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Ordinanza — n. 18370/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, upholding that annual statute of limitations runs from partial TFR payment date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18370/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that awarded the remaining portion of a deferred salary (TFR) to an employee following the employer's bankruptcy. The INPS argued that a 300-day administrative deadline had expired before the partial payment, but the court clarified that the one-year limitation period specifically for partial payments begins solely from the date of that partial payment. Consequently, the court held that the employee's lawsuit filed within a year of the partial payment was timely and correctly allowed.

Regesto Legislator

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Art. 47, co. 1, co. 6 d.P.R. n. 639/70; Art. 2968, 2969 c.c.: The annual statute of limitations for claiming a partial deferred salary payment runs from the date of the partial payment, regardless of prior administrative deadlines.

Parole chiave

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deferred salary payment statute of limitations partial payment rule administrative deadline INPS liability bankruptcy proceedings limitation period calculation indennità per lavoro ridotto retroattiva

Disposizioni normative citate

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Art. 47, co. 1 d.P.R. n. 639/70
Art. 47, co. 6 d.P.R. n. 639/70
Art. 47, co. 2 d.P.R. n. 639/70
Art. 2968 c.c.
Art. 2969 c.c.
Art. 38, co. 1, lett. d), n. 1 d.l. n. 98/11, conv. in l. n. 111/11
l. n. 88/89

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 12718/19
Cass. n. 12400/24
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 12119-2022 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, MARIA PASSARELLI; -ricorrente - contro CAMPAGNA GIOVANNI; -intimato - avverso la sentenza n. 2362/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 12/01/2022 R.G.N. 645/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.

Oggetto Fondo di Garanzia R.G.N.12119/2022 Cron. Rep. Ud.29/04/2025 RILEVATO CHE In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Bari accoglieva la domanda di Giovanni Campagna volta al pagamento da parte del Fondo di Garanzia costituito presso l’Inps del residuo importo di t.f.r. dovuto a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. Riteneva la Corte che non si fosse verificata decadenza dall’azione in quanto il termine annuale decorreva dalla data di pagamento parziale della prestazione ad opera dell’Inps. Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo.

Campagna Giovanni è rimasto intimato. All’esito dell’odierna udienza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.47, co.1 d.P.R. n.639/70 ed erronea applicazione dell’art.38, co.1, lett. d), n.1 d.l. n.98/11, conv. in l. n.111/11, con riferimento agli artt.2968, 2969 c.c. e 24 l. n.88/89. La Corte non avrebbe dovuto far decorrere il termine annuale dalla data del pagamento parziale, poiché a quella data era già decorso il termine di 300 giorni fissato per l’esaurimento del procedimento amministrativo.

Il motivo è infondato. In fatto è pacifico che: in data 7.7.2015 fu presentata domanda amministrativa per il t.f.r.; l’Inps pagò l’importo solo in parte in data 9.8.2016; in data 26.7.2017 fu presentato il ricorso giudiziario per il conseguimento del residuo dovuto. La Corte d’appello ha correttamente applicato l’art.47, co.6 d.P.R. n.639/70, nella formulazione introdotta dal d.l. n.98/2011, e quindi applicabile ratione temporis, computando la decadenza annuale decorrente dalla data del pagamento parziale, ovvero il 9.8.2016 e considerando che la domanda giudiziale fu introdotta entro l’anno di decadenza, ovvero il 26.7.2017.

Secondo l’Inps, invece, l’art.47, co.6 d.P.R. n.639/70 non sarebbe applicabile poiché, già prima della data del pagamento parziale, erano decorsi 300 giorni (partendo dalla data della domanda amministrativa), senza che l’Inps avesse reso alcun provvedimento e avesse eseguito alcun pagamento. Al contrario, va detto che il termine di decadenza fissato in 1 anno e 300 giorni, è quello previsto dall’art.47, co.2 d.P.R. n.639/70, per i casi di: rigetto della domanda amministrativa, mancata decisione sulla stessa, rigetto del ricorso amministrativo, o mancata decisione sullo stesso (v.

Cass. S.U. n.12718/19). L’art.47, co.6 d.P.R. riguarda invece la decadenza – dettando una disciplina in sé compiuta in ordine al dies a quo e al computo – nel diverso caso di prestazione riconosciuta solo in parte oppure riconosciuta e pagata per il solo capitale. In tal caso, la decadenza è pari ad 1 anno e decorre dal pagamento parziale. Nella fattispecie del pagamento parziale è irrilevante il termine di 300 giorni relativo alla diversa casistica del comma 2 dell’art.47 d.P.R. n.639/70, poiché rispetto al pagamento parziale non è previsto alcun procedimento amministrativo, né, ancor prima, alcuna domanda amministrativa per il residuo di prestazione dovuta, da cui debba poi originare il procedimento amministrativo (v. sul punto Cass.12400/24).

Nella fattispecie dell’art.47, co.6 d.P.R. n.639/70, dunque, è irrilevante quando sia intervenuto il pagamento parziale, ovvero se sia intervenuto entro od oltre i 300 giorni dalla domanda amministrativa proposta per il conseguimento del pagamento integrale. Importa ai fini della citata norma la sola data del pagamento parziale poiché è da quella data che, senza la necessità di alcun nuovo procedimento amministrativo, decorre l’anno di decadenza, rispettato nel caso di specie. Conclusivamente, il ricorso va respinto senza pronuncia sul