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Ordinanza — n. 18906/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being a mere re-argument of lower court's merits without new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18906/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellants to pay the costs. The lower court had found that successive fixed-term contracts constituted an abusive practice requiring compensation, which was cured only by a subsequent independent selection procedure. The appellants argued this cure was ineffective, but the court rejected this as a tautological re-argument of the merits rather than a new legal ground.

Regesto Legislator

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Art. 97 Cost.; clausola 5 Accordo quadro direttiva 1999/70/CE; Il ricorso che ripropone in forma tautologica l'apprezzamento di fatto del giudice di merito, senza addurre nuovi motivi o elementi, è inammissibile in sede di legittimità.

Parole chiave

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abuso contratti a termine efficacia sanante stabilizzazione inammissibilità ricorso ripensamento merito diritto pubblico amministrativo contratto di durata indeterminata contratti a tempo determinato successivi prolungamento dell'orario di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 97 Cost.
RAGIONI DELLA DECISIONE - Con l’unico motivo, le Amministrazioni ricorrenti nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., della clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e degli artt.
clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
artt. 1223, 2056 e 2058 c.c.
97 Cost., della clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e degli artt. 1223, 2056 e 2058 c.c., 26, commi 6 e 10, L.
art. 26, commi 6 e 10, L. R. Sicilia n. 8/2018
art. 100 c.p.c.
art. 97 Cost
RAGIONI DELLA DECISIONE - Con l’unico motivo, le Amministrazioni ricorrenti nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., della clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e degli artt.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13808-2022 proposto da: PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, DIPARTIMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE, ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrenti - contro AZZARO GIUSEPPE MASSIMO, BARACCHI ANGELO, BIONDI CIRINO ALFREDO, BISIGNANO VINCENZO PAOLO, BOEMI MARIA CONCETTA, BORZI’ FABIO ALESSIO, BRANCAFORTE FRANCESCO, CAPONNETTO GRAZIA LUISA, CAPONNETTO SANTO, CARRARA ORAZIO, CARUSO FILIPPO, CASTORINA SALVATORE, CELESCHI MARCO, CONSOLI MARCO, COSTANTINO GIACOMO, CRISTALDI MARIA STELLA, DEL Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.13808/2022 Cron.

Rep. Ud.22/05/2025 POPOLO ANTONIO, DI MAURO ANTONELLA, DI MAURO SALVATORE , EMMI ANTONELLA, FAMOSO ANTONIO, FICHERA MARIO GIOVANNI, GERMANÀ ROSANNA, GIARDINI MARIO BENEDETTO, GIUFFRIDA NUNZIATA, GRANATA SEBASTIANO, IURATO PIERANGELA, LA TORRE TEODORA, LICANDRI PAOLO, MANGANO CONCETTA, MARANO PIETRO, MARGHERONE IGNAZIO, MARINO GIOACCHINO, MARRELLA SANTINA LOREDANA, MAZZAGLIA PAOLO, MESSINA GIANFRANCESCO, MILAZZO ROSA, MIRONE LOREDANA, MOTTA DANIELE, PALUMBO SALVATORE, PICCININI TOMMASO, PORTALE ANGELO, QUARTARONE ORAZIO, RAIMONDO ANTONIO, RAITI ANTONIO, RIZZO NUNZIO, ROMANO DAVID, RUSSO GAETANO, SALANITRI VINCENZO, SCIUTO ANTONIO, SCOLLO CRISTINA, TARDA VENERANDO, VENTURA ANGELO, VENTURA EMANUELE, VERDE LORENZA, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati SALVATORE BUSCEMI, ENRICO NICOLO' BUSCEMI; -controricorrenti - nonché contro ALBERGHINA MARCO, ALGOZZINO FILIPPO, CATANIA CARMELO, GALFO EMANUELE, GIULIANO DANIELA MARIA, LA PIANA GIOVANNI, MARCHESINI VALENTINO, MARLETTA LOREDANA, PENNISI ROSARIO, POLIZZI VINCENZA LIDIA, PULVIRENTI ORAZIO, SCALIA FRANCESCA, VERGA GIOVANNI; -intimati - avverso la sentenza n. 657/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 18/11/2021 R.G.N. 1167/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. FATTI DI CAUSA - Con sentenza del 18 novembre 2021, la Corte d’Appello di Catania confermava la decisione resa dal Tribunale di Catania e accoglieva la domanda proposta da Salvatore Di Mauro e altri 68 nei confronti della Presidenza della Regione Siciliana, del Dipartimento Regionale Protezione Civile e dell’Assessorato delle Autonomie Locali della funzione Pubblica della Regione Siciliana, condannando l’Amministrazione a fronte della declaratoria di illegittimità delle proroghe successive alla prima degli originari contratti a termine in base ai quali gli istanti erano stati tutti assunti per fronteggiare le esigenze istituzionali conseguenti agli eventi sismici che avevano interessato la Sicilia orientale, proroghe disposte per consentire alla Regione di indire le selezioni per la stabilizzazione del personale, procedure mai indette per dodici anni senza addurre specifiche ragioni impeditive nonostante la disponibilità dei fondi, al risarcimento del danno comunitario quantificato ex art. 32 l. n. 183/2010 in dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto sussistere, al di là del dato formale della stipula di un unico contratto a termine proseguito per proroghe successive sulla base di specifiche disposizioni di legge, l’abusiva reiterazione dell’impiego a termine degli istanti, soggetta alla disciplina limitativa di cui alla direttiva 1999/70/CE, non potendo invocarsi, al fini di escluderne l’applicabilità, la riconducibilità del rapporto alla loro originaria condizione di LSU, abuso fondante di per sé la pretesa risarcitoria, da riconoscersi, non rivestendo efficacia riparatoria l’assunzione a tempo indeterminato degli istanti, per essere intervenuta all’esito di una procedura concorsuale indipendente da qualsiasi considerazione relativa al carattere abusivo del ricorso ai contratti a termine e non essendo la pretesa medesima soggetta all’eccepita prescrizione quinquennale. - Per la cassazione di tale decisione ricorrono tutte le Amministrazioni originariamente convenute, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con controricorso, il Di Mauro e altri 54 degli originari istanti.

RAGIONI DELLA DECISIONE - Con l’unico motivo, le Amministrazioni ricorrenti nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., della clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e degli artt. 1223, 2056 e 2058 c.c., 26, commi 6 e 10, L. R. Sicilia n. 8/2018 e 100 c..p.c., imputano alla Corte territoriale l’aver erroneamente disconosciuto l’efficacia sanante dell’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori interessati, dovendo ritenersi essere tali assunzioni intervenute all’esito di procedure di stabilizzazione idonee, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, a rivestire quell’efficacia sussistendo la richiesta stretta correlazione tra l’abuso commesso dalle Amministrazioni e la stabilizzazione dalle stesse operata. - Il motivo si rivela inammissibile atteso che la censura sollevata dalle Amministrazioni ricorrenti, che si concreta nell’affermazione tautologica della ricorrenza nella specie delle condizioni cui la giurisprudenza comunitaria e nazionale ricollega l’efficacia sanante dell’avvenuta stabilizzazione dei lavoratori precari, proponendo a conferma una rilettura del bando del concorso cui ha fatto seguito l’assunzione dei lavoratori, si risolve nella mera confutazione dell’apprezzamento già operato dalla Corte territoriale circa l’efficacia sanante della procedura prevista dal medesimo documento e così nella sollecitazione di un riesame nel merito del giudizio, inconfigurabile in questa sede. - Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 15.000,00 per compensioltre alle spese generali al 15% ed altri accessori di legg