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Ordinanza — n. 17835/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses correction appeal for omitted costs against a third party, ruling it requires full appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17835/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a correction order issued by the Perugia Tribunal. The appellant argued that the omission of costs regarding the Province of Perugia was correctable via the correction procedure, whereas the Court held such omissions are only remediable through a full appeal. Consequently, the correction order was quashed because the procedural defect could not be fixed under the material error correction rules.

Regesto Legislator

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Art. 287 c.p.c.; Art. 111, comma 7, Cost.: Omissions regarding costs against parties not originally involved in the main judgment are not correctable under the material error procedure but require a full appeal.

Parole chiave

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correction of material errors omission of costs third party costs procedural correction appeal full appeal remedy spese legate all'invalidità indennizzo per invalidità spese per i mezzi ausiliari

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 287 c.p.c. Assume che l’omissione sulle spese, nei confronti della Provincia di Perugia, non era emendabile in sede di procedimento per correzione di errore materiale ma rimediabile con l’impugnazione del provvedimento di omologa.
Art. 111, comma 7, Cost.
Il ricorso, ammissibile ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., è fondato.
Art. 445 bis, comma 5, c.p.c.
Conspecifico riferimento al decreto di omologa di cui all'art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,si è esclusa la procedura di correzione dell'errore materiale in ordine alla statuizione sullespese legali e di consulenza(ex plurimis, Cass.
Art. 52, comma 2, d.lgs. n. 196/2003
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del d.lgs.
art. 287 c.p
Oggetto Procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c R.G.N.26258/2022 Cron.
art. 445 bis c.p
Il decreto di omologa ha regolato le spese nei soli rapporti tra la parte privata e l’ Inps , i n coerenza con il principio che individua, nell’ ente previdenziale , l’unico soggetto legittimato passivo del giudizio ex art. 445 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3968 del 2020
Cass., Sez.Un., n. 19137 del 2023
(Cass., Sez.Un., n. 19137 del 2023).
Cass. nr 4365 del 2017
445 bis, comma 5, c.p.c.,si è esclusa la procedura di correzione dell'errore materiale in ordine alla statuizione sullespese legali e di consulenza(ex plurimis, Cass. nr 4365 del 2017 ; Cass.n.22344 del 2016; Cass.
Cass.n.22344 del 2016
nr 4365 del 2017 ; Cass.n.22344 del 2016; Cass.
Cass. n. 6085 del 2014
nr 4365 del 2017 ; Cass.n.22344 del 2016; Cass. n. 6085 del 2014) a mmettendola solo in casi del tutto peculiari, in cui alla correzione della decisione principale -perché viziata da una difformità rispetto al risultato peritale (Cass.
Cass. n. 29096 del 2019
Cass. n. 13854 del 2021
29096 del 2019) - non p oteva c he seguire quella sulle spese per ristabilire « il nesso di sequenza tra [ … ] decisione sulla prestazione […] e determinazione delle spese processuali»(Cass. n. 13854 del 2021).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 26258-2022 proposto da: , rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO ELIA; -ricorrente - contro PROVINCIA DI PERUGIA; -intimata – avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, del 12/06/2022 R.G.N. 679/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/04/2025 dallaConsigliera Dott. GABRIELLA MARCHESE. Oggetto Procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c R.G.N.26258/2022 Cron. Rep. Ud.22/04/2025 X.E. RILEVATO CHE:

1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Perugia omologava «l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d’Ufficio». In particolare,il Giudice riconosceva l’odierno ricorrente quale « invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa […] Percentuale(del) 50%, con conseguente possesso dei requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento del diritto all’iscrizione nelle liste speciali del collocamento[…]». Liquidava le spese nei rapporti con l’INPS.

2. Con successivo provvedimento del 3 ottobre 2022, su istanza della Provincia di Perugia, originariamente convenuta in giudizio e poi estromessa, il Tribunale emendava il decreto di omologa: statuiva in ordine alle spese, anche nei rapporti con la Provincia,e condannava il ricorrente al pagamento, in favore della stessa, di euro 400,00 oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

3. Avverso il provvedimento adottato , ha propostoricorso s ulla base di un unico motivo . La Provincia è rimasta intimata. CONSIDERATO CHE:

4. Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia , a i sensi dell'art. 360nr. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 287 c.p.c. Assume che l’omissione sulle spese, nei confronti della Provincia di Perugia, non era emendabile in sede di procedimento per correzione di errore materiale ma rimediabile con l’impugnazione del provvedimento di omologa.

5. Il ricorso, ammissibile ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., è fondato. X.E. In via generale, è principio della Corte che, ove il Giudice non abbia statuito sulle spese «nemmeno in parte motiva», l a relativa omissione è «riparabile […] con l'impugnazione» (Cass.n.3968 del 2020). R ecependo tale indirizzo , l e S ezioni U nite hanno affermato che: «Il mancato regolamento delle spese processuali, nel dispositivo e anche nella motivazione, è emendabile soltanto con l'impugnazione, non già con la speciale procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c.». (Cass., Sez.Un., n. 19137 del 2023).

Conspecifico riferimento al decreto di omologa di cui all'art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,si è esclusa la procedura di correzione dell'errore materiale in ordine alla statuizione sullespese legali e di consulenza(ex plurimis, Cass. nr 4365 del 2017 ; Cass.n.22344 del 2016; Cass. n. 6085 del 2014) a mmettendola solo in casi del tutto peculiari, in cui alla correzione della decisione principale -perché viziata da una difformità rispetto al risultato peritale (Cass. n. 29096 del 2019) - non p oteva c he seguire quella sulle spese per ristabilire « il nesso di sequenza tra [ … ] decisione sulla prestazione […] e determinazione delle spese processuali»(Cass. n. 13854 del 2021).

Il caso di specie esula datale ultima ipotesi. Il decreto di omologa ha regolato le spese nei soli rapporti tra la parte privata e l’ Inps , i n coerenza con il principio che individua, nell’ ente previdenziale , l’unico soggetto legittimato passivo del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. H a , invece, omesso qualsiasi statuizione nei confronti dell a Provincia, pure originariamente convenuta.

6. Per quanto innanzi, d eve ritenersi che l ’omessa pronuncia sulle spese, nei confronti della parte evocata nel giudizio di ATPO e poi estromessa, integri un vizio non emendabile con laprocedura ex art. 287 c.p.c. ma rimediabile con l’impugnazione di cui all’art. 111, comma 7, Cost.

7. I l potere di correzione è stato , dunque, illegittimamente esercitato dal T ribunale di Perugia . A ciò consegue la cassazione, senza rinvio, del provvedimento indicato in parte dispositiva; tuttavia, la novità del profilo posto dalla fattispecie concreta giustifica l’integrale compensazione dell e spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti della parte ricorrente, per evitare la diffusione di dati riguardanti lo stato di salute, si deve disporre, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l'omissione delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte ricorrente.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso. Cassa senza rinvio il provvedimento di correzione del 3 ottobre 2022 e compensa le spese del giudizio di legittimità. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della