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Ordinanza — n. 18823/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation dismisses Inps appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation regarding prior pension deduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18823/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Inps's appeal against the appellate court's enforcement order. The Inps argued that the issue of deducting €90,361.86 for previously paid pension arrears was already raised in the proceedings that formed the enforceable title. However, the court found the appeal inadmissible because the specific claim for this deduction was not clearly articulated in the appellate incident memo, only briefly mentioned without specific details.

Regesto Legislator

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Art. 474, 615 c.p.c.; Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.: An appeal is inadmissible for lack of specificity if the contested ground is not clearly and specifically set forth in the appeal, merely alluding to a prior argument without detailing the specific legal basis or factual request.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of specificity enforcement opposition pension arrears deduction enforceable title formation mantenimento della previdenza diritti a pensione adeguamento della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 474 c.p.c.
Art. 615 c.p.c.
Nel presente giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c.
Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
art. 615 c.p
Nel presente giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17097-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI; -ricorrente - contro MILANO NICOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO LALLI; -controricorrente – avverso la sentenza n. 382/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 26/11/2018 R.G.N. 240/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Opposizione esecuzione R.G.N.17097/2019 Cron. Rep. Ud.30/04/2025 RILEVATO CHE La Corte d’appello di Genova confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Milano Nicola volta a far accertare che il titolo esecutivo a sé favorevole, costituito da una precedente sentenza della Corte d’appello di Genova, conteneva la condanna dell’Inps al pagamento di €90.361,86. Riteneva la Corte d’appello che il titolo esecutivo non fosse generico nella quantificazione della somma da restituire dall’Inps, in quanto una interpretazione del titolo alla luce di elementi extratestuali individuabili nella consulenza tecnica svolta in primo grado e nelle stesse difese dell’Inps portava a concludere che il titolo esecutivo recava condanna per l’esatta somma indicata nel precetto (€252.713,74).

Aggiungeva la Corte che l’Inps non aveva svolto nel giudizio conclusosi con la formazione del titolo esecutivo la difesa invece proposta per la prima volta solo in sede di opposizione all’esecuzione, ovvero quella per cui dall’importo di €252.73,74andasse dedotta la somma di €90.361,86 , mai prelevata dall’Inps in quanto erogata dall’Istituto non indebitamente, ma per un diverso titolo giuridico, ovvero ratei di pensione di vecchi a ia effettivamente dovuti. Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo.Milano Nicola resiste con controricorso.

All’esito dell’odierna udienza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione degli artt.474 e 615 c.p.c., in relazione all’art.360, co.1, n.4 c.p.c. poiché già nel giudizio conclusosi con la formazione del titolo esecutivo era stata posta la questione di irripetibilità della somma di €90.361,86, in quanto erogata dall’Istituto non indebitamente, ma per un diverso titolo giuridico, ovvero ratei di pensione di vecchiaiaeffettivamente dovuti.

Il motivo è inammissibile. Il giudizio conclusosi con la sentenza della Corte d’appello di Genova, costituente il titolo esecutivo giudiziale, aveva ad oggetto il pagamento di ratei di pensione di anzianitàche l’Inps aveva ritenuto indebiti e che invece furono dichiarati irripetibili. Nel presente giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. la Corte d’appello ha affermato che l’Inps solo in questa sede, per la prima volta e quindi in modo inammissibile poiché non dedotta nel giudizio di merito conclusosi con il titolo esecutivo di condanna, aveva avanzato una difesa incentratasu un fatto non sopravvenuto ma pregresso (ovvero che l’importo dell’indebito oggetto di irripetibilità da parte dell’Inps andava comunque decurtato di €90.361,86, poiché per il periodo 1.4.2005-31.10.2006 l’Inps stesso aveva pagato ratei di pensione di vecchiaia, e non potevano cumularsi due titoli pensionistici riferiti allo stesso periodo).

Con il motivo di ricorsol’Inps s ostiene , invece , che tale questione era già stata dedotta nel giudizio poi conclusosi con la formazione del titolo esecutivo giudiziale. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. Con esso ci si limita ad affermare che, nella memoria di appello incidentale, sarebbe stata posta la contestazione di duplicazione dei due trattamenti pensionistici. Di tale memoria difensiva però non si riporta in modo specifico il contenuto, bensì si trascrivono solo brevissimi stralci, dai quali non risulta affatto che fosse stata chiesta, specificamente, la decurtazione di €90.361,86 dall’importo complessivo indebitamente corrisposto dall’Inps.Del resto, non viene specificamente confutata con il ricorso la particolareggiata motivazione della sentenza impugnata che dà conto delle difese svolte dall’Inps nel giudizio di merito e dei documenti prodotti dallo stessoente, poi considerati dal consulente tecnico d’ufficio.

All’inammissibilità del ricorso s