Cassation court dismisses appeal on litigation costs, ruling the lower court's compensation was legally sound despite jurisprudential uncertainty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible regarding the compensation of litigation costs awarded by the Court of Appeal. The appellant argued that the lower court failed to cite 'grave and exceptional reasons' required by law to justify cost compensation amidst conflicting case law. The court rejected this, affirming that the lower court's decision was not illogical or erroneous given the established judicial trend favoring the health authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92, comma 2, c.p.c.; The Supreme Court holds that the provision is an elastic norm requiring the lower court to specify reasons that are not illogical or erroneous, and the Court of Cassation performs a negative verification of such reasons.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: AULA 'B' 2612 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente - Dott. SALVATORE CASCIARO - Consigliere- Dott. GUGLIELMO GARRI - Consigliere- Dott. NICOLA DE MARINIS -Rel. Consigliere - Dott. RICCARDO ROSETTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26053-2024 proposto da: POTENA BENEDETTO, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO DI RUZZA; - ricorrente - contro ASREM - AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, GESTIONE LIQUIDATORIA EX ASL N.2 PENTRIA DI ISERNIA, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato ANDREA RUSSO; - controricorrenti – avverso la sentenza n. 66/2024 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 06/08/2024 R.G.N. 52/2023;
Oggetto RISARCIMENTO PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.26053/2024 Cron. Rep. Ud 21/05/2025 Numero registro generale 26053/2024 Numero sezionale 2612/2025 Numero di raccolta generale 17433/2025 Data pubblicazione 28/06/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. FATTI DI CAUSA - Con sentenza del 6 agosto 2024, la Corte d’Appello di Campobasso, quale giudice del rinvio disposto da questa Corte a seguito dell’annullamento della sentenza di rigetto resa dalla stessa Corte d’Appello di Campobasso sulla domanda proposta da Benedetto Potena nei confronti dell’Azienda Sanitaria Regionale Molise - ASREM e della Gestione Liquidatoria ex ASL n. 2 Pentria di Isernia, volta al risarcimento del danno da usura fisica per aver egli svolto quale dirigente medico in servizio presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Isernia e Venafro un numero di turni di pronta disponibilità notevolmente superiore a quelli di regola previsti, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Campobasso, accoglieva la domanda dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese dei gradi di merito, del giudizio di rinvio e di quello di legittimità, motivando tale decisione in relazione al “persistente contrasto giurisprudenziale in materia e dei precedenti di questa Corte pressocché tutti favorevoli all’Azienda Sanitaria”. - Per la cassazione di tale decisione, limitatamente alla statuizione relativa alle spese di lite, ricorre il Potena, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, illustrato anche da memoria, cui resiste, con controricorso, l’ASREM.
RAGIONI DELLA DECISIONE - Con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione 91 e 92 c.p.c. nella formulazione di cui alla l. n. 69/2009, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale non integrando la motivazione invocata quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che, ai sensi della norma Numero registro generale 26053/2024 Numero sezionale 2612/2025 Numero di raccolta generale 17433/2025 Data pubblicazione 28/06/2025 invocata legittimavano la disposta compensazione delle spese di lite. - Il motivo si rivela inammissibile alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 6901/2025 che richiama Cass. n. 21400/2021) secondo cui l’art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, ovvero quella successiva alla riforma del 2009 e oggetto di Corte cost. n. 77/2018, “è norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito”, specificazione rispetto alla quale la Corte di legittimità è chiamata a valutare, con una verifica “in negativo”, che le ragioni poste a fondamento del provvedimento ex art. 92, comma 2, siano “non illogiche” o “erronee”, esito qui non confutabile rispondendo la pronuncia della Corte territoriale ad un consolidato indirizzo ermeneutico fondato sull’incertezza giurisprudenziale correttamente ravvisata anche in relazione alle contrarie conformi pronunzie dei precedenti gradi di merito; - che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e le spese, che seguono la soccombenza, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi oltre alle spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo Numero registro generale 26053/2024 Numero sezionale 2612/2025 Numero di raccolta generale 17433/2025 Data pubblicazione 28/06/2025 unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21.5.2025 La Presidente (Adriana Doronzo) Numero registro generale 26053/2024 Numero sezionale 2612/2025 Numero di raccolta generale 17433/2025 Data pubblicazione 28/06/2025 Numero registro generale 26053/2024 Numero sezionale 2612/2025 Numero di raccolta generale 17433/2025 Data pubblicazione 28/06/2025