Cassation court allows appeal against dismissal of illegitimacy claim for work transfer pre-2010 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation overturned the Court of Appeal's dismissal of Anna Esposito's appeal regarding a work transfer occurring before the 2010 law's enactment. The lower court incorrectly applied a statutory decadenza (statute of limitations) to transfers predating the new legislation, whereas the Cassation court held that the transfer date must fall within the new law's scope for the limitation to apply. Consequently, the decision was reversed and remanded for a new examination based on this corrected legal interpretation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 32, comma 4, lett. c) della legge n. 183 del 2010; The statutory decadenza for work transfers applies only when the transfer date occurs after the law's entry into force, excluding prior transfers from the limitation regime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 20914-2021 proposto da: ESPOSITO ANNA, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO CUTULI; -ricorrente - contro VODAFONE ITALIA S.P.A. (già VODAFONE OMNITEL B.V.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCO TOFACCHI, ANDREA MUSTI; -controricorrente – nonché contro COMDATA S.P.A. (oraKONECTA ITALIA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NICOLA DOMENICO PETRACCA, CARLO ALBERTO MARIA MAJER; -controricorrente – Oggetto TRASFERIMENTO AZIENDA LAVORO R.G.N.20914/2021 Cron.
Rep. Ud.03/04/2025 avverso la sentenza n. 2512/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/07/2021 R.G.N. 718/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2025 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI. RILEVATOCHE 1.La Corte d’Appello di Napoli ha respinto l'appello di Anna Esposito, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata rigettata la domanda volta alla declaratoriadi illegittimità della cessione di ramo d'azienda dall'appellata Vodafone Italia a Comdata e all’accertamento del diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con la cedente; 2.la Corte territoriale, conformemente al Tribunale, ha ritenuto che alla fattispecie oggetto di causa, di cessione di contratto avvenuta il 9.11.2007, quindi in epoca anteriore all'entrata in vigore (24.11.2010) della legge n. 183 del 2010, fosse applicabile la decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett.
c) della legge citata, con effetto, in ragione della proroga disposta dall'art. 2, comma 54, d.l. n. 225 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 2011, dal 31.12.2011 3.nel caso di specie, la Corte di merito ha ritenuto tardiva l'impugnativa giudiziale con ricorso depositato il 16.1.2015; 4.avverso tale sentenza Anna Esposito ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; Vodafone Italia e Comdata (ora Konecta Italia)hanno resistito con controricorso; Vodafone Italia ha depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE 1.la sentenza d’appello viene censurata, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 32, legge n. 183 del 2010, sul rilievo che la decadenza suddetta non troverebbe applicazione alla cessione del contratto di lavoro avvenuta in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge; 2.il motivo di ricorso è fondato e deve trovare accoglimento, condividendo questo Collegio le motivazioni, cui si dà in questa sede continuità e che si riportano, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.,adottate nella sentenza n. 6649/2020, e nelle successive conformi (tra le quali Cass. n. 18954/2020, n. 20240/2020, n. 23526/2021, n. 12893/2023, n. 12898/2023, n. 19173/2023, n. 20407/2023, n. 14039/2024); 3.occorre premettere che: - l'art. 252 disp. att . c.c. costituisce espressione del bilanciamento, che si impone in ipotesi di introduzione di un termine di decadenza prima non previsto, tra le due contrapposte esigenze: da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile; -tale bilanciamento è realizzato attraverso la previsione per cui la nuova disciplina si applica anche alle situazioni soggettive in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all’entrata in vigore della modifica legislativa; - l'applicazione di detti principi richiede due condizioni:
a) la prima, è rappresentata dal fatto che in precedenza non fosse previsto, per la fattispecie in esame, alcun termine di decadenza;
b) la seconda, è costituita dal fatto che non sia disciplinata la fase transitoria tra i due regimi normativi;
4. la S.C., nei precedenti richiamati, ha proceduto ad analizzare il testo dell'art. 32, comma 4, cit. secondo il criterio prevalente di interpretazione letterale e con particolare attenzione alla locuzione "con termine decorrente dalla data del trasferimento", al fine di accertare se potesse rinvenirsi nella disposizione suddetta l’individuazione della decorrenza dell'ambito operativo della norma, tale da manifestarsi appunto quale espressione di diritto intertemporale; al riguardo, ha ritenuto che il legislatore non si è limitato a specificare solo la tipologia della fattispecie contrattuale ora sottoposta a decadenza, ma individuando esattamente il termine da cui fare decorrere la stessa, ha di fatto limitato il campo di applicazione temporale della norma unicamente alle cessioni di contratti di lavoro in cui la data del trasferimento, ex art. 2112 c.c., sia successiva alla data di entrata in vigore della legge n. 183/2010, sul rilievo che la suddetta precisazione, nell’articolazione della norma, si manifesta anche, dinamicamente, come disposizione diretta a limitare l'ambito applicativo di operatività della disposizione di cui all'art. 252 disp. att. c.p.c.; con la conseguenza che la specifica indicazione del momento della data del trasferimento deve essere intesa come il dies a quo del termine di decadenza, e non come fatto generatore della decadenza medesima (che è invece il tempo) e, quindi, riveste una bivalenza esegetica che lo contraddistingue sia come elemento cronologico (da cui appunto far decorrere il termine) che quale espressione di diritto intertemporale diretta a disciplinare l'applicabilità del nuovo regime rispetto ad ipotesi in precedenza non soggette a decadenza;
5. al riguardo, si è ritenuto significativo il riferimento che il legislatore ha fatto al concetto di "trasferimento", e non a quello, per esempio, di comunicazione preventiva del provvedimento della cessione ai lavoratori ovvero omettendo addirittura alcuna specificazione, proprio per sottolineare la circostanza che è il momento traslativo ad assumere decisività ai fini della decorrenza del termine decadenziale e, quindi, come logica conseguenza, la necessità che il suo avveramento, come fatto storico, avvenga sotto la vigenza della nuova legge;
6. si è quindi affermato che alle cessioni di contratti di lavoro, ai sensi dell'art. 2112 c.c., il cui trasferimento sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, non si applica il termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett.
c) della legge citata (v. anche Cass. n. 966 del 2021);
7. la prospettataquestione di costituzionalità, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, appare manifestamente infondata, atteso che appart i ene all’ambito riservato alla discrezionalità del legislatore ordinario, pur a fronte della comune ratio espressa dalla disciplina in tema di decadenza dettata dall’art. 32 legge n. 183/2010, la valutazione circa i presupposti di operatività del regime decadenziale in presenza di fattispecie comunque tra loro differenziate;
8. per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d'Appello, in diversa composizione, per procedere a un nuovo esame della fattispecie alla luce dei principi di diritto richiamati, oltre che alla regolazione delle spesedel giudizio di legittimità; P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'