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Ordinanza — n. 18369/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against INPS, ruling full restitution required when mobility allowance is paid for non-autonomous work.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18369/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Michele Andruccioli against the INPS regarding the repayment of an advanced mobility allowance. The appellant argued that a subordinate employment contract with his own partnership company did not constitute true subordination and that only partial restitution should apply due to the part-time nature of the work. The court rejected these claims, affirming that the existence of a written contract and the appellant's admission of subordinate work created a legal title defect, necessitating full restitution of the funds improperly paid.

Regesto Legislator

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Art. 7, co. 5 l. n. 223/91; Art. 8, co. 7 l. n. 223/91: When an advanced mobility allowance is paid to a worker who subsequently engages in a subordinate relationship rather than autonomous activity, the legal title for the payment is absent, entitling the recipient to the full restitution of the amount received.

Parole chiave

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mobility allowance subordinate employment full restitution legal title defect INPS repayment partnership company part-time work indennità di disoccupazione dell'assicurato

Disposizioni normative citate

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Art. 7, co. 5 l. n. 223/91
Art. 8, co. 7 l. n. 223/91
Art. 3, co. 2 d.m. n.142/93
Art. 2345 c.c.
Art. 2094 c.c.
Art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
Art. 38 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. 16245/12
Cass. 9110/12
Cass. 389/24
C. Cost. n. 38/24
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 36430-2019 proposto da: ANDRUCCIOLI MICHELE, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURO MENGUCCI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA PASSARELLI, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 157/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 23/05/2019 R.G.N. 457/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Ripetizione indebito R.G.N.36430/2019 Cron. Rep. Ud.30/04/2025 RILEVATO CHE La Corte d’appello di Ancona confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda dell’Inps di ripetizione d’indebito delle somme pagate ad Andruccioli Michele a titolo di indennità di mobilità anticipata. Secondo la Corte, l’indennità non spettava poiché Andruccioli aveva instaurato poi un rapporto di lavoro subordinato con la società di cui era socio accomandante, come emergeva dal contratto prodotto in giudizio, nonché dal fatto che lo stesso Andruccioli aveva ammesso lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, sebbene ritenendola compatibile con l’indennità di mobilità.

Aggiungeva la Corte che era irrilevante il carattere di rapporto a tempo parziale della prestazione subordinata ai fini del diritto alla ripetizione integrale dell’indebito. Avverso la sentenza Andruccioli Michele ricorre per due motivi, illustrati da memoria. L’Inps resiste con controricorso. All’esito dell’odierna udienza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, Andruccioli Michele deduce violazione e falsa applicazione dell’art.3, co.2 d.m. n.142/93, in correlazione con gli artt.2345 e 2094 c.c., per avere la Corte reputato esistente un rapporto di lavoro subordinato basandosi solo suldato documentale del contratto di lavoro subordinato.

Inoltre, il preteso contratto di lavoro subordinato era concluso con la società di persone di cui egli era accomandante, sicché non poteva dirsi che fosse alle dipendenze di terzi. Con il secondo motivo di ricorso, Andruccioli Michele deduce violazione e falsa applicazione dell’art.8, co.7 l. n.223/91, per avere la Corte disposto la restituzione integrale anziché per la sola differenza tra l’indennità e la retribuzione percepita in forza del contratto di lavoro part-time, essendo questo compatibile con l’erogazione dell’indennità di mobilità.

Il primo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. È inammissibile laddove mira a contestare l’accertamento di fatto condotto dalla Corte sul carattere di lavoro subordinato a tempo parziale concluso dal ricorrente con la società di cui era accomandante. Tale accertamento è basato sull’esistenza del contratto scritto di lavoro subordinato, nonché sul fatto che lo stesso ricorrente aveva sempre ammesso la sussistenza di una prestazione di tipo subordinato, sebbene ritenuta compatibile con l’indennità di mobilità. Tale accertamento può essere censurato nei soli limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., ma il motivo non deduce alcun elemento di fatto decisivo che sarebbe stato omesso dalla Corte.

Il motivo è poi infondato nella parte in cui deduce che il ricorrente non sarebbe alla dipendenza di terzi, in quando il datore di lavoro era lasocietà di persone di cui egli era accomandante. Va infatti ricordato che le società di persone sono soggetti di diritto diversi dai soci che le compongono, sebbene senza personalità giuridica (v. Cass.16245/12, Cass.9110/12), sicché rettamente la sentenza impugnata ha affermato la compatibilità di un rapporto di lavoro subordinato tra società e socio accomandante. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Nel caso di specie si discute dell’indennità di mobilità anticipata, disciplinata, al tempo, dall’art.7, co.5 l. n.223/91, la quale è corrisposta “ per intraprendere un’attività autonoma”. La Corte ha accertato che, al contrario, l’attività intrapresa dal ricorrente non era di lavoro autonomo ma di lavoro subordinato, sicché non sussisteva il titolo giuridico per la corresponsione della mobilità anticipata. Il fatto che vi sia compatibilità tra rapporto di lavoro a tempo parziale e indennità di mobilità ai sensi dell’art.8, co.7, l. n.223/91, non toglie il diritto alla ripetizione integrale, in quanto altro è l’indennità di mobilità, la quale ha carattere previdenziale e mira a far fronte ad uno stato di bisogno ex art.38 Cost., altro è la prestazione di indennità di mobilità anticipata, la quale non ha carattere previdenziale e non mira a far fronte a uno stato di bis o gno ma rappresenta un contributo finanziario destinato a coprire le spese iniziali di un’attività svolta in proprio dal lavoratore inmobilità (da ultimo v.

Cass.389/24; v. anche C. Cost. n.38/24). Il diritto alla ripetizione integrale sussiste proprio perché manca appieno il titolo giuridico della prestazione di indennità di mobilità anticipata, laddove il ricorrente potrà, se sussistano i presupposti, chiedere poi la corresponsione dell’indennità di mobilità di cui all’art.7, co.1 l. n.223/91. Conclusivamente il ricors