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Decreto — n. 18881/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, declaring the process extinct under CPC rules.

Numero d'incarto Decreto — n. 18881/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the legal process extinct following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The court noted that the plaintiff had explicitly renounced their rights and communicated this decision to the opposing party. Consequently, the appeal was rejected, and the plaintiff was ordered to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: When a party withdraws their appeal, the court declares the process extinct and awards costs to the withdrawing party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal process extinct CPC procedural rules litigation costs Italian Supreme Court desistenza dall'azione condono delle spese procedurali rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

eto nella causa vertente tra: MERCITALIA RAIL S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Tosi, domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro CHIRICO FAUSTO, rappresentato e difes o dall’Avv. Roberto Carapelle, domicilio digitale ; giusta procura in atti; controricorrente Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, n. 256 - 202 3 , depositata il 6 . 3 .202 3 , N.R.G. 1122-2022; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e che la stessa è stata comunicata allacontroparte;

P.Q.M Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2500,00 per compensi professionali e in € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 8.7.2025 I