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Decreto — n. 19046/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 19046/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal against Alitalia's administrative decree extinguished because the appellant failed to respond within the statutory 40-day period. The appellant, Katia Callegaro, did not request a decision on the proposed settlement, triggering the automatic waiver provision. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the automatic renunciation of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal statutory deadline proposed settlement extinction of proceedings waiver of appeal litigation costs Civil Procedure Code condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
22, presso lo studio dell’avvocato BELLOMO STEFANO (BLLSFN67D06H501T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE CIVITAVECCHIA n.985/2023 depositata il 23/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
22, presso lo studio dell’avvocato BELLOMO STEFANO (BLLSFN67D06H501T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE CIVITAVECCHIA n.985/2023 depositata il 23/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13034/2024 R.G. proposto da: CALLEGARO KATIA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI SAN SILVESTRO N. 8;, presso lo studio dell’avvocato TANICO MARIA ANTONIETTA (TNCMNT66B53L682Z) che lo rappresenta e difende -ricorrente- , contro ALITALIA - SOCIETÀ AEREA ITALIANA SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI N. 22, presso lo studio dell’avvocato BELLOMO STEFANO (BLLSFN67D06H501T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE CIVITAVECCHIA n.985/2023 depositata il 23/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 13034/2024 Numero sezionale 593/2025 Numero di raccolta generale 19046/2025 Data pubblicazione 11/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 10/07/2025 Dott.ssa Antonella Pagetta Numero registro generale 13034/2024 Numero sezionale 593/2025 Numero di raccolta generale 19046/2025 Data pubblicazione 11/07/2025