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Decreto — n. 18572/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, causing case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 18572/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal. The applicant, represented by Renato Chiesa, challenged a lower court judgment against the Presidency of the Council of Ministers without acting timely. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver and extinguished the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for judgment within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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waiver by silence extinction of proceedings forty day period proposal for judgment Code of Civil Procedure diritto al risarcimento danni ripetibili anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
619/2021 emessa da CORTE D'APPELLO CAGLIARI il 30/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
619/2021 emessa da CORTE D'APPELLO CAGLIARI il 30/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17664/2022 R.G. proposto da : BENE BEATRICE, MERTOLI SIMONA, BARLETTA VALENTINA, ATZORI MONICA, BAIRE PAOLA, CONCAS MANUELA, FERRARO FRANCESSCO, FADDA ALESSANDRA, CHILLOTTI ILARIA, DEIANA LORENZO, FRAU GIOVANNA, CORREDDU ELENA, FANARI MASSIMILIANO, CASTANGIA DANIELA, PIREDDA ANNA RITA, GROTTIN STEFANO, LORI EMANUELA, PITTAU PIER LUIGI, MEREU LUISANNA, MOGAVERO GIULIA, NONNIS PAOLA, ORRÙ LUISELLA, SCHIRRA VALERIA, PAOLUCCI FLAVIO, SCIONI MARIANNA, TODDE CHRISTIAN, SCHIRRU MANUELA MARIA, ZUCCA ALESSANDRA, ZAIRO FAUSTA, SERAFINI VANESSA, USAI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato RENATO CHIESA -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 619/2021 emessa da CORTE D'APPELLO CAGLIARI il 30/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione degli orientamenti contrastanti espressi sul tema dell’adeguamento triennale e della proposizione del ricorso per cassazione in data antecedente alla pronuncia delle Sezioni Unite risolutiva del contrasto.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma,il 20