Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal by the applicant with public authority acceptance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared extinguished following the applicant's voluntary withdrawal, which was accepted by the public authorities. Dario Messineo had previously challenged the Ministry of Labor's hiring practices regarding public competition rankings and external appointments. The court ruled that no further judicial action was necessary as the parties had mutually agreed to terminate the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, u.c., c.p.c.; The cassation procedure is extinguished when the applicant voluntarily withdraws the appeal and the opposing party accepts the withdrawal, thereby dispensing with the need to rule on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10977/2023 R.G. proposto da: MESSINEO DARIO, rappresentato e difeso dall’Avv. VINCENZO SPARTI -ricorrente - contro MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE ECONOMICHE – ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4112/2022, depositata il 4.11.2022, NRG 1657/2020; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6.5.2025 dal Consigliere ROBERTO BELLE’; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Rita Sanlorenzo, che ha concluso per la declaratoria di estinzione; udito l’Avvocato dello Stato Alfonso Peluso. FATTI DI CAUSA Dario Messineo ha agito nei confronti del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e dell’Ispettorato del Lavoro,esponendo di avere partecipato ad un concorso pubblico indetto nel 2006 per la nomina di ventidue dirigenti, collocandosi al 165° posto della graduatoria. Successivamente,erano stati assunti dal Ministero altri sessantasei dirigenti e ciò non attraverso lo scorrimento della graduatoria, ma con nomina di esterni ai sensi dell’art. 19, co. 6, del d. lgs. n. 165 del 2001 o attraverso presunta mobilità di personale transitato dagli albi dei segretari comunali, privodi qualifica dirigenziale.
Il ricorrente, sul presupposto della illegittimità di tali nomine, chiedeva l’accertamento del suo diritto all’assunzione, quale conseguenza dello scorrimento della graduatoria o, in subordine, il risarcimento del danno. Le domande sono state rigettate dal Tribunale di Roma, con pronuncia confermata dalla Corte d’Appello della stessa città. Dario Messineo ha proposto ricorso per cassazione sulla base di dieci motivi, cui le parti pubbliche hanno opposto difese con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorso è stato rinunciato con nota depositata il 29.4.2025.
Essa è stata comunicata ai controricorrenti. Sussistono dunque i presupposti per la declaratoria di estinzione. Il ricorrente nella menzionata nota ha asserito che le controparti avevano accettato tale rinuncia ed ha in effetti allegato documento da cui, nel contesto di una definizione bonaria, si può in effetti cogliere l’avvenuta accettazione, né le parti pubbliche hanno obiettato alcunché in proposito. Ciò esime dal provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, secondo il disposto dell’art. 391, u.c., c.p.c. , le quali dunque restano a carico delle parti che le hanno sostenute o anticipate.
P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprem