Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The proceedings involved a group of individuals challenging a lower court judgment against the Presidency of the Council of Ministers and various ministries. The court ruled that the lapse of time constituted a waiver of the right to appeal, resulting in the termination of the case and an order for the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period of 40 days following the communication of the proposal for judgment constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18288/2024 R.G. proposto da: BEATRICE SARA, RICCI PIETRO, COLOGNI LUIGI, ROSSETTI ELENA, GHIO DOMENICO, IPPOLITI CARLA, FARA ENRICA, GLIELMI ANTONIELLO, PACILIO ROSA, FRANCOLINI MARGHERITA, FAVERO LUCA, BIUNDO ANTONINO, TOGNU' ANDREA, BERRETTI MARCO, BRUNETTI DANIELA, PIRANI GRAZIELLA, rappresentati e difesi dall’avvocato MARCO TORTORELLA -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLISTRUZIONE DELLUNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 491/2024 emessa da CORTE D'APPELLO di ROMA il 24/01/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 18288/2024 Numero sezionale 571/2025 Numero di raccolta generale 18610/2025 Data pubblicazione 08/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 23/06/2025 Il Consigliere delegato DI PAOLANTONIO ANNALISA Numero registro generale 18288/2024 Numero sezionale 571/2025 Numero di raccolta generale 18610/2025 Data pubblicazione 08/07/2025