Italian Court dismisses appeal against public employment contract abuse ruling due to inadmissible procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by the Sicilian Regional Administration inadmissible, upholding the lower court's finding of illegal successive fixed-term contracts. The administration argued that indefinite hiring following a stabilization procedure cured the abuse, but the court rejected this as a mere re-reading of the competition announcement. Consequently, the court ruled that the lower court's assessment of the EU directive's applicability was correct and could not be re-examined on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 97 Cost.; clausola 5 Accordo quadro direttiva 1999/70/CE; il ricorso che si limita a confutare l'apprezzamento della Corte territoriale sulla sanatoria dell'assunzione a tempo indeterminato è inammissibile per non configurare un riesame nel merito.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13811-2022 proposto da: PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, DIPARTIMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE, ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrenti - contro BOSCO ANTONINO, CASSARINO GIUSI, CASTRO OTTAVIO, CATINELLA SANTO, CICCAZZO SALVATORE, DELL'ALI ANGELO, DI BARTOLO PAOLO, DI GRAZIA DAVIDE, FANCIULLO CARMELO, GALLO CORRADO, GALOTA SAVERIO, GENTILE GIUSEPPE, GIARDINA VINCENZO, GIUFFRIDA SALVATORE, GIULIANO VITO, GRECO SEBASTIANO, GUGLIELMINO RODOLFO, IMPELLUSO PAOLO, INGANNÈ MAURIZIO, LUMERA Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.13811/2022 Cron.
Rep. Ud.22/05/2025 GIUSEPPE, MARANO EMMA, MARZIANO GIUSEPPE, MIRABELLA GIOVANNA, NICASTRO SANTI, PERGOLA PALMA, PISTONE PIERO, PIZZO VITO, REALE VINCENZO, RUSSO GIANFRANCO, RUSSO GIUSEPPE, SCROFANI PAOLA, TORTURA PAOLO; RIZZOTTO PAOLA, TROVATO ALESSANDRA, TROVATO CARMELO, TROVATO VALERIA nella qualità di eredi di TROVATO FRANCESCO; tutti rappresentati e difesi dagli avvocati SALVATORE BUSCEMI, ENRICO NICOLO' BUSCEMI; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 656/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, del 04/11/2021 R.G.N. 809/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. FATTI DI CAUSA - Con sentenza del 18 novembre 2021, la Corte d’Appello di Catania confermava la decisione resa dal Tribunale di Siracusa e accoglieva la domanda proposta da Giuseppe Gentile e altri 32 nei confronti della Presidenza della Regione Siciliana, del Dipartimento Regionale Protezione Civile e dell’Assessorato delle Autonomie Locali della funzione Pubblica della Regione Siciliana, condannando l’Amministrazione, a fronte della declaratoria di illegittimità delle proroghe successive alla prima degli originari contratti a termine in base ai quali gli istanti erano stati tutti assunti per fronteggiare le esigenze istituzionali conseguenti agli eventi sismici che avevano interessato la Sicilia orientale, proroghe disposte per consentire alla Regione di indire le selezioni per la stabilizzazione del personale, procedure mai indette per dodici anni senza addurre specifiche ragioni impeditive nonostante la disponibilità dei fondi, al risarcimento del danno comunitario quantificato ex art. 32 legge n. 183/2010 in dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto sussistere, al di là del dato formale della stipula di un unico contratto a termine proseguito per proroghe successive sulla base di specifiche disposizioni di legge, l’abusiva reiterazione dell’impiego a termine degli istanti, soggetta alla disciplina limitativa di cui alla direttiva 1999/70/CE, non potendo invocarsi, al fini di escluderne l’applicabilità, la riconducibilità del rapporto alla loro originaria condizione di LSU, abuso fondante di per sé la pretesa risarcitoria, da riconoscersi, non rivestendo efficacia riparatoria l’assunzione a tempo indeterminato degli istanti, per essere intervenuta all’esito di una procedura concorsuale indipendente da qualsiasi considerazione relativa al carattere abusivo del ricorso ai contratti a termine e non essendo la pretesa medesima soggetta all’eccepita prescrizione quinquennale. - Per la cassazione di tale decisione ricorrono tutte le Amministrazioni originariamente convenute, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con controricorso, il Gentile e tutti gli altri originari istanti.
RAGIONI DELLA DECISIONE - Con l’unico motivo, le Amministrazioni ricorrenti nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., della clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e degli artt. 1223, 2056 e 2058 c.c., 26, commi 6 e 10, L. R. Sicilia n. 8/2018 e 100 c..p.c., imputano alla Corte territoriale l’aver erroneamente disconosciuto l’efficacia sanante dell’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori interessati, dovendo ritenersi essere tali assunzioni intervenute all’esito di procedure di stabilizzazione idonee, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, a rivestire quell’efficacia sussistendo la richiesta stretta correlazione tra l’abuso commesso dalle Amministrazioni e la stabilizzazione dalle stesse operata. - Il motivo si rivela inammissibile atteso che la censura sollevata dalle Amministrazioni ricorrenti, che si concreta nell’affermazione tautologica della ricorrenza nella specie delle condizioni cui la giurisprudenza UE e nazionale ricollega l’efficacia sanante dell’avvenuta stabilizzazione dei lavoratori precari, proponendo a conferma una rilettura del bando del concorso cui ha fatto seguito l’assunzione dei lavoratori, si risolve nella mera confutazione dell’apprezzamento già operato dalla Corte territoriale circa l’efficacia sanante della procedura prevista dal medesimo documento e così nella sollecitazione di un riesame nel merito del giudizio, inconfigurabile in questa sede. - Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 9.000,00 per compensioltre alle spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Così deciso in Ro