca il Collegio, che non ricorre affatto alcuna condizione oggettiva idonea a giustificare un trattamento economico preferenziale in favore dei docenti a tempo indeterminato rispetto a quelli a termine, in forza della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, così come interpretata da CGUE 20 giugno 2019, C-72/18.

8. Riportandosi e richiamando puntualmente anche le motivazionitutte delle pronunzie innanzi ricordate , ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., il Collegio evidenzia chela sentenza impugnata ha violato il divieto di discriminazione dei docenti a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato 9. C onclusivamente , non essendosi la pronunzia qui all’attenzione attenuta ai principi innanzi ricordati, ilricorso va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. 10.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art.

13. P.Q.M accoglie il ricorso nei limiti segnati dalla motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo un