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Ordinanza — n. 17719/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding early mobility allowance repayment when re-employment occurs within 24 months.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17719/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Claudio Novara's appeal against the Ancona Court of Appeal's decision to order repayment of an early mobility allowance. Novara argued that his genuine attempt at self-employment justified the payment regardless of subsequent re-employment within 24 months. The court rejected this, ruling that the statutory purpose of the allowance—to exit unemployment and avoid subordinate work—was not met if re-employment occurred within the mandated period.

Regesto Legislator

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Art. 7, co. 5 l. n. 223/91; The early mobility allowance is a financial contribution to cover startup costs of self-employment, not social security; it must be repaid if the recipient re-enters subordinate employment within 24 months, as the legislative goal of escaping unemployment is not achieved.

Parole chiave

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early mobility allowance repayment obligation subordinate employment twenty-four month period self-employment attempt social security benefits unemployment status prestazione all'indipendente

Disposizioni normative citate

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Art. 7, co. 5 l. n. 223/91
Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 389/24
Cass. 17174/16
C. Cost. n. 38/24
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 28969-2020 proposto da: NOVARA CLAUDIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO NOVARA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA PASSARELLI, VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 91/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 29/04/2020 R.G.N. 221/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/04/2025 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Ripetizione indebito R.G.N.28969/2020 Cron. Rep. Ud.30/04/2025 RILEVATO CHE La Corte d’appello di Ancona confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di Novara Claudio volta ad accertare che l’Inps non potesse ripetere, siccome non pagate indebitamente, le somme corrispostegli a titolo di indennità di mobilità anticipata. Secondo la Corte, l’indennità non spettava poiché Novara, seppur aveva intrapreso un’attività di lavoro autonomo, era stato poi assunto con contratto di lavoro subordinato entro i successivi 24 mesi dalla corresponsione dell’indennità.

Avverso la sentenza Novara Claudio ricorre per un motivo. L’Inps resiste con controricorso. All’esito dell’odierna udienza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, Novara Claudio deduce violazione e falsa applicazione dell’art.7, co.5 l. n.223/91. Sostiene che,essendo stata l’attività di lavoro autonomo effettivamente intrapresa, si giustifica la corresponsione dell’indennità di mobilità anticipata, a prescindere dal fatto che poi egli avesse concluso un contratto di lavoro subordinato nel termine di 24 mesi di cui alla citata norma.

Il motivo è infondato, sebbene non inammissibile ai sensi dell’art.360-bis, n.1 c.p.c., come invece sostiene l’Inps, poiché i precedenti citati dall’Istituto non riguardano la fattispecie in questione ovvero: attività di lavoro autonomo intrapresa effettivamente per meno di 24 mesi e assunzione con contratto di lavoro subordinato all’esito della stessa ed entro i successivi 24 mesi dalla corresponsione dell’indennità di mobilità anticipata. Ebbene, disponeva l’art.7, co.5 l. n.223/91, poi abrogato dalla l. n.92/12, che i lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta “ per intraprendere un ’ attività autonoma o per associarsi in cooperativa in conformità” possono ottenere la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità.

La stessa va restituita se nei ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione, il lavoratore assumeun’occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico. Come sostenuto ripetutamente da questa Corte, l’indennità di mobilità anticipata non ha carattere previdenziale e non mira a far fronte a uno stato di bisogno, ma rappresenta un contributo finanziario destinato a far fronte alle spese iniziali di un’attività svolta in proprio dal lavoratore in mobilità (da ultimo, Cass.389/24; v. anche C. Cost. n.38/24).

L’indennità mira a supportare economicamente un’attività di lavoro autonomo affinché il lavoratore fuoriesca dalle liste di mobilità e dal bisogno di un’oc cupazione lavorativa subordinata (v. Cass.17174/16). Il legislatore ha posto un termine –24 mesi – affinché lo scopodi ottenere la fuoriuscita dal mercato del lavoro e quindi dallo stato di bisogno del soggetto iscritto alle liste di mobilitàcorrelato alla disoccupazione e alla necessità di reperire un rapporto di lavoro subordinato, possa dirsi soddisfatto. Come reputato da questa Corte (Cass.17174/16), l’art.7, co.5 l. n.223/91 ha voluto differenziare il caso del lavoratore che - pur avendo tentato seriamente di intraprendere un'attività lavorativa autonoma-sia stato costretto successivamente a tornare ad occupazioni di lavoro subordinato; il legislatore, nell ’ esercizio del suo potere discrezionale, ha ritenuto di prevedere, da un lato, che in caso di rioccupazione alle altrui dipendenze entro 24 mesi dalla corresponsione delle somme in parola, il lavoratoreche abbia usufruito dell’anticipazione debba restituirla; dall’altro, che tale obbligo non sussista più una volta decorso tale lasso di tempo, ritenendo evidentemente che esso sia indicativo della serietà del tentativo del lavoratore stesso di intraprendere un'attività di lavoro autonomo.

Nel caso di specie si è avuto non solo il tentativo, ma anche l’effettiva intrapresa di un’attività di lavoro autonomo. Ciò non toglie che, la ratio della corresponsione dell’indennità di mobilità anticipata sia venuta meno, poiché, come detto, essa suppone che il soggetto esca definitivamente dallo stato di bisogno correlato alla disoccupazione e allanecessità di reperire un rapporto di lavoro subordinato; e tale definitiva fuoriuscita corrisponde al periodo di 24 mesi. Se entro tale data il lavoratore viene riassunto con contratto di lavoro subordinato, ciò significa che, a prescindere dalla temporanea attività di lavoro autonomo, l’obiettivo legislativo sotteso all’indennità anticipata non è stato soddisfatto, non essendo cessato lo stato di bisogno legato alla disoccupazione e non essendo il lavoratore mai uscito definitivamente dall’area del lavoro subordinato.

L’indennità anticipata diviene così priva di titolo giuridico, mentre è dovuta l’indennità di mobilità dell’art.7, co.1 l. n.223/91, a fronte dello stato di bisogno ex art.38 Cost. correlato alla situazione di disoccupazione. Conclusivamente il ricorso va respinto, essendosi la sentenza attenuta al sues