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Ordinanza — n. 17467/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, upholding pension cap limits for Quota B calculation against employee.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17467/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed the INPS's appeal against the Rome Court of Appeal's judgment regarding pension liquidation. The employee argued that a statutory cap on daily earnings should not apply to the 'Quota B' of the pension, while INPS maintained the cap remains valid. The court rejected the employee's claim by affirming established precedent that the legislative ceiling on pensionable earnings is essential to the social security system's balance and has not been abrogated.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 7 d.P.R. n. 1420/1971; Art. 4, comma 8 d.lgs. n. 182/1997: The statutory ceiling on daily pensionable earnings applies to the calculation of the Quota B of the pension, and this limit remains valid to ensure constitutional balance between contributions and benefits.

Parole chiave

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pension Quota B calculation statutory earnings cap INPS pension liquidation legislative ceiling validity social security balance aliquota della rendita d'invalidità accredito supplementare limite di reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 7 d.P.R. n. 1420/1971
civ.Deduce che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che nel calcolo della quota di pensione ENPALS corrispondente alle anzianitàcontributive maturate dal1°/01/1999 non trovi applicazione il limite massimo di retribuzione pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7, del d.P.R.
Art. 4, comma 8 d.lgs. n. 182/1997
n.503/1992, corrisposti con decorrenza 1°/06/2010, 1°/07/2010 e 1°/12/2015, nella parte in cui determinavano l’ammontare della Quota B della pensione ex art. 4 comma 8 d.lgs.
Art. 13, lettera b d.lgs. n. 503/1992
Art. 380 comma primo n. 3 cod. proc. civ.
art. 4 comma 8 d.lgs. n.181/1997
n.503/1992, corrisposti con decorrenza 1°/06/2010, 1°/07/2010 e 1°/12/2015, nella parte in cui determinavano l’ammontare della Quota B della pensione ex art. 4 comma 8 d.lgs.
art. 38 della Costituzione

Giurisprudenza citata

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Cass. 5/05/2025 n. 11795
Come già affermato nei precedenti resi da questa Corte in cause sovrapponibili (Cass. 5/05/2025 n. 11795, Cass.
Cass. 28/04/2025 n. 11200
Cass. 11/04/2025 n. 9533
Cass. 11/04/2025 n. 9530
Cass. 01/04/2025 n. 8589
Cass. 10852/23
Cass. 21010/23
Cass. 35132/24
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29596/2022 R.G. proposto da I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, rappresentato e difeso dall’avvocato PREDEN SERGIO unitamente agli avvocati CARCAVALLO LIDIA, PATTERI ANTONELLA, GIANNICO GIUSEPPINA -ricorrente- contro MASSIMO BONETTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LATINA 33, presso lo studio dell’avvocato MURINEDDU FEDERICA che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2641 /202 2 pubblicata il 07/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 2641 /202 2 pubblicata il 07/07/2022, ha rigettato il gravame proposto dall’INPS nella controversia con Massimo Bonetti.

2. La controversia ha per oggetto l’accertamento della illegittimità dei provvedimenti di liquidazione dell’importo dei supplementi di pensione, ex art.13 d.lgs. n.503/1992, corrisposti con decorrenza 1°/06/2010, 1°/07/2010 e 1°/12/2015, nella parte in cui determinavano l’ammontare della Quota B della pensione ex art. 4 comma 8 d.lgs. n.181/1997 (media delle retribuzioni ridotta al limite di lire 315.000 e rivalutata a decorrere dallo 01/01/1998 anno per anno sulla base dell’indice ISTAT).

3. Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda, escludendo la previsione di alcun tetto nel calcolo della Quota B.

4. Per la cassazione della sentenza ricorre I.N.P.S., con ricorso affidato a un unico motivoe illustrato da memoria, al quale Massimo Bonetti resiste con controricorso. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il motivo unico il ricorrente lamenta violazionedell’art .12 del d.P.R. n. 1420 /1971 e dell’art.4 del d.lgs. n.182/1997 , con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.Deduce che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che nel calcolo della quota di pensione ENPALS corrispondente alle anzianitàcontributive maturate dal1°/01/1999 non trovi applicazione il limite massimo di retribuzione pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971.

2. Deve in primo luogo disattendersi l’eccezione di giudicato interno sollevata dal controricorrente, volta alla dichiarazione dell’intervenuto passaggio in giudicato del capo di sentenza con il quale è stato accertato, in ordine alla quota A della pensione ed alla quota B della pensione e dei supplementi di pensione, che l’Ente ha errato anche nella parte in cui ha conteggiato un numero di contributi giornalieri inferiore a quello effettivo.

3. Come già affermato nei precedenti resi da questa Corte in cause sovrapponibili (Cass. 5/05/2025 n. 11795, Cass. 28/04/2025 n.11200, Cass. 11/04/2025 n.9533, Cass. 11/04/2025 n.9530 e precedenti conformi), il motivo di ricorso contesta in radice le argomentazioni della Corte d'Appello in ordine all'abrogazione del «massimale pensionabile» per la «quota B». Ne consegue che la quantificazione della pensione rappresenta un tema ancora controverso e che nessun giudicato interno può precluderne l'esame.

4. Il giudicato non si forma, difatti, sulle singole affermazioni in diritto della pronuncia gravata, ma sull'unità minima di decisione, che è quella che ricollega ad un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto; in tal senso si è anche parlato di «unità minima suscettibile di passaggio in giudicato».

5. In sostanza, ove la impugnazione investa anche uno solo degli elementi della «sequenza minima» fatto/norma/effetto nessun giudicato interno può dirsi formato (cfr. le pronunce sopra richiamate).

6. Tanto premesso, la questione giuridica dedotta con il motivo riguarda i trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, oggi corrisposti dalla Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituita presso l’Inps (subentrato all’Enpals), e in particolare la determinazione della “quota B”, corrispondendo la “quota A” «all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile» (art. 13, lettera a, d. lgs. n.503/92), e la “quota B” «all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993» (art. 13, lettera b, del citato d.lgs. n. 503/92).

Relativamente alla “quota B” vi è controversia sul permanere o meno del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui all’art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71.

7. Sulla questione si intende dare continuità all’orientamento di questa Corte (da ultimo, Cass. 5/05/2025 n. 11795, Cass.28/04/2025 n.11200, Cass. 11/04/2025 n.9533, Cass. 11/04/2025 n.9530 e precedenti conformi) ed in particolare al principio di diritto secondo il quale nella determinazione della “quota B” non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, co.7 d.P.R. n.1420/71, come modificato dall'art.1, co.10, d.lgs. n.182/97.

Tale limite –si è spiegato – non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, co.8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenereche la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’Inps.

8. Quanto affermato in tali pronunce viene qui condiviso, non adducendo il controricorso argomenti giuridici tali da infirmare il citato orientamento. Tanto vale anche riguardo all’eccezione di illegittimità costituzionale avanzata sempre in controricorso, secondo cui l’interpretazione adottata da questa Corte dell’art.4, co.8 d. lgs. n.182/97 sarebbe in contrasto con la legge delega (art.2, co.22, lett.

a) n.335/95). Vanno ripresi anche sul punto i rilievi a confutazione addotti in varie pronunce di questa Corte (ad es. Cass.10852/23, Cass.21010/23, Cass.35132/24), ovvero che C. Cost. n.202/08, proprio riguardo al divario tra la retribuzione sottoposta a contribuzione piena (lire 1.000.000) e la retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione (lire 315.000), ha escluso il contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale, «purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all’art. 38 della Costituzione» (punto 2 del Considerato in diritto); inoltre la Carta fondamentale non richiede una «necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate», in quanto l’adempimento dell’obbligo contributivo trascende l’interesse del singolo soggetto protetto e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva (C. Cost. n.173/86, punto 10 del Considerato in diritto)» (Cass.01/04/2025 n.8589).

9. P.Q.M impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Romain diversa composizione, cui demanda di p