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Ordinanza Interlocutoria — n. 17441/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to hearing to verify if police officer worked continuous 10-hour shifts for shift allowance.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17441/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a public hearing to examine the admissibility of the appeal regarding shift allowances. The Province of Taranto argued the officer did not work continuous 10-hour shifts, while the lower appellate court had found he did based on attendance records. The court decided to postpone the ruling because the legal principles require a public hearing to ensure proper dialogue between parties and the prosecutor.

Regesto Legislator

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Art. 22 CCNL Comparto Enti Locali 14.09.2000; Art. 10 CDL 1.4.1999: When a case involves the interpretation of collective agreement provisions requiring factual verification of continuous work hours, the Court of Cassation must remand the matter to a public hearing to allow for direct interlocution between parties and the prosecutor.

Parole chiave

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shift allowance entitlement continuous work hours public hearing requirement nomofilactic examination collective agreement interpretation retribuzione del lavoratore dipendente adattamento delle retribuzioni restituzione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 22 CCNL Comparto Enti Locali 14.09.2000
i l Tribunale di Taranto ha respinto la domanda ritenendo che l’art. 22 CCNL cit.
Art. 10 lett. 1-b CDL 1.4.1999
22 del CCNL funzioni comparto locali 14.09.2000 e per l’effetto dell’art. 10 lett.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. L, 7/4/2010 n. 8254
Cass. n. 6274/2023
Cass. n. 6274/2023; Cass.n.
Cass. n. 19115/2017
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Ordinanza — n. 7323/2026 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to procedural errors and late filing. The court rejects the appeal because the appellant failed to properly transcribe the lower court's reasoning, did not address specific procedural defects raised by the opposing party, and attempted to raise a new ground of inadmissibility after the statutory deadline had expired. Consequently, the appeal is declared inadmissible under Article 360 of the Code of Civil Procedure. The court emphasizes that while a direct examination of the record is permitted for certain procedural errors, the appellant must first demonstrate the admissibility of the specific ground of complaint. Furthermore, the court notes that the appellant's attempt to challenge the lower court's reliance on evidence introduced late in the appeal phase is unfounded, as the appellate court correctly utilized evidence from the first instance where the opposing party was absent. Finally, the court clarifies that the appellant's claim regarding insufficient motivation is time-barred because the relevant legislative amendment took effect after the lower court's decision was rendered, rendering the new procedural requirement inapplicable to this case. The appeal is therefore dismissed as inadmissible, and no further orders are issued regarding costs since the appellant merely appeared without filing a counter-appeal.
Ordinanza — n. 15038/2025 — snciv
Court dismisses public employee's claim for 20% performance bonus due to lack of annual management objectives.
Ordinanza Interlocutoria — n. 7326/2026 — snciv
Cassation court remands case to determine applicable collective agreement for university hospital staff performing superior duties.
Ordinanza — n. 5168/2024 — snciv
Court dismisses public servant's pay claim, ruling a lower salary during disciplinary suspension was not a surreptitious disciplinary penalty.
Ordinanza — n. 31543/2022 — snciv
Italian court dismisses appeal against administrative fine for labor law violations citing lack of evidence and procedural errors.

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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 14916-2023 proposto da: PROVINCIA DI TARANTO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MIRELLA TRISOLINI; -ricorrente - contro GEMINALE LEONARDO, rappresentato e difeso dall'avvocato COSIMO CALVI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 309/2023 della CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 23/06/2023 R.G.N. 483/2019; Oggetto Retribuzione pubblico impiego R.G.N.14916/2023 Cron. Rep. Ud.21/05/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO. RILEVATO CHE:

1. il ricorrente, agente di polizia locale, ha agito in giudizio per ottenere l’accertamento del diritto al riconoscimento delle indennità previste dagli artt. 22 e 24 del CCNL del Comparto Enti Locali del 14.09.2000 per il lavoro prestato in turno nel periodo 2004/2007;

2. i l Tribunale di Taranto ha respinto la domanda ritenendo che l’art. 22 CCNL cit. riservasse la maggiorazione (c.d. indennità di turno) ai lavoratori che lavorassero continuativamente per almeno 10 ore consecutive;

3. la Corte d’appello di Lecce-Taranto, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l’indennità di turno; in particolare, ha affermato che ai dipendenti impegnati in servizi che per loro natura o per previsione delle parti contrattuali debbano giornalmente protrarsi per almeno 10 ore consecutive (ragion per cui l’orario di apertura è articolato in turni diurni o notturni) spetta l’indennità di turno, ove (beninteso) risulti che essi abbiano effettivamente partecipato ai turniin questione; nel caso di specie, risultava che il ricorrente, vigile venatorio appartenente al servizio di vigilanza ittico- venatoria, avesse effettivamente svolto attività lavorativa articolata in turni, così come previsto dalle parti sociali e come risultante dagli atti di causa non contestati dalla Regione;

4. per la cassazione della sentenza propone ricorso per cassazione la Provincia di Taranto sulla base di un due motivi resistiti con controricorso (assistito da memoria) d e l lavoratore. CONSIDERATO CHE:

1. nel primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del CCNL funzioni comparto locali 14.09.2000 e per l’effetto dell’art. 10 lett. 1 - b del CDL 1.4.1999 (contratto decentrato locale 1998-2001); ad avviso della ricorrente, difettava l'inserimento del ricorrente in turni che comportassero prestazioni continue (“senza interruzione”) di lavoro di almeno 10 ore giornaliere nonché l'ulteriore requisito (art. 10 lett. 1-b del CDL 1.4.1999) dell'attestazione del dirigente in ordine all’inserimento in turni di tale natura; i tabulati di presenza in atti facevano riferimento a un “orario ordinario” inferiore a detto limite continuativo di 10 ore;

2. con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 22 CNL 14 settembre 2000 e dell'articolo 10 CDL 1998-2001; al contrario di quanto ritenuto dalla Corte territoriale,l’inequivoco tenore letterale delle norme pattizie non lascia spazio a dubbi laddove le parti hanno subordinato il riconoscimento dell'indennità di turnazione all'inserimento del lavoratore in strutture o servizi che comportino prestazioni di almeno 10 ore al giorno subordinandole all'attestazione del dirigente ; nell’atto introduttivo il lavoratore non aveva fornito elementi in ordine all’inserimento in turni “con apertura di almeno 10 ore” con successiva attestazione del dirigente di effettivo svolgimento dell’attività;

3. i motivi, fra loro strettamente connessi in quanto entrambi volti, seppure con diverse sfumature, a censurare l’interpretazione fornita dalla Corte salentina dell’art. 22 CCNL 14.9.2000 Comparto Autonomie Locali, su cui questa Corte si è già pronunciata con un precedente risalente (Cass., Sez. L, 7/4/2010 n. 8254), richiedono un esame in udienza pubblica per il rilievo nomofilattico della questione posta dalle parti che impone di verificare anche la tenuta dei principi già affermati nel la pronuncia citat a nell’attuale cornice di disciplina nazionale e sovranazionale; si ravvisa, pertanto , l’opportunità che l’esame della questione sopra evidenziata avvenga all’esito di udienza pubblica che, nell’attuale assetto del giudizio di legittimità, costituisce il “luogo” privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo di diritto (v. Cass. n. 6274/2023; Cass.n. 19115/2017); P.Q.M La Corte: rinvia a nuovo ruolo per fissazione dell