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Ordinanza — n. 18426/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS's procedural objection, allowing heirs to appeal a default judgment on summary proceedings grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18426/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The heirs of a deceased beneficiary challenged a second-instance judgment that declared the lawsuit extinguished due to late resumption after a lawyer's suspension. INPS argued it was a default judgment and should not have been appealed, but the court found the exception for extinction was not raised in the prior hearing. Consequently, the court held that the lower court erred in declaring the judgment extinguished ex officio without the INPS party raising the objection, leading to the cassation of the decision.

Regesto Legislator

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Art. 307 cod. proc. civ.; Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: The extinction of proceedings must be raised by the interested party before any other defense; if not raised, the court cannot declare it ex officio, and the judgment is subject to appeal.

Parole chiave

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procedural extinction default judgment appeal summary proceedings transitional provisions heirs of deceased social security institute lawyer suspension estinzione delle prestazioni assicurative

Disposizioni normative citate

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Art. 307 cod. proc. civ.
L’art. 307 cod. proc. civ. è stato novellato dalla legge 18 giugno 2009, n.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
II)violazione o falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., degli artt.
Art. 58 della legge 18 giugno 2009, n. 69
art. 125 disp. att. cod. proc. civ
civ., art. 125 disp. att. cod. proc. civ.
art. 83 cod. proc. civ
Le Sezioni Unite, con la sentenza n.36057 del 2022 , hanno espresso il seguente principio di diritto: «A seguito della riforma dell’art. 83 cod. proc. civ.
art. 365 cod. proc. civ
141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ.
art. 1367 cod. civ
art. 159 cod. proc. civ
e dall’art. 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti».
art. 365 c.p
Ed infine, è stato di recente affermato che il requisito della specialità della procura, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 365 c.p.c., è integrato, indipendentemente dal suo contenuto, dalla congiunzione (cd "collocazione topografica") realizzata dall'avvocato, ex art.
art. 307 cod. proc. civ
L’art. 307 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n.11149/2025
Cass. n. 8485/2025
Sez.Un. n.2075/2024
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 28981-2020 proposto da: ZLOSEL DRAGO, SEPIC ALMA,nella qualità di eredi di MILAVEC MARIJA ZLOSEL (già erede di ZLOSEL JOSIP), rappresentati e difesi dall'avvocato GINA TRALICCI; -ricorrenti - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 530/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/02/2020 R.G.N. 11800/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere Dott.

SIMONA MAGNANENSI. Oggetto R.G.N.28981/2020 Cron. Rep. Ud.15/05/2025 RILEVATO CHE Zlosel Drago e Sepic Alma nella qualità di eredi di MILAVEC MARIJA ZLOSEL, a sua volta erede di ZLOSEL JOSIP, impugnano la sentenza n. 530/2020 della Corte d’appello di Roma che ha dichiarato l’estinzione del giudizio,per tardiva riassunzione dello stesso a seguito d’interruzione determinata dalla sospensione cautelare dall’albo professionale del difensore avv. Staniscia. Resiste INPS con controricorso, illustrato da memoria. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 15 maggio 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).

CONSIDERATO CHE I ricorrenti propongono tre motivi di ricorso, così rubricati. I)violazione e falsa applicazione degli artt. 303 e 307 cod. proc. civ., art. 125 disp. att. cod. proc. civ. II)violazione o falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 301, 302, 303, 305 cod. proc. civ., 112 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., omessa valutazione di circostanza determinante ex art. 360 comma 1 n.5 cod. proc. civ. III) violazione o falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 301, 302, 303, 305 cod. proc. civ., 112 cod. proc. civ., 2697 cod. civ. omessa valutazione di circostanza determinante ex art. 360 comma 1 n. 5 cod.proc. civ. in ordine alla revoca del mandato.

INPS preliminarmente si rimette alla valutazione della Corte in punto validità della procura speciale allegata al ricorso, evidenziando l’assenza, nella stessa , della indicazione della sentenza impugnata nonché delle generalità dei sottoscrittori. Posto che la qualità degli odierni ricorrenti, eredi di eredi di titolari di prestazioni previdenziali, risulta dalla sentenza impugnata nonché dai verbali di udienza come riprodotti nel corpo del ricorso in cassazione, va premesso che la procura in atti non presenta profili di inammissibilità, secondo i criteri ancora di recente ricordati dalla giurisprudenza di questa Corte –ex multis, Cass. n.11149/2025 e n. 8485/2025 – che si è già pronunciata sui requisiti di validità,contenutistica e topografica, della procura cartacea, sottoscritta dal ricorrente con firma autenticata dal difensore e congiunta (“spillata”) all’atto introduttivo del giudizio di legittimità notificato alla controparte e trasmesso, attraverso strumenti telematici, per il deposito in cancelleria, in copia informatica autenticata.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n.36057 del 2022 , hanno espresso il seguente principio di diritto: «A seguito della riforma dell’art. 83 cod. proc. civ. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso.

Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti».

A tale principio, espresso a tutela del diritto di difesa, ispirato a criteri di lealtà processuale e finalizzato alla conservazione di atti processuali, hanno fatto seguito ulteriori precisazioni interpretative, egualmente afferenti alla specialità della procura, nel senso che «non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso e, dall'altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest'ultimo» (Cass.n.36827/2022), ed in tema d’irrilevanza della circostanza che la procura sia stata conferita in data anteriore alla redazione del ricorso purché avvenga «all’interno della finestra temporale segnata dal momento (iniziale) di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello (finale) della notificazione del ricorso: dunque, rispettivamente, né prima, né dopo (per tutte:

Cass., Sez.Un., n. 35466/2021cit.). In questa finestra temporale la procura rilasciata su foglio separato ed afferente a ricorso redatto in modalità analogica… “si considera apposta in calce” al ricorso stesso in forza di presunzione legale assoluta, giacché l’art. 83, terzo comma, c.p.c. così stabilisce qualora vi sia la “congiunzione materiale” tra la prima e il secondo, ossia in ragione di una operazione materiale di incorporazione (la “collocazione topografica”) tra due atti che nascono tra loro separati sia temporalmente che spazialmente e la cui relazione fisica, instaurata dall’avvocato, è requisito necessario, ma anche sufficiente,per soddisfare la prescrizione che il difensore stesso sia “munito di procura speciale”, come richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 365 c.p.c.” (cfr.

Cass. Sez.Un. n.2075/2024). Viene quindi, ribadito il principio secondo cui il requisito della specialità della procura, previsto negli artt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., “non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso”.

Ed infine, è stato di recente affermato che il requisito della specialità della procura, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 365 c.p.c., è integrato, indipendentemente dal suo contenuto, dalla congiunzione (cd "collocazione topografica") realizzata dall'avvocato, ex art. 83, comma 3, cod. proc. civ., tra la procura rilasciata su foglio separato con firma autenticata e l’atto cui si riferisce, e quindi «anche se la procura non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in maniera evidente, la non riferibilità all'attività professionale tipica del giudizio di legittimità, ed il suo conferimento non sia antecedente alla pubblicazione di detto provvedimento o successivo alla notificazione del ricorso» (Cass. n.8334/2024).

La procura conferita nel giudizio in corso, nel rispetto del criterio topografico, è atto separato e materialmente congiunto al ricorso, collocato tra quest’ultimo e la relata di notifica, quest’ultima recante attestazione di conformità delle copie notificate agli originali in possesso del notificante. La procura è sottoscritta dai ricorrenti con firma autenticata dal difensore, contiene delega intestata “nel giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione” ed in essa si afferma di voler attribuire al difensore il mandato “in ogni fase e grado del giudizio”.

Come ravvisato in casi analoghi, ad esempio nel ricorso all’esame di Cass. 36057/2022, «l’ampiezza della formula utilizzata, sebbene contenente riferimenti anche ad attività tipiche del giudizio di merito, è tale da consentire di ritenere compresa anche la possibilità di proporre ricorso per cassazione, in virtù del principio di incorporazione interpretato nei sensi di cui in motivazione». A tali principi si intende dar seguito, non ravvisandosi ragioni per discostarsene. In particolare, dal tenore contenutistico dell’atto non risultano in concreto espressioni che conducano univocamente ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso ed il criterio topografico dà certezza della provenienza dell’atto di procura dalla parte che ha conferito il potere di rappresentanza processuale al redattore dell’atto di ricorso, sicché v’è presunzione di riferibilità della procura al giudizio cui l’atto accede, né vi sono elementi per sostenere l’anteriorità della procura rispetto al provvedimento impugnato, così come è certo che essa sia stata resa non posteriormente alla notifica del ricorso contenente l’attestazione di conformità.

Tanto premesso, il primo motivo di ricorso, con cui viene lamentata la illegittimità della dichiarazione di estinzione, perché pronunciata d’ufficio, senza eccezione di parte dell’appellato, INPS , da considera rsi contumace nel giudizio d i riassunzione per non essersi ritualmente costituito, è fondato, con conseguente assorbimento dei restanti mezzi d’impugnazione. Posto che la Corte ha esposto, correttamente, le ragioni per cui INPS non poteva considerarsi contumace nel giudizio riassunto, poiché già costituito nella fase precedente all’interruzione ed essendo comparso in udienza il difensore, va considerato che il giudizio di cui trattasi è stato instaurato “antecedentemente alla modifica della norma [id est, dell’art. 307 cod. proc. civ.] efficace dal 4/7/2009” (pag. 3 sent. impugnata).

L’art. 307 cod. proc. civ. è stato novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 che, all’art 58, ha dettato una disciplina transitoria in forza della quale, “Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano ilcodice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione delcodice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, ossia il 4 luglio 2009. La versione dell’art. 307 cod. proc. civ. vigente ratione temporis disponeva che "L’estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa.

Essa è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga eccepita". Nella specie, è pacifico che detta eccezione non è stata sollevata dall’Istituto previdenziale, come risulta dal verbale di udienza del 7 febbraio 2020, riportato integralmente nel ricorso di legittimità. La Corte, dichiarando d’ufficio l’estinzione del giudizio, è quindi incorsa nella violazione denunciata con il primo motivo, che va, pertanto, accolto, con conseguente assorbimento degli ulteriori. La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione , che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolt