Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17425/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses teacher's claim for second-tier placement, ruling only certified abilitated candidates qualify, not those with degrees plus credits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17425/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation dismissed Gianluca Veroli's appeal against the Ancona Court of Appeal, which had granted him placement in the second tier of the teaching roster. The Ministry of Education argued that possessing a degree and 24 academic credits does not equate to the specific teaching certification required for this tier. The court agreed, citing established precedent that only candidates with formal teaching abilitation may occupy the second tier, while those with degrees and credits must remain in the third tier.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5, comma 3, D.M. 13.6.2007 n. 131; Art. 5, d.lgs. n. 59/2017: In temporary substitute positions within the second tier of the roster, only candidates holding formal teaching abilitation are eligible, and those possessing merely a degree combined with 24 academic credits cannot be equated to such abilitation.

Parole chiave

Generato dall'IA
temporary substitute teachers teaching abilitation academic credits equivalence second tier roster public employment classification riconoscimento dei titoli professionali necessità d'istruzione scolastica speciale sussidio per la frequentazione di corsi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5, comma 3, D.M. 13.6.2007 n. 131
131, aver diritto ad essere inseriti nella II fascia gli aspiranti ad incarichi di supplenza temporanea i quali, oltre al diploma di laurea, possiedano tutti gli altri titoli per l’utile partecipazione ai concorsi, titoli che, ai sensi dell’art. 5, d.lgs.
Art. 5, d.lgs. n. 59/2017
RAGIONI DELLA DECISIONE - Con l’unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, d.lgs. n. 59/2017, della l.
l. n. 124/1999
59/2017, della l. n. 124/1999 del D.M.
D.M. 249/2010
124/1999 del D.M. 249/2010 e del D.M.
D.M. n. 384/2017

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 7084/2024
Cass. n. 7084/2024 alla cui motivazione qui espressamente ci si richiama) secondo cui “In tema di supplenze temporanee, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: AULA 'B' 2608 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente - Dott. SALVATORE CASCIARO - Consigliere- Dott. GUGLIELMO GARRI - Consigliere- Dott. NICOLA DE MARINIS -Rel. Consigliere - Dott. RICCARDO ROSETTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19133-2022 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (già MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - ricorrente - contro VEROLI GIANLUCA; - intimato – avverso la sentenza n. 21/2022 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 24/01/2022 R.G.N. 95/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. FATTI DI CAUSA Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.19133/2022 Cron. Rep. Ud 21/05/2025 Numero registro generale 19133/2022 Numero sezionale 2608/2025 Numero di raccolta generale 17425/2025 Data pubblicazione 28/06/2025 - Con sentenza del 24 gennaio 2022, la Corte d’Appello di Ancona, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Fermo, accoglieva la domanda proposta da Gianluca Veroli nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, docente in possesso di laurea in ingegneria elettronica e 24 Crediti Formativi Universitari (CFU) in settori formativi psico- antropo-pedagogici, ad ottenere l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto della Provincia di Fermo, stante il valore abilitante del titolo di laurea unitamente ai 24 CFU da riconoscersi ai sensi dell’art. 1, comma 110, l. n. 107/2015 e degli artt. 25 e 17 d.lgs. n. 59/2017. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in base al disposto degli artt. 5 e 6 del D.M. 13.6.2007 n. 131, aver diritto ad essere inseriti nella II fascia gli aspiranti ad incarichi di supplenza temporanea i quali, oltre al diploma di laurea, possiedano tutti gli altri titoli per l’utile partecipazione ai concorsi, titoli che, ai sensi dell’art. 5, d.lgs. n. 59/2017, comprendono il possesso congiunto di laurea magistrale e 24 CFU acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche, da ritenersi dunque pienamente equivalente al possesso dell’abilitazione specifica. - Per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero dell’Istruzione, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale il Veroli, pur intimato, non ha svolto difesa alcuna.

RAGIONI DELLA DECISIONE - Con l’unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, d.lgs. n. 59/2017, della l. n. 124/1999 del D.M. 249/2010 e del D.M. n. 384/2017, imputa alla Corte territoriale l’aver erroneamente ritenuto che Numero registro generale 19133/2022 Numero sezionale 2608/2025 Numero di raccolta generale 17425/2025 Data pubblicazione 28/06/2025 la laurea il possesso dei CFU o altri titoli formativi e l’esperienza professionale costituiscano elementi sufficienti a far ritenere sussistente l’abilitazione all’insegnamento che viceversa si consegue, per costante disposizione normativa, al termine della frequenza con esito positivo dei vari percorsi selettivi non potendo, pertanto, ritenersi il carattere abilitante insito nel possesso dei requisiti di accesso al percorso formativo - Il motivo merita accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr.

Cass. n. 7084/2024 alla cui motivazione qui espressamente ci si richiama) secondo cui “In tema di supplenze temporanee, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all’art. 5, comma 3, del D.M. 13.6.2007 n. 131, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto di laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell’art. 5, d.lgs. n. 59/2017, nel testo vigente al 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36/2022 conv. con modif. nella l. n. 79/2022, i quali, invece devono essere collocati nella III fascia delle menzionate graduatorie - Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa, che non necessita di ulteriori accertamenti, decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo e la compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.

P.Q.M - La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo e compensa tra le parti le spese dell’intero processo - Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21.5.2025 La Presidente (Adriana Doronzo) Numero registro generale 19133/2022 Numero sezionale 2608/2025 Numero di raccolta generale 17425/2025 Data pubblicazione 28/06/2025 Numero registro generale 19133/2022 Numero sezionale 2608/2025 Numero di raccolta generale 17425/2025 Data pubblicazione 28/06/2025 Numero registro generale 19133/2022 Numero sezionale 2608/2025 Numero di raccolta generale 17425/2025 Data pubblicazione 28/06/2025