Cassation dismisses appeal for late prescription exception not raised in first instance or appeal. Court rejects office-raising of time-bar due to procedural preclusion. Parties argue for full claim; hospital contends time-bar applies. Court rules office-raising barred after first instance decision. Decision upholds lower court's dismissal of main claim. Outcome: appeal dismissed. Key issue: procedural preclusion of late prescription. Verdict: dismissed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by public employees against the University Hospital of Bari regarding unpaid variable position allowances. The lower court had rejected the main claim but allowed a partial award for two plaintiffs, while the hospital's incidental appeal was declared inadmissible. The Cassation Court held that the hospital's late prescription defense was procedurally precluded because it was neither raised in the first instance nor in the appeal, and the lower court correctly could not raise it ex officio. Consequently, the entire appeal was rejected, and the plaintiffs were ordered to pay the costs of the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 161 c.p.c.; The judge's office-raising power on procedural time-bars is precluded after a first-instance decision on the merits if the issue was not raised or re-proposed in the appeal, creating an implicit internal res judicata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26953-2024 proposto da: AMODIO GIANFRANCO, BRUZZESE PASQUALE VINCENZO, LONIGRO LUIGI, rappresentati e difesi dall'avvocato CARLO MERCURIO; -ricorrenti - contro AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocataRAFFAELLA TRAVI; -controricorrente – avverso la sentenza n. 816/2024 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 19/06/2024 R.G.N. 914/2021; Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.26953/2024 Cron.
Rep. Ud21/05/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. FATTI DI CAUSA - Con sentenza del 19 giugno 2024, la Corte d’Appello di Bari, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Bari di rigetto integrale della domanda proposta da Gianfranco Amodio, Michele Amoruso, Pasquale Vincenzo Bruzzese, Sebastiano Cascella, Giacioma Fanelli, Erasmo Ferorelli, Maria Luigia Iaculli, Luigi Lonigro e Nicola Tomasicchio nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, presso la quale i primi erano in servizio quali dirigenti medici - domanda avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità e/o erroneità di tutte le deliberazioni di approvazione dei fondi contrattuali della dirigenza medica riferiti agli anni dal 2005 al 2014 nella parte in cui si è provveduto a determinare e quantificare l’ammontare dei fondi predetti e per l’effetto, previa disapplicazione delle deliberazioni suddette, accertare e dichiarare l’erroneità della voce “retribuzione di posizione variabile aziendale” corrisposta dall’Azienda Ospedaliera in favore degli istanti nel periodo indicato, accertare e dichiarare il diritto degli istanti a percepire i conguagli della retribuzione di posizione variabile aziendale maturati e non corrisposti nel periodo, condannando l’Azienda Ospedaliera al pagamento delle somme dovute a tale titolo o, in subordine, al risarcimento del danno commisurato alle somme spettanti al predetto titolo - , dichiarava improcedibile l’appello incidentale dell’Azienda Ospedaliera non notificato agli originari istanti, appellanti principali, cessata la materia del contendere per tutti gli istanti ad eccezione di Iaculli e Cascella stante la conciliazione intervenuta tra e parti in relazione alla domanda proposta per il periodo 1.1.2010/31.12.2013 e accoglieva, nei limiti della prescrizione decorrente dai cinque anni anteriori alla notifica del ricorso introduttivo avvenuta il 4.12.2017, la domanda avanzata da Maria Luigia Iaculli e Sebastiano Cascella con condanna dell’Azienda Ospedaliera al pagamento delle somme maturate dal 4.12.2012 al 31.12.1013. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, nonostante la dichiarata improcedibilità del ricorso incidentale proposto dall’Azienda Ospedaliera che la recava, proponibile e fondata l’eccezione di prescrizione dei crediti azionati maturati anteriormente ai cinque anni precedenti la proposizione del ricorso introduttivo del 4.12.2017 e, per l’effetto, estinti tali crediti, corrispondenti al totale di quelli vantati dagli originari istanti che avevano concluso con l’Azienda Ospedaliera una conciliazione quanto ai crediti maturati dal 2010 al 2013 e dovuti solo quelli successivi in favore degli istanti Iaculli e Cascella, per quanto fosse da considerarsi fondata la causa petendi, data dall’erroneità del computo della retribuzione di posizione variabile aziendale corrisposta dall’Azienda Ospedaliera, che costituisce la sola questione controversa avendo l’Azienda Ospedaliera già svolto la “graduazione” delle funzioni” e la conseguente “pesatura” degli incarichi. - Per la cassazione di tale decisione ricorrono i soli Amodio, Bruzzese e Lonigro, affidando l’impugnazione a tre motivi illustrati da memoria, cui resiste, con controricorso, l’Azienda Ospedaliera.
La memoria da quest’ultima depositata è inammissibile riguardando altra controversia. RAGIONI DELLA DECISIONE - Con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c. e del principio generale di conversione degli atti nulli, imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente ritenuto validamente riproposta, sulla base del principio generale di conversione degli atti nulli, l’eccezione di prescrizione non scrutinata dal primo giudice, nonostante la dichiarata improcedibilità dell’appello incidentale proposto ma nonnotificato agli odierni ricorrenti dall’Azienda Ospedaliera. - Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. lamenta la non conformità a diritto dell’orientamento della Corte territoriale per il quale al giudice dell’appello sia impedito il rilevare d’ufficio la tardività della costituzione in giudizio in primo grado del convenuto (con conseguente decadenza dalla facoltà di spiegare validamente l’eccezione di prescrizione parziale dei crediti) ove il giudice di prime cure non si sia pronunciato a riguardo e la controparte non abbia sollevato la relativa eccezione neppure in sede di gravame, risultando tale orientamento fondato su una distorta e parziale applicazione di alcuni precedenti giurisprudenziali. - Nel terzo motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato per non aver la Corte territoriale considerato la produzione documentale e con essa il contegno processuale della difesa degli odierni ricorrenti idoneo a riflettere il non aver gli stessi mai prestato acquiescenza o sottaciuto la tardività della costituzione nel giudizio di primo grado dell’Azienda Ospedaliera e la sua decadenza dalla facoltà di proporre l’eccezione di prescrizione, tanto da riproporre in sede di gravame la domanda originaria per l’intero arco temporale indicato nel ricorso introduttivo. - Il primo ed il secondo motivo, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente, si rivelano infondati alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr.
Cass. n. 6762/2021 e specificamente in tema di prescrizione tardivamente eccepita Cass. n. 37770/2021) secondo cui “La pronuncia d’ufficio del giudice di primo grado su una questione processuale per la quale è prescritto un termine di decadenza o il compimento di una determinata attività – in difetto di espressa previsione normativa della rilevabilità “in ogni stato e grado” ed escluse le ipotesi di vizi talmente gravi da pregiudicare interessi di rilievo costituzionale – deve avvenire entro il grado di giudizio nel quale essa si è manifestata; qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare d’ufficio sulla questione resta precluso l’esercizio del potere di rilievo d’ufficio sulla stessa, per la prima volta, tanto al giudice d’appello quanto a quello di cassazione, ove non sia stata oggetto di impugnazione o non sia stata ritualmente riproposta essendosi formato un giudicato implicito interno in applicazione del principio di conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame previsto dall’art. 161 c.p.c., trattandosi di evenienza qui puntualmente verificatasi, atteso che la decadenza dall’eccezione di prescrizione conseguente alla tardiva costituzione dell’Azienda Ospedaliera non è stata eccepita in prime cure dagli odierni ricorrenti né rilevata d’ufficio dal giudice né è stata riproposta in sede di gravame espressamente non potendosi desumere per implicito come, viceversa,si pretende inammissibilmente con il terzo motivo di ricorso avrebbe dovuto rilevare la Corte territoriale. - Il ricorso va dunque rigettato e le spese che seguono la soccombenza sono liquidate come da dispositivo P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensioltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre