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Ordinanza — n. 18971/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows Inps appeal on prescription suspension, ruling administrative procedure term does not extend prescription period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18971/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Inps appealed a lower court decision that had dismissed its claim of prescription and statute of limitations. The Inps argued the administrative procedure term should not have suspended the prescription period, while the claimant contended the full term applied. The court found the first argument invalid but the second valid, holding that the administrative procedure term suspends prescription only until its expiration, after which the clock restarts.

Regesto Legislator

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Art. 2945, co. 1 c.c.; Art. 2, co. 5 d.lgs. n. 80/92: The term for exhausting the administrative procedure suspends the statute of limitations only until its expiration, after which the period recommences, meaning a subsequent administrative term does not extend the total prescription period.

Parole chiave

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statute of limitations suspension administrative procedure term prescription period calculation Inps guarantee fund social security claims tardivo pagamento delle spese istanza tardiva di restituzione dei termini durata della rendita di invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 2945, co. 1 c.c.
Art. 2, co. 5 d.lgs. n. 80/92
12718/09, cui hanno fatto seguito Cass.9158 e 15969 del 2017, Cass.23484/24 e da ultimo Cass.28671/24.
Art. 47 d.P.R. n. 639/70

Giurisprudenza citata

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 30664-2021 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, SAMUELA PISCHEDDA, MARIA PASSARELLI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO; -ricorrente - contro ZAMACAU TEODORA BIANCA; -intimata - avverso la sentenza n. 195/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 16/09/2021 R.G.N. 166/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Fondo di Garanzia R.G.N.30664/2021 Cron. Rep. Ud.29/04/2025 RILEVATO CHE La Corte d’appello di Perugia confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Zamacau Teodora Bianca volta al pagamento da parte del Fondo di Garanzia costituito presso l’Inps delle ultime tre mensilità retributive antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Per quanto qui di rilievo, la Corte rigettava l’eccezione di decadenza e di prescrizione avanzate dall’Inps computando il termine di 300 giorni per l’esaurimento del procedimento amministrativo in un caso in cui, a seguito della domanda amministrativa della Zamacau, non era seguito alcun provvedimento da parte dell’Inps e poi nemmeno era stato proposto il ricorso amministrativo.

Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per due motivi, illustrati da memoria. Zamacau Teodora Bianca è rimasta intimata. All’esito dell’odierna udienza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.47 d.P.R. n.639/70, per avere la Corte reputato che il termine del procedimento amministrativo fosse pari a 300 giorni, anziché a 210, ovvero 120 giorni per la decisione sulla domanda amministrativae 90 giorni per la proposizione del ricorso avverso la stessa.

Secondo l’Inps non si dovrebbe aggiungere l’ ulteriore termine di 90 giorni per la decisione sul ricorso amministrativo, poiché esso non era stata presentato. Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2, co.5 d.lgs. n.80/92, per avere la Corte errato nel reputare che la prescrizione fosse stata sospesa per 300 giorni, ovvero il termine del procedimento amministrativo, mentre dovevano computarsi solo 210 giorni. Il primo motivo è infondato. Computando solo 210 giorni, anziché 300 giorni nel conteggio della durata del procedimento amministrativo, l’Inps fa riferimento alla pronuncia di questa Corte n.21595/04.

Tale orientamento però è stato in seguito superato da Cass. S. U. 12718/09, cui hanno fatto seguito Cass.9158 e 15969 del 2017, Cass.23484/24 e da ultimo Cass.28671/24. In base a tale orientamento, in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, è da conteggiare il termine massimo di 300 giorni, in quanto la fattispecieè sussumibile in quella di decorrenza della decadenza dalla «scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo», ovvero 300 giorni. Si è infatti precisato che il riferimento alla scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla previsione del dies a quocostituito dalla comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo ovvero dal decorso del termine per rendere la decisione medesima, assorbe proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi, dopo la domanda di prestazione.

Ne consegue che,come affermato dalla Corte d’appello, non è maturata decadenza, poiché la domanda amministrativa fu presentata il 3.4.2015, con computo di 300 giorni fino al 28.1.2016, mentre il ricorso giudiziale fu depositato il 24.1.2017, entro l’anno di decadenza successivo allo spirare del termine di 300 giorni. Il secondo motivo è fondato. La Corte ha dato rilievo alla data del verbale negativo di pignoramento (15.7.2014) , rispetto alla quale la domanda amministrativa è stata effettivamente presentata entro l’anno di prescrizione.

Tuttavia, la domanda amministrativa produce un effetto interruttivo istantaneo (art.2945, co.1 c.c.), sicché la prescrizione, sospesa per il termine di 300 giorni, ricomincia a decorrere dalla cessazione del predetto termine e quindi dal 28.1.2016. Essa è stata interrotta con la successiva domanda giudiziale, che vale come atto recettizio ai fini dell’interruzione della prescrizione. D ovendosi perciò considerare non la data di deposito del ricorso, ma di notifica dello stesso (Cass.27944/22, Cass.24031/17) , deve rilevarsi che la notifica del ricorso si ebbe il 23.2.2017, ovvero oltre l’anno successivo alla data del 28.1.2016.

Conclusivamente, il ricorso va accolto in relazione al secondo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, per gli ulteriori accertamenti nonché per la statui