Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-compliance with 40-day response deadline under Article 380-bis CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond within the mandatory 40-day period. The appellant, a health service company, filed a request for judgment definition but did not formally request a ruling on the appeal within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on an appeal within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. n. 13008 del 2022 proposto da: AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacinto Siro Favalli e Angelo Di Gioia, elettivamente domiciliata presso lo Studio Trifirò Partners Avvocati in Roma, Piazza Mazzini n. 27 contro ANNA MARIA SCIUTO rappresentata e difesa dall’avv. Luca Matteo Daffra e dall’avv.
Matteo Motroni, ed elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 154, presso lo studio del primo. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1245/2021 pubblicata il 24/11/2021, RG n. 769/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 13008/2022 Numero sezionale 589/2025 Numero di raccolta generale 18900/2025 Data pubblicazione 10/07/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.250,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 06 luglio 2025 Il Consigliere Delegato Irene Tricomi Numero registro generale 13008/2022 Numero sezionale 589/2025 Numero di raccolta generale 18900/2025 Data pubblicazione 10/07/2025