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Ordinanza — n. 18970/2025 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court dismisses Inps appeal, ruling prior enforcement title against employer is mandatory before claiming from Guarantee Fund.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18970/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation annulled the lower court's decision allowing workers to claim directly from the Inps Guarantee Fund without first obtaining an enforceable title against their employer. The workers argued that the employer's bankruptcy and the lack of specific contestation by Inps justified immediate payment. The Court rejected this, holding that the law requires a prior enforcement action to prove the insufficiency of the employer's assets, regardless of bankruptcy proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 2, co. 1, 2, 3, 4, 5, 7 l. n. 297/82; Art. 2, co. 2 e 5 l. n. 297/82; Art. 1, co. 1 e 2, 2 d.lgs. n. 80/92: A prior enforceable title against the employer is a mandatory prerequisite for claiming from the Guarantee Fund, even if the employer is bankrupt or has not been specifically contested by the Fund.

Parole chiave

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Guarantee Fund enforceable title prior enforcement insolvency proceedings solidary debt labor credits Cassazione indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 2, co. 1, 2, 3, 4, 5, 7 l. n. 297/82
Il presupposto per l’intervento del Fondo è infatti da individuare nella verifica del credito del lavoratore mediante l’insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, co.2 l.
Art. 2, co. 2 e 5 l. n. 297/82
Il presupposto per l’intervento del Fondo è infatti da individuare nella verifica del credito del lavoratore mediante l’insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, co.2 l.
Art. 1, co. 1 e 2, 2 d.lgs. n. 80/92
Art. 2697 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 29 d.lgs. n. 276/00
Art. 2, co. 8 l. n. 297/82
Il presupposto per l’intervento del Fondo è infatti da individuare nella verifica del credito del lavoratore mediante l’insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, co.2 l.

Giurisprudenza citata

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Cass. 34358/22
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 7537-2022 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, SAMUELA PISCHEDDA, VINCENZO STUMPO; -ricorrente - contro BENSALAH MOHAMMED, EL KHAOUDY ABDELFATTAH, EL MOKHTATIF SAMIRA tutti rappresentati e difesi dagli avvocati ALESSANDRO CAPUZZO, BRUNO COSSU, SAVINA BOMBOI; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 492/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/09/2021 R.G.N. 191/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Fondo di Garanzia R.G.N.7537/2022 Cron. Rep. Ud.29/04/2025 RILEVATO CHE La Corte d’appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Bensalah Mohammed, El Khaoudy Abdelfattah, El Mokhtatif Samira volta al pagamento da parte del Fondo di Garanzia costituito presso l’Inps del t.f.r. e delle ultime tre mensilità retributive antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. La Corte riteneva che non fosse impeditivo il mancato previo ottenimento di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro, potendo i crediti rivendicati essere accertati incidenter tantumnel giudizio instaurato contro l’Inps.

L’Istituto poi non aveva specificamente contestato i crediti azionati e restava irrilevante che i tre lavoratori avessero azione contro il coobbligato solidale. Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per tre motivi, illustrati da memoria. Bensalah Mohammed, El Khaoudy Abdelfattah, El Mokhtatif Samira resistono con controricorso, illustrato da memoria. All’esito dell’odierna udienza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2, co.1, 2, 3, 4, 5, 7 l. n.297/82, degli artt.1, co.1 e 2, 2, co.3 d.lgs. n.80/92, anche in relazione all’art.2495 c.c. per avere la Corte ritenuto ammissibile l’accertamento incidentale del credito azionato.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art.2, co.2 e 5 l. n.297/82, degli artt.1, co.1 e 2, 2 d.lgs. n.80/92, in relazione agli art.2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere ritenuto la Corte che l’Inps non avesse contestato il credito azionato nonostante si trattasse di fatto riferibile ai soli lavoratori, rispetto al quale l’Inps non poteva contestare alcunché. Con il terzo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione degli artt.2, co.1 e 3, 5, co.1 e 2 d.lgs. n.80/92, con riferimento all’art.29 d.lgs. n.276/00, per non avere la Corte d’appello dato rilievo alla necessaria preventiva escussione del condebitore solidale.

Il primo motivo di ricorso è fondato. In fatto è pacifico che: la società datrice di lavoro fu dichiarata fallita con chiusura del fallimento per insufficienza dell’attivo (art.102 l.f.); i crediti dei lavoratori non furono quindi ammessi al passivo né accertati in quella sede, come richiesto dall’art.2, co.2 l. n.297/82 e dall’art.2, co.3 d.lgs. n.80/92. Chiuso il fallimento, la società fu cancellata. I soci della società non ricevettero alcun attivo di liquidazione. I lavoratori non esperirono alcuna procedura esecutiva,non avendo ottenuto un titolo esecutivo che accertasse i propri crediti.

Questa Corte (Cass.2397/25) ha affermato in caso simile al presente, dove la società datrice di lavoro era stata cancellata dal registro delle imprese e i soci non avevano ricevuto utiliin sede di liquidazione, che per l’intervento del Fondo di Garanzia non può prescindersi dalla previa formazione di un provvedimento giurisdizionale,il quale non può essere surrogato dall’accertamento, incidenter tantum, compiuto nel giudizio intrapreso nei confronti dell’Inps(v. anche Cass.4262/25). Il presupposto per l’intervento del Fondo è infatti da individuare nella verifica del credito del lavoratore mediante l’insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, co.2 l. n.297/82) e,qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ne l previo esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito da cui risulti l’insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, co.5).

Nessuno dei due presupposti si è verificato nel caso di specie. La modulazione dell’onere di agire in executivis nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza (in argomento, Cass.34358/22) e, in definitiva, l’aleatorietà delle azioni esecutive, che parte ricorrente valorizza, riguarda un posterius, laddove il requisito pregiudiziale è pur sempre la sussistenza di un titolo che a quelle azioni consenta di dare impulso o che ne dimostri per tabulas l’impraticabilità, pur contenendo l’indispensabile accertamento della sussistenza e della misura del credito.

È stato del resto osservato che la formazione di un titolo che accerti il credito non è preclusa dall’estinzione della società debitrice. In tale fattispecie, i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata e non definiti all’esito della liquidazione e, anche ai fini processuali, non cessano di ricoprire la qualità di successori, pur se rispondono intra viresdei debiti trasmessi. Il riparto effettuato sulla base del bilancio finale di liquidazione non costituisce, infatti, una condizione per la successione, che si verifica in ogni caso.

L’eventuale infruttuosità dell’azione, per l’assenza di riparti in base al bilancio finale di liquidazione, non si riverbera sulla legittimazione passiva del socio e di per sé non esclude l’interesse ad agire del creditore, che permane intatto allorché sia necessario ottenere l’accertamento della pretesa nel contraddittorio con il datore di lavoro. La suesposta interpretazione è del resto conforme alle direttive comunitarie evocate dai controricorrenti. In particolare, i paragrafi2.1 b) della direttiva 80/987/CEE e della direttiva 2008/94/CE prevedono che sia l’autorità competente a decidere l’apertura del procedimento d’insolvenza, giustificando così una fase – di accertamento e formazione del titolo – antecedente all’azione svolta nei confronti dell’Inps.

Quanto all’eccezione di illegittimità costituzionale prospettata dai controricorrenti per violazione degli artt.3, 24, 111 Cost., occorre osservare che la sua manifesta infondatezza emerge dalla necessità del legislatore di garantire che le risorse pubbliche destinate al Fondo siano impiegate per la «finalità istituzionale» (art.2, co.8 l. n.297/82) e di scongiurare il rischio del moltiplicarsi di domande meramente esplorative, carenti di requisiti imprescindibili e prevedibilmente destinate a un approdo contenzioso. Né il bilanciamento attuato dalla legge determina un irragionevole e sproporzionato aggravio a danno dei lavoratori.

La sentenza, non essendosi conformata ai suesposti principi va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamentida compiere, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda. I restanti motivi sono assorbiti. Le spese dell’intero processo son