Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The proceedings involved a group of individuals challenging a presidential decree before the Presidency of the Council of Ministers. The court ruled that the lapse of time constituted a formal waiver, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellants to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposal for judgment within forty days, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16295/2024 R.G. proposto da: FIGUERA MARIO MICHELE, DE FAZIO ROCCO, GRECO MARIA CRISTINA, CALCINAI MIRELLA, DRAGONI FRANCO, DONADIO CARLO, OSTI NICOLETTA, PELLATI MORENA, RESTA VALTER, PIZZIGHELLA SERGIO, RAZZANO MICHELE, PEREGO DARIO LUIGI, RISCICA PATRIZIA, SPAGNOLLI WALTER, SCHIAVONE CARMELA, rappresentati e difesi dall’avvocato MARCO TORTORELLA -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 36/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO ROMA il 04/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 16295/2024 Numero sezionale 555/2025 Numero di raccolta generale 17581/2025 Data pubblicazione 30/06/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 27/6/2025 Il Consigliere Delegato Roberto Bellè Numero registro generale 16295/2024 Numero sezionale 555/2025 Numero di raccolta generale 17581/2025 Data pubblicazione 30/06/2025