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Ordinanza — n. 17711/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding civil omission sanctions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17711/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the INPS's cassation appeal inadmissible because it failed to provide specific grounds challenging the lower court's qualification of unpaid contributions as civil omission. The INPS argued the debt remained unsatisfied, while the respondent company proved full payment of principal and sanctions. The court rejected the appeal as generic, noting the lower court correctly applied the sanctioning regime based on available evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 116, commi 8 e 9, legge 388/2000: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specifically demonstrate the violation of the law or the erroneous application of legal principles by the lower court.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal generic grounds of cassation civil omission sanctions social security contributions lack of specificity contributi di previdenza impagati sospensione del diritto all'indennità accredito supplementare

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE -3 - 1.–Con l’unico motivo di censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione dell’art.
Art. 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
civ.), il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n.
comma 1-bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315
8.–La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo di chi l’ha proposto di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
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Testo completo

INANZA sul ricorso 5963-2019proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dagli avvocati ESTER ADA VITA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 – ricorren te – contro S.D.A.G. STAZIONI DOGANALI ED AUTOPORTUALI DI GORIZIA S.P.A. A SOCIO UNICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato FLAVIO MATTIUZZO, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato MICHELINO LUISE, in ROMA, VIA GOMENIZZA, 3 –controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 165 del 20 1 8 del la CORTE D’APPELLO DI TRIESTE,depositata il 7 agosto 20 1 8 (R.G.N. 51 /20 1 8 ).

R.G.N.5963/2019 Cron. Rep. C.C. 12/3/2025 giurisdizione Licenziamento illegittimo. Indennità sostitutiva del preavviso. Sanzioni civili. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 1 2 marzo2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. FATTI DI CAUSA 1.–Con sentenza n. 165 del 2018, depositata il 7 agosto 2018, la Corte d’appello di Trieste ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Gorizia, che aveva accolto il ricorso di S.D.A.G. Stazioni Doganali ed Autoportuali di Gorizia s.p.a. e aveva riqualificato come omissione il mancato pagamento dei contributi sull’indennità sostitutiva del preavviso , in relazione al licenziamento di un dipendente successivamente annullato per insussistenza della giusta causa, e aveva accertato l’esatto adempimento del debito per contributi e sanzioni da parte della società ricorrente.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che nessun valore vincolante si può attribuire, quanto all’importo dovuto, alla domanda di dilazione e che non è stata censurata la qualificazione della fattispecie come omissione, qualificazione comunque conforme a diritto, in difetto di dolo dell’obbligato. Così inquadrata la vicenda concreta, risulta per tabulas che la società ha estinto il credito dell’Istituto, pagando anche le relative sanzioni. 2.– L’INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, formulando un unico motivo di censura. 3.– S. D.A.G.

Stazioni Doganali ed Auto portuali di Gorizia s.p.a. replica con controricorso, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza camerale. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE -3 - 1.–Con l’unico motivo di censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e lamenta che la Corte di merito abbia arbitrariamente escluso l’obbligo di pagare le sanzioni civili sulle somme dovute, obbligo che rappresenterebbe «la conseguenza automatica del mancato pagamento a tempo debito della contribuzione» (pagina 11, punto 8 del ricorso per cassazione) e si correlerebbe al «comportamento colposodel datore di lavoro» (pagina 14, punto 21).

In particolare, si dovrebbe tener conto dell’arco temporale tra la condanna del datore di lavoro a corrispondere l’indennità sostitutiva del mancato preavviso e l’effettivo pagamento dei contributi. 2.–Le censure si rivelano, nel loro complesso, inammissibili. 3.–La ratio decidendi della pronuncia d’appello s’incentra sul rilievo che non sia stato specificamente censurato l’inquadramento della fattispecie nelle coordinate dell’omissione (pagina 7 della sentenza) e che, alla luce di tale inquadramento, il credito dell’ente previdenziale sia stato integralmente soddisfatto anche per quel che concerne il connessocompendio sanzionatorio: dai documenti prodotti, invero, si evince che «ogni residuo credito era stato tacitato da tempo e nel caso di sanzioni per la sola omissione, come qui era legittimo ritenere per un dato oramai incontroverso» (pagina 8). 4.– Le doglianze, nel denunciare la violazione di legge, non scalfiscono efficacemente l’iter logico della pronuncia impugnata, che si limita a puntualizzare che tutte le somme sono state corrisposte , anche con riferimento alle sanzioni, senza operare a tale riguardo distinzioni di sorta.

Tale profilo è approfondito anche nel controricorso (pagina 9), in cui si pone in risalto la «prova documentale che la società resistente abbia già integralmente corrisposto il dovuto anche in applicazione […] del regime delle sanzioni civili da omissione contributiva». -4 - La Corte di merito, dopo aver passato in rassegna i motivi di gravame (pagina 5), che adombrano un credito insoluto anche a volere ricondurre la vicenda nell’alveo dell’omissione, giunge a disattenderli, osservando che la documentazione prodotta comprova versamenti idonei ad estinguere l’intero credito dedotto in causa (pagina 8). 5.– Il ricorrente non ha prospettato elementi provvisti del necessario grado di specificità per dimostrare che la sentenza impugnata, pur movendo dalla stessa prospettazione dell’atto d’appello e dalla disamina della documentazione prodotta, abbia erroneamente inteso contenuto e latitudine dell’obbligo di pagare le sanzioni.

Come la parte controricorrente rimarca anche nella memoria illustrativa, l’inesattezza dell’adempimento dev’essere corroborata assumendo come paradigma di riferimento la fattispecie dell’omissione, una volta che la Corte di merito, con statuizione non censurata, abbia ritenuto tale configurazione oramai irretrattabile. Nel richiamare i princìpi di diritto enunciati da questa Corte, il ricorrente non ne avvalora la violazione e l’erronea applicazione ad opera dei giudici d’appello, anche in considerazione della materia che ancora permane controversa(gli obblighi correlati a un’omissione) e del raffronto che i giudici d’appello hanno compiuto tra la prospettazione dell’Istituto e gli elementi documentali acquisiti.

Non è stato dunque adeguatamente confuta to il carattere satisfattivo del pagamento, che la sentenza impugnata desume dalla necessità di applicare, in tutte le sue implicazioni, il regim e sanzionatorio dell’omissione e dal vaglio delle difese dell’appellante e delle risultanze documentali, inidonee a suffragare una pretesa ancora insoddisfatta dell’ente, nei termini in cui è stata in concreto enucleata nell’atto d’appello. 6.– Dalla genericità delle censure discende , in ultima analisi, l’inammissibilità del ricorso. -5 - 7.–Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta. 8.–La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo di chi l’ha proposto di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M La Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.