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Decreto — n. 18708/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to applicant's withdrawal, declaring process extinct and ordering costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 18708/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the proceedings extinct following the applicant's formal withdrawal of the appeal. The court noted that the withdrawal was documented and communicated to all parties before issuing the decision. Consequently, the appellant was ordered to pay the legal costs associated with the cassation trial.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: When a party withdraws their appeal in accordance with the law, the court declares the process extinct and awards costs to the opposing party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal process extinct cassation costs art 390 cpc art 391 cpc ripetibili dell'avvocato spese di difesa riduzione delle spese giudiziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

eto nella causa vertente tra: MERCITALIA RAIL S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Tosi, domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro NITTI ANTONIO+ 4, rappresentati e difes i dall’Avv. Francesco Franceschinis, domicilio digitale ; e dall’Avv. Lorenzo Franceschinis, d.d. ; giusta procura in atti; controricorrenti Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano , n. 1000 - 202 2 , depositata il 2 0 . 12 . 202 2 , N.R.G. 727-2022; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e che la stessa è stata comunicata alle controparti;

P.Q.M Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo.Condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.500,00 per compensi professionali e in € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 2.7.2025 Il