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Ordinanza — n. 19057/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against disciplinary dismissal for employee who merely received emails without proof of knowledge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19057/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Poste Italiane inadmissible, upholding the lower court's decision to annul the employee's disciplinary sanction. The appellate court found that mere receipt of emails regarding colleagues' misconduct did not prove the employee knew of or approved the irregularities, as no confirmation of reading or action was provided. Consequently, the court ruled that attributing disciplinary responsibility for such passive reception violated the principle of subjective fault in labor law.

Regesto Legislator

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Art. 2104, 2105, 1175, 1375 c.c.; Art. 52, 53, 54 c.c.n.l.: The court establishes that disciplinary liability requires proof of subjective fault; mere receipt of communications without evidence of knowledge or action does not constitute a violation of loyalty or good faith obligations.

Parole chiave

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disciplinary liability subjective fault labor law obligations email communication good faith principle employee responsibility omission liability diritto alla corrispondenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2104 c.c.
Art. 2105 c.c.
Art. 1175 c.c.
Art. 1375 c.c.
Art. 52 c.c.n.l.
Art. 53 c.c.n.l.
Art. 54 c.c.n.l.
Art. 13 comma quater d.p.r. n. 115/2002
All’inammissibilità del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite e la condanna del ricorrente al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quater d.p.r.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12468-2020 proposto da: POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati GIAMPIERO PROIA, CARLO MIRABILE, ARTURO MARESCA; -ricorrente - contro ROMANO CARMELA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3096/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/10/2019 R.G.N. 3818/2017; Oggetto R.G.N.12468/2020 Cron. Rep. Ud.08/04/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA PAGETTA. Rilevato che 1. La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato la sanzione disciplinare dell’ammonizione irrogata da Poste Italiane s.p.a. a Carmela Romano sulla base di contestazione che ascriveva alla dipendente la diretta responsabilità nella realizzazione di irregolarità in relazione ai prodotti di corrispondenza nazionale/internazionale; la lettera di contestazione evidenziava infatti la piena consapevolezza e conoscenza da parte della Romano, evincibili da alcune mail ad essa indirizzateda colleghi, di un’articolata condotta posta in essere da altri dipendenti, addetti e responsabili di strutture territoriali dei servizi postali, condotta intesa ad eludere, mediante intercettazione delle lettere “test”, la verifica della qualità del servizio recapito affidata da Poste Italiane a società esterne.

2. La Corte di merito, ferma la gravità dei fatti accertati dai servizi ispettivi di Poste Italiane, ha ritenuto erronea l’attribuzione di responsabilità disciplinare alla Romano per una condotta di semplice ricezione di comunicazione di posta elettronica, in difetto di attribuzione alla dipendente di una posizione di garanzia o di controllo, estranea ai relativicompiti; ha inoltre osservato che costituiva dato di comune esperienza la ricezione nell’ambito del contesto lavorativo di un numero assai elevato di mail e che, anche ammesso che le mail in questione fossero state lette dalla lavoratrice, non era provato che fossero state lette attentamente non riguardando direttamente l’attività della medesima; ha quindi concluso che ancorare la responsabilità disciplinare alla mera ricezione di mail implicava l’attribuzione alla dipendente di un’impropria di responsabilità oggettiva.

3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a. sulla base di ununico motivo; la parte intimata ha depositato controricorso.

4. Entrambe le parti hanno comunicato memoria. Considerato che 1. Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2104, 2105, 1175 e 1375 c.c. nonché degli artt. 52, 53 e 54 c.c.n.l. applicabile censurando la sentenza impugnata per avere escluso la responsabilità disciplinare della lavoratrice in quanto mera destinataria di messaggi mail concernenti l’attività intesa a far risultare una qualità del servizio recapito diversa da quella effettiva. Sostiene che il comportamento omissivo della dipendente, la quale non aveva adottato alcuna misura per contrastare la condotta posta in essere dai colleghi, della quale era stata resa edotta tramite mail, ovvero la mancata segnalazione della stessa alla società costituiva violazione dell’obbligo di fedeltà, correttezza e buona fede gravante sulla dipendente. 2.Il motivo è inammissibile in quanto le ragioni di doglianza non si confrontano con l’accertamento di fatto del giudice di merito il quale ha ritenuto non provato che tali comunicazioni, “rarefatte” ed intervenute in un arco temporale molto esteso, fossero state effettivamente lette attentamente dalla lavoratrice, non risultando che la stessa avesse dato conferma di lettura né che avesse risposto o provveduto ad inoltrarle a terzi, né avesse tenuto i comportamenti richiesti in tali comunicazione.

Tale accertamento, non incrinato dalle censure formulate, esclude nella dipendente la consapevolezza della illecita attività posta in essere dai colleghi e quindi lo stesso presupposto al quale la datrice di lavoro ha mostrato di ancorare l’affermazione della responsabilità disciplinare. In questa prospettiva si rivelano non pertinenti i rilievi che denunziano violazione del principio di correttezza e buona fede nell’ambito del rapporto di lavoro e delle norme di legge e del contratto collettivo in tema di obblighi del lavoratore, difettando il medesimo presupposto soggettivo per la astratta configurazione della violazioneascritta..

3. All’inammissibilità del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite e la condanna del ricorrente al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quater d.p.r. n. 115/2002, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso