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Ordinanza — n. 18821/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Inps appeal and rejects incidental appeal regarding pension restitution damages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18821/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the main appeal by INPS inadmissible and rejected the incidental appeal by the pensioner. The court found the lower court correctly identified the claim as a loss of expected pension income rather than an existential damage, and the appellant failed to prove the reasoning was contradictory. Consequently, the decision to award damages based on the monthly pension rate was upheld, and costs were shared.

Regesto Legislator

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Art. 1223 c.c.; Art. 52 L. 88/1989; Art. 112 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: When a pension is revoked, the loss of the expected pension constitutes a patrimonial damage under Art. 1223 c.c., not an existential damage, and the lower court's reasoning remains valid if it logically addresses the loss of the emolument without contradiction.

Parole chiave

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pension restitution loss of emolument existential damage patrimonial damage inadmissible appeal rejection of incidental appeal contractual reliance compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 1223 c.c.
Considerato che: Con il motivo di ricorso principale l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1223 c.c., in relazione all’art.
Art. 52 della legge n. 88 del 1989
1223 c.c., in relazione all’art. 52 della legge n. 88 del 1989, così come modificato dall’art.
Art. 13 della legge n. 412/91
88 del 1989, così come modificato dall’art. 13 della legge n. 412/91, nonché dell’art.
Art. 112 c.p.c.
412/91, nonché dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.360 primo comma n.
Art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
Con il motivo di ricorso incidentale, il Mangiavacchi deduce il vizio di nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.
Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
Con il motivo di ricorso incidentale, il Mangiavacchi deduce il vizio di nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso,
art. 1175 c.c
art. 1223 c.c
Considerato che: Con il motivo di ricorso principale l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1223 c.c., in relazione all’art.
art. 112 c.p
412/91, nonché dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.360 primo comma n.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un. n. 8053/14
Cass. sez. un. n. 8053/14).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13832-2020 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI; -ricorrente - principale - contro MANGIAVACCHI VITTORIO, rappresentato e difeso dall'avvocato LEONARDO PUGI; -controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 834/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/12/2019 R.G.N. 39/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. R.G. 13832/20 Rilevato che: Oggetto R.G.N.13832/2020 Cron. Rep. Ud.30/04/2025 Con sentenza del giorno 3.12.2019 n. 834, la Corte d’appello di Firenze accoglieva parzialmente il gravame proposto da Vittorio Mangiavacchi avverso la sentenza del Tribunale di Siena che aveva accolto parzialmente il ricorso di quest’ultimo, volto ad opporsi alla richiesta di restituzione dell’indebito avanzata dall’Inps, relativaalle somme percepite a titolo di pensione VO, inizialmente riconosciuta e poi revocata, con contestuale condanna dell’Inps alla restituzione delle somme medio tempore trattenute sulla pensione.

Il tribunale accoglieva la domanda di indebito proposta dal ricorrente e respingeva la domanda risarcitoria, ritenendo insussistente la prova del danno. La Corte d’appello, da parte sua, a sostegno dei propri assunti di accoglimento parziale del gravame del Mangiavacchi, riteneva che doveva tutelarsi, ex art. 1175 c.c., l’affidamento dell’assicurato, atteso che gli enti previdenziali erano tenuti a condotte di diligenza, nella comunicazione dei dati in loro possesso, quindi, ha determinato in suo favore il risarcimento del danno, commisurandolo all’importo del rateo mensile di pensione a suo tempo liquidato per il periodo 1.11.16 (data immediatamente successiva alla revoca della pensione)-31.3.17 (data immediatamente anteriore, rispetto alla liquidazione della pensione anticipata), con esclusione della voce dei contributi volontari corrisposti per ottenere la pensione anticipata, della differenza tra il maggiore importo della pensione a suo tempo liquidata e quello della pensione anticipata e del danno corrispondente alle retribuzioni perdute per il fatto che il rapporto di lavoro si era risolto, in conseguenza del riconoscimento del diritto a pensione.

Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione sulla base di un motivo, mentre Vittorio Mangiavacchi ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, illustrato da memoria. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso principale l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1223 c.c., in relazione all’art. 52 della legge n. 88 del 1989, così come modificato dall’art. 13 della legge n. 412/91, nonché dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva prefigurato come danno risarcibile quello consistente nel fatto che il Mangiavacchi si era visto venir meno un emolumento su cui aveva fatto affidamento, con la conseguenza che per la determinazione del quantum di tale risarcimento poteva prendersi come riferimento l’importo di pensione mensile a suo tempo liquidato: in buona sostanza, la Corte del merito aveva liquidato una voce di danno, quello esistenziale,in effetti mai richiesto dal Mangiavacchi.

Con il motivo di ricorso incidentale, il Mangiavacchi deduce il vizio di nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo, che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché per oggettiva contraddittorietà della motivazione, perché la Corte del merito non aveva ritenuto di riconoscere il risarcimento del danno, per € 30.264,76, a titolo di mancate retribuzioni,per il periodo dal 1.11.15 al 31.3.17, che sarebbero state perdute per il fatto che il rapporto di lavoro si era risolto in conseguenza del riconoscimento dell’originario diritto a pensione e ciò, perchéera chiaro che il lavoratore aveva lasciato l’attività lavorativa, proprio a seguito del diritto a pensione.

Il motivo di ricorso principale è inammissibile perché non si confronta con la statuizione della Corte d’appello,secondo cui il danno liquidato riguardava la voce di danno patrimoniale dovuta per la mancata percezione della pensione, perché l’appellante si era visto venire meno un emolumento su cui aveva fatto affidamento (cfr. p. 4 della sentenza impugnata), in ragione della risoluzione del rapporto di lavoro in vista del pensionamento, e non certo un danno esistenziale, di cui non si riscontra traccia nel ragionamento della Corte del merito Premesso che il motivo di ricorso incidentaleè tempestivo (alla luce della normativa Covid).

L o stesso è , tuttavia, in fondato , poichéla motivazione non risulta illogica e/o contraddittoria ma idonea alla comprensione del percorso logico sottostante alla decisione, né sussiste un omesso esame, avendo la Corte del merito affrontato ilprofilo attinente alla richiesta di risarcimento del danno con motivazione al di sopra del “minimo costituzionale” (cfr. Cass. sez. un. n. 8053/14). Poiché il ricorso principale va dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale va rigettato, le spese possono compensarsi per soccombenza reciproca.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Spese compensate. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso,