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Ordinanza — n. 18910/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late withdrawal of the appeal before the chamber session.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18910/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant withdrew the request before the chamber session convened. Although the withdrawal was personal and timely, it lacked the required formal notification to opposing counsel, preventing the process from extinguishing. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible and ordered the parties to share litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, second comma, cod. proc. civ.; Art. 390, last comma, cod. proc. civ.: A late withdrawal of a cassation appeal, lacking formal notification to opposing parties, renders the appeal inadmissible due to the definitive loss of interest in the decision.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal inadmissibility procedural notification requirements loss of interest litigation cost sharing

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Con l’unicomotivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art.
Art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.
La rinuncia è rituale, in quanto è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta dalla parte personalmente.
Art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ.
La rinuncia è rituale, in quanto è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod.
Art. 13 co. 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
19560/2015), esclude l’applicabilità dell’art. 13 co. 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art.
art. 53 d.lgs. n. 165/2001
297/1994 e dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001.

Giurisprudenza citata

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Cass. 2259 del 31/01/2013
Cass. 2259 del 31/01/2013; Cass.
Cass. 19800 del 15/09/2009
Cass. 15980 del 14/07/2006
19800 del15/09/2009; Cass. 15980 del 14/07/2006 - 5.
Cass. n. 266/2019
Cass. n. 31732/2018
266/2019; Cass. n. 31732/2018; Cass.
Cass. n. 23175/2015
31732/2018; Cass. n. 23175/2015; Cass.
Cass. n. 19560/2015
23175/2015; Cass. n. 19560/2015), esclude l’applicabilità dell’art.

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Testo completo

AVINIA BUCONI. FATTO 1.La Corte di Appello di Bologna ha rigettato il gravame proposto da Luigi Marchi avverso la sentenza del Tribunale di Forlì che aveva rigettato le sue domande, volte ad ottenere l’accertamento della nullità o dell’illegittimità, o l’annullamento, del provvedimento disciplinare della sospensione dall’insegnamento a lui inflitto, nonché la condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento della retribuzione e di ogni emolumento non versato in conseguenza del suddetto provvedimento disciplinare. LuigiMarchi, docente di disegno tecnico in servizio presso l’I.T.

Saffi-Alberti di Forlì, aveva ricevuto una lettera di contestazione di addebito del 15.9.2017 con la quale gli era stato ascritto lo svolgimento di incarichi libero professionali retribuiti senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico in violazione degli artt. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 e 508 d.lgs. n. 297/1994 nel periodo dal 1.9.2008 al 31.8.2015, e di avere omesso di comunicare all’Amministrazione scolastica i compensi percepiti, pari ad € 97.873,46 al lordo; dopo essere stato sentito e dopo avere presentato una memoria contenente le sue giustificazioni, in data 10.11.2017 aveva ricevuto un provvedimento con cui gli era stata irrogata la sanzione disciplinare,immediatamente esecutiva, della sospensione dall’insegnamento di venti giorni.

2. La Corte territoriale ha considerato tempestiva la contestazione disciplinare ed ha ritenuto fondato l’addebito.

3. Avverso tale sentenza Luigi Marchi ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

4. Il Ministero dell’Istruzione ha resistito con controricorso. 5.L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna – Ambito territoriale di Forlì-Cesena è rimasto intimato. DIRITTO 1. Con l’unicomotivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 508 d. lgs. n. 297/1994 e dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001. Sostiene che tali disposizioni non impongono la preventiva richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività libero professionale per ciascun anno scolastico; evidenzia che l’autorizzazione del Dirigente scolastico in data 18.10.2007 era stata rilasciata senza limitazioni temporalied era valida fino ad un eventuale successivo provvedimento di revoca. 2.Il ricorrente, tramite il difensore, ha depositato atto di rinuncia al ricorso .

3. La rinuncia è rituale, in quanto è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta dalla parte personalmente.

4. L’atto di rinuncia al ricorso percassazione, in assenza dei requisiti di cui all’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ. (notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l’apposizione del visto), sebbene non idoneo a determinare l’estinzione del processo, denota il venire meno definitivo di ogni interesse alla decisione e, comporta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso, salvo che la controparte manifesti la volontà di ottenere, comunque, la pronuncia sull’oggetto del contendere” - cfr. Cass. 2259 del 31/01/2013; Cass. 19800 del15/09/2009; Cass. 15980 del 14/07/2006 - 5. Le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite vanno integralmente compensate, in ragione del comportamento processuale del ricorrente.

6. La natura della pronuncia, di inammissibilità sopravvenuta e non di rigetto o inammissibilità o improponibilità del ricorso (v. Cass. n. 266/2019; Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 19560/2015), esclude l’applicabilità dell’art. 13 co. 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, relativo all’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa le spese di lite tra le particostituite; Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezion