Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, representing a private individual against a local health authority, did not act after the lower court's proposal for case closure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the case being declared extinct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23605/2024 R.G. proposto da: CUCCURULLO SANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocata LILIANA TARI -ricorrente- contro AZIENDA USL LATINA AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE LATINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO VALLERIANI -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 1854/2024 emessa da CORTE D'APPELLO ROMA il 14/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 23605/2024 Numero sezionale 574/2025 Numero di raccolta generale 18629/2025 Data pubblicazione 08/07/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 04/07/2025 Il Consigliere Delegato Annalisa Di Paolantonio Numero registro generale 23605/2024 Numero sezionale 574/2025 Numero di raccolta generale 18629/2025 Data pubblicazione 08/07/2025