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Ordinanza — n. 19045/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows Inps appeal, quashing lower court for failing to assess total debts exceeding €30k threshold for bankruptcy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19045/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Appellate Court's decision regarding the Inps's opposition to a debt collection order against a private employer. While the first ground challenging the incidental assessment of bankruptcy ineligibility was rejected, the second ground was accepted because the lower court incorrectly focused solely on the employee's specific debt rather than the employer's total liabilities. Consequently, the judgment was sent back to the Appellate Court to properly verify if the cumulative debts exceeded the €30,000 threshold required for bankruptcy proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 2, co. 2 e 5 l. n. 297/82; Art. 15, ult. co. l.f.; Art. 34 c.p.c.; Art. 2697 c.c.; Art. 115 c.p.c.: The court must assess the total cumulative debts of the employer to determine bankruptcy ineligibility, disregarding the non-objection principle for debts unknown to the social security institution.

Parole chiave

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bankruptcy threshold cumulative debts assessment non-objection principle incidental bankruptcy ruling Inps debt collection private employer liability social security fund finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 2, co. 2 e 5 l. n. 297/82
–come ancora affermato da questa Corte (Cass.23151/20, Cass.34368/22) –non operail principio di non contestazione, non essendo nella conoscibilità dell’Istituto il fatto integrante il superamento della soglia di indebitamento complessivo minimo ai fini della fallibilità deldatore di lavoro.
Art. 15, ult. co. l.f.
Art. 34 c.p.c.
–come ancora affermato da questa Corte (Cass.23151/20, Cass.34368/22) –non operail principio di non contestazione, non essendo nella conoscibilità dell’Istituto il fatto integrante il superamento della soglia di indebitamento complessivo minimo ai fini della fallibilità deldatore di lavoro.
Art. 2697 c.c.
Art. 115 c.p.c.
art. 34 c.p
–come ancora affermato da questa Corte (Cass.23151/20, Cass.34368/22) –non operail principio di non contestazione, non essendo nella conoscibilità dell’Istituto il fatto integrante il superamento della soglia di indebitamento complessivo minimo ai fini della fallibilità deldatore di lavoro.

Giurisprudenza citata

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Cass.1887/20
Cass.11531/20
Cass.32446/21
Cass.23151/20
–come ancora affermato da questa Corte (Cass.23151/20, Cass.34368/22) –non operail principio di non contestazione, non essendo nella conoscibilità dell’Istituto il fatto integrante il superamento della soglia di indebitamento complessivo minimo ai fini della fallibilità deldatore di lavoro.
Cass.34368/22
–come ancora affermato da questa Corte (Cass.23151/20, Cass.34368/22) –non operail principio di non contestazione, non essendo nella conoscibilità dell’Istituto il fatto integrante il superamento della soglia di indebitamento complessivo minimo ai fini della fallibilità deldatore di lavoro.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 18350-2022 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI, VINCENZO STUMPO; -ricorrente - contro SPORTELLA LUIGIA, rappresentata e difesa dall'avvocato IURI CHIRONI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 75/2022 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 27/01/2022 R.G.N. 842/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Fondo di Garanzia R.G.N.18350/2022 Cron. Rep. Ud.29/04/2025 RILEVATO CHE In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Lecce rigettava l’opposizione svolta dall’Inps avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da Luigia Sportella e avente ad oggetto il pagamento del t.f.r. dovuto dal Fondo di Garanzia, stante il pignoramento negativo eseguito nei confronti del datore di lavoro. Riteneva la Corte che il datore di lavoro non fosse assoggettabile in concreto al fallimento, essendo il credito inferiore a €30.000 e che tale non assoggettabilità potesse essere accertata incidentalmente in questa sede senza necessità per il lavoratore di presentare istanza di fallimento onde far dichiararein sede prefallimentare la non assoggettabilità in concreto al fallimento del proprio datore.

Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per due motivi, illustrati da memoria. Luigia Sportella resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’esito dell’odierna udienza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione o falsa applicazione degli artt.2, co.2 e 5 l. n.297/82, 15, ult. co., R.D. n.267/42, in riferimento all’art.34 c.p.c., per avere la Corte ritenuto che la non assoggettabilità al fallimento per sussistenza di una situazione debitoria inferiore a €30.000 fosse accertabile in via incidentale nel presente giudizio.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione degli artt.2, co.2 e 5 l. n.297/82, 15, ult. co., R.D. n.267/42, in riferimento agli artt.2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere la Corte fatto riferimento al solo credito della lavoratrice e non alla complessiva situazione debitoria, e inoltre per avere fatto riferimento alla non contestazione dell’Inps circa la sussistenza di debiti sotto la soglia di €30.000, nonostante si trattasse di un fatto estraneo all’Inps e sul quale quindi non poteva operare la non contestazione. Il primo motivo è infondato.

Va richiamato il più recente orientamento di questa Corte (Cass.1887/20, Cass.11531/20, Cass.32446/21), secondo cui il presupposto della non assoggettabilità a fallimento dell’imprenditore, sia in astratto sia in concreto, costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale, che può essere accertata dal giudice adito in via incidentale, ai sensi dell’art. 34 c.p.c. L’orientamento va ribadito in questa sede, posto che l’art.2 l. n.297/82, in alcuna sua disposizione, contempla una regola contraria a quella generale espressa dall’art.34 c.p.c., vietando l’accertamento incidentale circa la sussistenza di debiti sottosoglia ex art.15, ult. co. l.f.

Il secondo motivo è fondato. La Corte ha ritenuto accertatala non assoggettabilità in concreto al fallimento motivando che il giudice di primo grado: “non ha considerato come l’entità del credito fosse notevolmente inferiore a quella che consentirebbe ex art.15 L.F., la dichiarazione di fallimento; sul punto non v’è contestazione dell’istituto”. Tale proposizione è innanzitutto contraria all’art.15, ult. co. l.f., secondo cui non si fa luogo al fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati è inferiore a €30.000.

L a norma richiede l’accertamento dell’ammontare complessivo dei debiti scaduti, e non – come invece ha reputato la Corte –l’accertamento che il debito dedotto in giudizio dal lavoratore sia inferiore a €30.000, laddove possono esservi più debiti già scaduti singolarmente d’importo inferiore ma che, cumulati, ascendono a somma superiore a €30.000. Non essendo stato compiuto l’accertamento richiesto dalla fattispecie legale dell’art.15, ult. co. l.f., la sentenza va per ciò solo cassata. Si deve aggiungere che, ai fini dell’accertamento implicato dall’art.15, ult. co. l.f.

–come ancora affermato da questa Corte (Cass.23151/20, Cass.34368/22) –non operail principio di non contestazione, non essendo nella conoscibilità dell’Istituto il fatto integrante il superamento della soglia di indebitamento complessivo minimo ai fini della fallibilità deldatore di lavoro. Conclusivamente, la sentenza va cassata in accoglimento del secondo motivo di ricorso, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti sulla fallibilità in concreto del datore di lavoro,anche alla luce del decreto del Tribunale fallimentare di Cosenza del 22.7.2020, nonché per la s