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Decreto — n. 17583/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 17583/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of summary definition. The court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the proceedings were terminated without a merits analysis, and the appellants were ordered to pay the respondent's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of summary definition within 40 days constitutes a formal renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.

Parole chiave

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summary definition procedure 40 day deadline formal renunciation extinction of proceedings costs award Cassation appeal non-appeal obbligo di ridurre il danno

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
544/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO ROMA il 25/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 96, comma 1, c.p.c.
accelerata, alla pronuncia sulle spese non possa accedere la condanna per responsabilità aggravata, pur domandata nel controricorso; Rilevato infatti che manca ogni prova di danni in ipotesi rilevante ex art. 96, co.
Art. 96, comma 2, c.p.c.
accelerata, alla pronuncia sulle spese non possa accedere la condanna per responsabilità aggravata, pur domandata nel controricorso; Rilevato infatti che manca ogni prova di danni in ipotesi rilevante ex art. 96, co.
Art. 96, comma 3, c.p.c.
accelerata, alla pronuncia sulle spese non possa accedere la condanna per responsabilità aggravata, pur domandata nel controricorso; Rilevato infatti che manca ogni prova di danni in ipotesi rilevante ex art. 96, co.
art. 380-bis c.p
544/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO ROMA il 25/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
art. 391 c.p
32584) ritenuta una tale pronuncia incompatibile con il regime di cui all’art. 391 c.p.c., nel caso di specie l’istanza non potrebbe comunque trovare accoglimento;

Giurisprudenza citata

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Cass. 17 dicembre 2018, n. 32584
1 e 2, c.p.c., ovverosia di un pregiudizio ulteriore rispetto a quanto viene rimediato attraverso la condanna alle spese, sicché, oltre ad essersi in un precedente (Cass. 17 dicembre 2018, n. 32584) ritenuta una tale pronuncia incompatibile con il regime di cui all’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18650/2024 R.G. proposto da : FRANCO MARCELLO, MINISSALE GIOVANNA, IAPICCA GIOVANNA, GIANOLIO LOPEZ GIULIANO, GARGIULO MARIANO, GARGANO FRANCESCO, LUONGO RAFFAELE, LO BAIDO SONIA, LIISTRO ENZO, PREMATE ROBERTO, PARISI GAETANO, PERUGINI ANGELA, PIZZARELLA MARIO, rappresentati e difesi dall’avvocato MARCO TORTORELLA MARCO -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 544/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO ROMA il 25/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Ritenuto che, al verificarsi della fattispecie estintiva di cui al procedimento per la decisione c.d. accelerata, alla pronuncia sulle spese non possa accedere la condanna per responsabilità aggravata, pur domandata nel controricorso; Rilevato infatti che manca ogni prova di danni in ipotesi rilevante ex art. 96, co. 1 e 2, c.p.c., ovverosia di un pregiudizio ulteriore rispetto a quanto viene rimediato attraverso la condanna alle spese, sicché, oltre ad essersi in un precedente (Cass. 17 dicembre 2018, n. 32584) ritenuta una tale pronuncia incompatibile con il regime di cui all’art. 391 c.p.c., nel caso di specie l’istanza non potrebbe comunque trovare accoglimento;

Rilevato inoltre, quanto alla condanna ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c, che essa è da escludere già nel caso di estinzione per rinuncia espressa (Cass. 32584/ 2018 cit.), sicché, applicandosi per il rinvio dell’art. 380 bis, co. 2, u.p., sempre l’art. 391 c.p.c., identica soluzione si impone anche in questo caso, senza contare l’esigenza di agevolare le scelte della parte che assecondano l’intento deflattivo cui si ispira il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., oltre che l’evidente positivo abbandono, con l’acquiescenza alla proposta, di ogni eventuale forma di utilizzazione abusiva del processo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.