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Decreto — n. 17567/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-appeal due to 40-day silence; appellants ordered to pay costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 17567/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellants failed to request a decision within 40 days of the accelerated procedure proposal. The court ruled that the silence constituted a renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment was declared extinct, and the appellants were ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Silence by the appellant within the forty-day period following the communication of the accelerated procedure proposal constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.

Parole chiave

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accelerated procedure silence as renunciation extinction of proceedings costs award non-appeal condono delle spese procedurali principio di celerità rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 96, comma 1, c.p.c.
accelerata, alla pronuncia sulle spese non possa accedere la condanna per responsabilità aggravata, pur domandata nel controricorso; Rilevato infatti che manca ogni prova di danni in ipotesi rilevante ex art. 96, co.
Art. 96, comma 2, c.p.c.
accelerata, alla pronuncia sulle spese non possa accedere la condanna per responsabilità aggravata, pur domandata nel controricorso; Rilevato infatti che manca ogni prova di danni in ipotesi rilevante ex art. 96, co.
Art. 96, comma 3, c.p.c.
accelerata, alla pronuncia sulle spese non possa accedere la condanna per responsabilità aggravata, pur domandata nel controricorso; Rilevato infatti che manca ogni prova di danni in ipotesi rilevante ex art. 96, co.
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
art. 391 c.p
32584) ritenuta una tale pronuncia incompatibile con il regime di cui all’art. 391 c.p.c., nel caso di specie l’istanza non potrebbe comunque trovare accoglimento;

Giurisprudenza citata

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Cass. 17 dicembre 2018, n. 32584
1 e 2, c.p.c., ovverosia di un pregiudizio ulteriore rispetto a quanto viene rimediato attraverso la condanna alle spese, sicché, oltre ad essersi in un precedente (Cass. 17 dicembre 2018, n. 32584) ritenuta una tale pronuncia incompatibile con il regime di cui all’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14119/2024 R.G. proposto da: ABATI MASSIMO, ALEGIANI MASSIMO, BALESTRINO MAURIZIO, BENELLI ROBERTO, BERTOLINI FRANCESCO, BLANCHI INES, BENEDUCE MARCO, BARBOLINI UMBERTO, ANTOGIOVANNI ASSUNTA, BARAZZONI GIOVANNA, BINI PAOLO, BEONI ANNA MARIA, ARDIT STEFANO, BALBO BRUNO, ARICO' MAURIZIO, BELLI LUCA, ARACO MARIO, BAIANO ANGELO, AMBROSI VINICIO, ANGRISANI RITA, BARRA SILVIO, BEGHE' FRANCO, AGOSTINI LORENZO, BOLOGNA GIOVANNI ALDO, CALO' ALESSANDRO n.q. di erede di CALO’ BIAGIO, CAMBINI STEFANO, BRIANTI ETTORE, CAMINITI ALFREDO, BRIATA MARIA PAOLA, BRUTTOMESSO DANIELA, BRIGADECI CARMELO, CACCHIONI MAURIZIO, CANINO GIOVANNA, BORRELLI GIUSEPPE, CAPILUPI BRUNO, BOCCHIO GIANLUIGI, BRUNI LAURA, BOSCHIERO JAIRO, BOSCHIERO RICARDO, gli ultimi due n.q. di eredi di BOSCHIERO RICCARDO, BONI FRANCA,in proprio, BONI FRANCA, DEGL'INNOCENTI SILVIA, DEGL'INNOCENTI ANNA, questi ultimi tre n.q. di eredi di DEGL’INNOCENTI LUIGI, CATZOLA ALDO, CORRADO GEMMA, CLERICO RITA, CASETTI PIERGIORGIO, CASA' STEFANO, CONTI MARIO, COPPOLA CARMINE, CERAVOLO ANTONIO, CAVAZZUTI DONATELLA ASUNCION, CIUCCARELLI ALBERTO, CISTERNINO ANTONIO, CIGLIANO BRUNO, CEGLIE ROSANNA, CASTRUCCI ALFIO, CASELLI DESIREE LINDA ISOLA, CATTOLICO LUIGI, CICCOCELLI ROBERTO, CERAUDO FRANCESCO, CHIODI GIOVANNA, CASTAGNA MAURA, CECE EMILIA, RUSSO MARIA, quest’ultima n.q. di erede di CACCIALUPI ALBERTO, rappresentati e difesi dall’Avv.

TORTORELLA MARCO -ricorrenti- BALLA ANNALISA, CANIGLIA NICOLA, CASCONE CLAUDIO, COIN ANGELO, CENTI DOMENICA, ARMOIAN FADI e SANTESE ANNA, gli ultimi due n.q. di eredi di ARMOIAN KIRAKOZ GIORGIO, rappresentati e difesi dall’avvocato AMORUSO CARLO -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 8230/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA il 19/12/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali;

Ritenuto che, al verificarsi della fattispecie estintiva di cui al procedimento per la decisione c.d. accelerata, alla pronuncia sulle spese non possa accedere la condanna per responsabilità aggravata, pur domandata nel controricorso; Rilevato infatti che manca ogni prova di danni in ipotesi rilevante ex art. 96, co. 1 e 2, c.p.c., ovverosia di un pregiudizio ulteriore rispetto a quanto viene rimediato attraverso la condanna alle spese, sicché, oltre ad essersi in un precedente (Cass. 17 dicembre 2018, n. 32584) ritenuta una tale pronuncia incompatibile con il regime di cui all’art. 391 c.p.c., nel caso di specie l’istanza non potrebbe comunque trovare accoglimento;

Rilevato inoltre, quanto alla condanna ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c, che essa è da escludere già nel caso di estinzione per rinuncia espressa (Cass. 32584/ 2018 cit.), sicché, applicandosi per il rinvio dell’art. 380 bis, co. 2, u.p., sempre l’art. 391 c.p.c., identica soluzione si impone anche in questo caso, senza contare l’esigenza di agevolare le scelte della parte che assecondano l’intento deflattivo cui si ispira il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., oltre che l’evidente positivo abbandono, con l’acquiescenza alla proposta, di ogni eventuale forma di utilizzazione abusiva del processo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 20.400,00per compensi, oltre alle sp