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Ordinanza — n. 18532/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows workers' appeal against employer transfer, ruling the statute of limitations applies only to transfers occurring after the law's entry into force.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18532/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision declaring workers' claims inadmissible due to the expiration of a specific statute of limitations. The lower court had incorrectly applied the limitation period to transfers completed before the relevant law came into effect. The Supreme Court clarified that the limitation period only applies to transfers occurring after the law's enactment, thereby restoring the workers' right to contest the transfer.

Regesto Legislator

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Art. 32, comma 4, lett. c), legge n. 183/2010; The statute of limitations for contesting a transfer of a business branch applies exclusively to transfers occurring after the law's entry into force, excluding prior transfers from its temporal scope.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations transfer of business labor law temporal application Cassation Court employee rights legal interpretation cessione di azienda

Disposizioni normative citate

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Art. 32, comma 4, lett. c), legge n. 183/2010
3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 32, legge n.
Art. 2112 c.c.
si è quindi affermato che alle cessioni di contratti di lavoro, ai sensi dell'art. 2112 c.c., il cui trasferimento sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge n.
Art. 252 disp. att. c.p.c.
14039/2024); 3.occorre premettere che: - l'art. 252 disp.
Art. 1362 c.c.
3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. (sull’interpretazione della domanda dei deducenti); violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 112 c.p.c.
(sull’interpretazione della domanda dei deducenti); violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. ( in via subordinata al motivo precedente); nuovamente violazione dell’art.
Art. 2909 c.c.
4, c.p.c., in via subordinata al motivo precedente);violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. (ai sensi dell’art.
Art. 360, n. 3, c.p.c.
rimangono assorbiti in questa sede gli altri motivi di ricorso, concernenti, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.
art. 118 disp. att. c.p
art. 252 disp. att. c.c
14039/2024); 3.occorre premettere che: - l'art. 252 disp. att. c.c.
art. 2112 c.c
si è quindi affermato che alle cessioni di contratti di lavoro, ai sensi dell'art. 2112 c.c., il cui trasferimento sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 966 del 2021
anche Cass. n. 966 del 2021);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 13741-2021 proposto da: CORSO TAMMARO, ATTANASIO MANUELA, CECERE ANNA, DANIELE BIAGIO, D'ANTUONO ANELLA, DE CARO ALESSANDRA, DI NOCERA ROSSELLA, DI PALMA SALVATORE, FIORETTO CONCETTA, IMPERATORE GENNARO, LUONGO LUIGI, MADDALUNO PATRIZIA, MARRAZZO ANGELINA, MASTRONO GIUSEPPINA, MELONE ENZO, MICCIO GIOSUE', MIGLIUOLO CARLA, MIGLIUOLO MARIA ROSARIA, MIGNANO SALVATORE, MONTANINO ANTONIETTA, MUTO PATRIZIA, PREZIOSI ANNALISA, PREZIOSO ELISABETTA, PRIMO DOMENICA, RAFFONE MARIO, RECCIA PASQUALE, VASALE MARIA, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE BALSAMO, DOMENICO BALSAMO; -ricorrenti - contro Oggetto TRASFERIMENTO AZIENDA LAVORO R.G.N.13741/2021 Cron.

Rep. Ud.03/04/2025 GS S.P.A. (già S.S.C. SOCIETA' SVILUPPO COMMERCIALE S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NUNZIO RIZZO, PIERLUIGI RIZZO, SIMONETTA CANDELA; -controricorrente – nonché contro IPER CASORIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO IPER CASORIA S.R.L. IN LUQUIDAZIONE, PETTORONE ANGELA, CARAVAGLIO ANTONIO, EMBLEMA PENELOPE, EMBLEMA CLAUDIO, PUZZO VINCENZO, PUZZO ALESSANDRA, LISTONE NUNZIO, MAROBBIO ALESSANDRO, CIMMINO VINCENZO, PETRAZZOLI MARIA; -intimati - avverso la sentenza n. 3589/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/11/2020 R.G.N. 1956/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2025 dal Consigliere Dott.

GUALTIERO MICHELINI. RILEVATOCHE 1.il Tribunale di Napoli Nord, decidendo i ricorsi riuniti proposti contro S.S.C. Società Sviluppo Commerciale s.r.l. (cedente) e Iper Casoria s.r.l. (cessionaria) in liquidazione, volti alla contestazione ed impugnazione, da parte dei dipendenti interessati, della cessione di ramo di azienda (supermercato) dell’1.6.2010, con richiesta di ripristino dei rapporti di lavoro con la cedente e condanna al pagamento degli stipendi, rigettava l’eccezione di decadenza e respingeva le domande nel merito; 2.la Corte d’Appello di Napoli, pronunciandosi sull’appello principale dei lavoratori e su quello incidentale delle società, accoglieva quest’ultimo, dichiarando per l’effetto inammissibili i ricorsi di primo grado per intervenuta decadenza, argomentando le ragioni per cui riteneva di non seguire l’orientamento di questa Corte in materia di inapplicabilità del termine decadenziale introdotto dall’art. 32, comma 4, lett. c), legge n. 183/2010 (differito al 31.12.2011 in sede di prima applicazione, in ragione della proroga disposta dall'art. 2, comma 54, d.l. n. 225/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 10/2011) alle fattispecie perfezionatesi, come quella per cui è causa, in epoca antecedente l’entrata in vigore della legge n. 183/2010 cit.; 3.avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione 27 lavoratori tra gli originari litisconsorti, affidato a sei motivi; resiste con controricorsoG.S. s.p.a. (per effetto di fusione per incorporazione di S.S.C.

Società Sviluppo Commerciale s.r.l.); le parti costituite hanno depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; CONSIDERATO CHE 1.la sentenza d’appello viene censurata con il primo motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 32, legge n. 183 del 2010, sul rilievo che la decadenza suddetta non trova applicazione alla cessione del contratto di lavoro avvenuta in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge, come affermato in precedenti di questa Corte; 2.il motivo di ricorso è fondato e deve trovare accoglimento, condividendo questo Collegio le motivazioni, cui si dà in questa sede continuità e che si riportano, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., adottate nella sentenza n. 6649/2020, e nelle successive conformi (tra le quali Cass. n. 18954/2020, n. 20240/2020, n. 23526/2021, n. 12893/2023, n. 12898/2023, n. 19173/2023, n. 20407/2023, n. 14039/2024); 3.occorre premettere che: - l'art. 252 disp. att. c.c. costituisce espressione del bilanciamento, che si impone in ipotesi di introduzione di un termine di decadenza prima non previsto, tra le due contrapposte esigenze: da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile; -tale bilanciamento è realizzato attraverso la previsione per cui la nuova disciplina si applica anche alle situazioni soggettive in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all’entrata in vigore della modifica legislativa; - l'applicazione di detti principi richiede due condizioni:

a) la prima è rappresentata dal fatto che in precedenza non fosse previsto, per la fattispecie in esame, alcun termine di decadenza;

b) la seconda è costituita dal fatto che non sia disciplinata la fase transitoria tra i due regimi normativi;

4. la S.C., nei precedenti richiamati, ha proceduto ad analizzare il testo dell'art. 32, comma 4, cit. secondo il criterio prevalente di interpretazione letterale e con particolare attenzione alla locuzione "con termine decorrente dalla data del trasferimento", al fine di accertare se potesse rinvenirsi nella disposizione suddetta l’individuazione della decorrenza dell'ambito operativo della norma, tale da manifestarsi appunto quale espressione di diritto intertemporale; al riguardo, ha ritenuto che il legislatore non si è limitato a specificare solo la tipologia della fattispecie contrattuale ora sottoposta a decadenza, ma individuando esattamente il termine da cui fare decorrere la stessa, ha di fatto limitato il campo di applicazione temporale della norma unicamente alle cessioni di contratti di lavoro in cui la data del trasferimento, ex art. 2112 c.c., sia successiva alla data di entrata in vigore della legge n. 183/2010, sul rilievo che la suddetta precisazione, nell’articolazione della norma, si manifesta anche, dinamicamente, come disposizione diretta a limitare l'ambito applicativo di operatività della disposizione di cui all'art. 252 disp. att. c.p.c.; con la conseguenza che la specifica indicazione del momento della data del trasferimento deve essere intesa come il dies a quo del termine di decadenza, e non come fatto generatore della decadenza medesima (che è invece il tempo) e, quindi, riveste una bivalenza esegetica che lo contraddistingue sia come elemento cronologico (da cui appunto far decorrere il termine) che quale espressione di diritto intertemporale diretta a disciplinare l'applicabilità del nuovo regime rispetto ad ipotesi in precedenza non soggette a decadenza;

5. al riguardo, si è ritenuto significativo il riferimento che il legislatore ha fatto al concetto di "trasferimento", e non a quello, per esempio, di comunicazione preventiva del provvedimento della cessione ai lavoratori ovvero omettendo addirittura alcuna specificazione, proprio per sottolineare la circostanza che è il momento traslativo ad assumere decisività ai fini della decorrenza del termine decadenziale e, quindi, come logica conseguenza, la necessità che il suo avveramento, come fatto storico, avvenga sotto la vigenza della nuova legge;

6. si è quindi affermato che alle cessioni di contratti di lavoro, ai sensi dell'art. 2112 c.c., il cui trasferimento sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, non si applica il termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 4,lett.

c) della legge citata (v. anche Cass. n. 966 del 2021);

7. per le ragioni esposte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata;

8. rimangono assorbiti in questa sede gli altri motivi di ricorso, concernenti, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. (sull’interpretazione della domanda dei deducenti); violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. ( in via subordinata al motivo precedente); nuovamente violazione dell’art. 112 c.p.c. (ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., in via subordinata al motivo precedente);violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. (ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.); violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 93 della legge fallimentare e 75 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione alla costituzione in giudizio di Iper Casoria S.r.l. in liquidazione;

9. la causa deve perciò essere rinviata alla medesima Corte d'Appello, in diversa composizione, per procedere a un nuovo esame della fattispecie alla luce dei principi di diritto richiamati, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo a