Cassation appeal dismissed due to 40-day silence; claimant waived right by failing to request decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the claimant remained silent for 40 days after the court proposed a decision. The claimant, Carfagnini, failed to respond to the proposal within the statutory period, while the respondent, Azienda Sanitaria Locale CN1, argued for dismissal based on this inaction. The court ruled that such silence constitutes a waiver of the right to pursue the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant for forty days following the court's proposal for a decision constitutes a waiver of the right to request a ruling, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 515/2025 R.G. proposto da: CARFAGNINI CARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO CALDERONE -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1, rappresentata e difesa dagli avvocati SABINA LORENZELLI, PIERO GIUSEPPE REINAUDO MANUELA CRAVERO -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 266/2024 emessa da CORTE D'APPELLO di TORINO il 05/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 515/2025 Numero sezionale 566/2025 Numero di raccolta generale 18098/2025 Data pubblicazione 03/07/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 20/06/2025 DI PAOLANTONIO ANNALISA Numero registro generale 515/2025 Numero sezionale 566/2025 Numero di raccolta generale 18098/2025 Data pubblicazione 03/07/2025