Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 18907/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18907/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18907/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. n. 2644 del 2022 proposto da: TODISCO NICOLA, rappresentato e difeso dell’avv. Silvia Consiglio con cui domicilia PEC: silviamariarita.consiglio@pec.ordineavvocatitrani.it contro COMUNE DI BISCEGLIE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Martire, con cui elett. domicilia in Roma alla via Borsieri n.3, presso lo studio dell’avv. Tiziana Donnini -controricorrente- avverso sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 2064 del 2021 pubblicata il 17/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18907/2025 — snciv · Corte di Cassazione: R.G. civ. n. 2644 del 2022 proposto da: TODISCO NICOLA, rappresentato e difeso dell’avv. Silvia Consiglio con cui domicilia PEC: silviamariarita.consiglio@pec.ordineavvocatitrani.it contro COMUNE DI BISCEGLIE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Martire, con cui elett. domicilia in Roma alla via Borsieri n.3, presso lo studio dell’avv. Tiziana Donnini -controricorrente- avverso sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 2064 del 2021 pubblicata il 17/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

Generato dall'IA
rinuncia al dibattimento orale ritiro a seguito di transazione rinuncia al reddito condono delle spese procedurali rinuncia alla motivazione abbandono definitivo del procedimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
2064 del 2021 pubblicata il 17/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. n. 2644 del 2022 proposto da: TODISCO NICOLA, rappresentato e difeso dell’avv. Silvia Consiglio con cui domicilia PEC: silviamariarita.consiglio@pec.ordineavvocatitrani.it contro COMUNE DI BISCEGLIE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Martire, con cui elett. domicilia in Roma alla via Borsieri n.3, presso lo studio dell’avv. Tiziana Donnini -controricorrente- avverso sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 2064 del 2021 pubblicata il 17/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 2644/2022 Numero sezionale 590/2025 Numero di raccolta generale 18907/2025 Data pubblicazione 10/07/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 6 luglio 2025 Il Consigliere Delegato Irene Tricomi Numero registro generale 2644/2022 Numero sezionale 590/2025 Numero di raccolta generale 18907/2025 Data pubblicazione 10/07/2025