Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 18704/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's explicit waiver of the right to contest the lower court's judgment.

Numero d'incarto Decreto — n. 18704/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the proceedings extinct because the appellant explicitly waived their right to contest the appellate court's decision. The appellant, Mercitalia Rail S.R.L., had formally renounced the appeal, a fact communicated to the opposing party, Pascali Livio. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: An explicit waiver by the appellant of the right to contest the judgment results in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of appeal extinction of proceedings appellant renunciation decreto ingiuntivo costs of litigation Corte di Cassazione procedural waiver rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eto nella causa vertente tra: MERCITALIA RAIL S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Tosi, domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro PASCALI LIVIO+ 2 rappresentat i e difes i dall’Avv. Francesco Franceschinis, domicilio digitale ; e dall’Avv. Lorenzo Franceschinis, d.d. ; giusta procura in atti; controricorrenti Avverso la sentenza della Corte d’Appello diMilano, n.424-2023, depositata il 28.04.2023, N.R.G. 108-2023; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e che la stessa è stata comunicata allecontroparti;

P.Q.M Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo.Condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.500,00 per compensi professionali e in € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 2.7.2025