Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, representing a private individual against the local health authority, did not act within the statutory timeframe to contest the lower court's judgment. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for settlement within 40 days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. n. 19363 del 2022 proposto da: Ciao Christian, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandra Morganti, con cui domicilia PEC: avv.amorganti@pec.giuffre.it contro ASUR-Azienda Sanitaria Unica delle Marche - in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Patrizia Viozzi e dall’avv. Massimo Colarizi, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, Via G. Antonelli, 49 - sc.
A, int. 5. -controricorrente- avverso la sentenza n.43/2022 della Corte di Appello di Ancona, pubblicata il 9.3.2022, RG n.125/2021. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 19363/2022 Numero sezionale 591/2025 Numero di raccolta generale 19037/2025 Data pubblicazione 11/07/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.250,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 06 luglio 2025 Il Consigliere Delegato Irene Tricomi Numero registro generale 19363/2022 Numero sezionale 591/2025 Numero di raccolta generale 19037/2025 Data pubblicazione 11/07/2025