Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the appeal dismissed following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The procedural outcome relied on the plaintiff's explicit renunciation, which the court validated as meeting the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code. Consequently, the judgment extinguished the proceedings without any further substantive analysis of the underlying labor dispute between the employee and the regional health authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: The withdrawal of an appeal by the appellant, when accepted by the opposing parties, results in the immediate extinction of the judicial proceedings without the need for a formal declaration of dismissal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 297/2021 R.G. proposto da: TADDEO MARGHERITA, rappresentata e difesa dall'avvocato SILVANA QUARANTA -ricorrente- contro AUSL TA 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ELEONORA COLETTA -controricorrente- nonchè contro GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL TA 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ANNACHIARA PUTORTI' -controricorrente- nonchè contro REGIONE PUGLIA -intimata- Numero registro generale 297/2021 Numero sezionale 562/2025 Numero di raccolta generale 18021/2025 Data pubblicazione 03/07/2025 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.
DI TARANTOn.150/2020 depositata il 16/06/2020. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione dei controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 01/07/2025 Il Consigliere delegato Annalisa Di Paolantonio Numero registro generale 297/2021 Numero sezionale 562/2025 Numero di raccolta generale 18021/2025 Data pubblicazione 03/07/2025