Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to oppose the court's proposal for case termination within forty days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to oppose the court's proposal for case definition within the mandatory forty-day period. The appellant's silence was interpreted as a waiver of the right to proceed, confirmed by a subsequent formal act of renunciation. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to oppose the court's proposal for case definition within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25082/2022R.G. proposto da: AIELLO FRANCESCA, rappresentata e difesa dall’Avv. GIUSEPPE VERSACE con cui domicilia alla PEC istituzionale dello stesso. contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del Ministero pro tempore; UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, in persona del Dirigente pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA –UFFICO V – AMBITO TERRITORIALE DI COMO, in persona del Dirigente pro tempore ISTITUTO “ANTONIO SANT’ELIA” DI CANTU’, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, tutti domiciliati ex lege presso l’Avvocatura dello Stato in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, che li rappresenta e difende. -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 250/2022 pubblicata in data 15.03.2022, RG. 1363/2021.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 1 9 maggio 2025 ; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Che la mancata opposizione “lascia intendere rinunciato” il ricorso (Cass., n. 12376 del 2025), come nel presente caso confermato dall’atto di rinuncia depositato PCT il 27 giugno2025; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2 .2 00,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il