Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The procedural outcome resulted in the automatic dismissal of the case against the Presidency of the Council of Ministers and other state bodies. Consequently, the appellant was ordered to pay the litigation costs totaling €16,000.00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18307/2024 R.G. proposto da : CILURZO FRANCESCO, CARLET OMBRETTA, BRUNO CARLO, CORTI GIANCARLO, CANALIS LUIGI, BERNOBICH ELENA, CURZIO DANIELA, BERTUZZI FRANCESCA, BRUNORI PAOLO MARIA, CAGNAZZI ELENA, CONGIA PATRIZIA, BERTOLA ENRICA PAOLA GIUSEPPINA, CAROLLO CAMILLO, CONGEDO SILVIA, BRIGLIA FRANCESCO, rappresentati e difesi dall’avvocato MARCO TORTORELLA -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 515/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO ROMA il 24/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e della pluralità di parti ricorrenti P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 16.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 04/0