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Ordinanza Interlocutoria — n. 17384/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to external res judicata on transfer legality preventing re-examination.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17384/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Rome Court of Appeal's judgment regarding a labor dispute. The appellant argued for the nullity of a transfer to Palermo, but the Court noted a subsequent cassation ruling had already declared the dismissal of the employee for unjustified absences in that same location illegal. Consequently, the Court held that the established facts and legal conclusions in the external judgment precluded any re-examination of the transfer's validity in the current proceedings to avoid contradictory decisions.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The existence of external res judicata is subject to ex officio examination in cassation proceedings to prevent contradictory judgments, even if formed after the challenged decision.

Parole chiave

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external res judicata ne bis in idem principle transfer of workplace labor dispute contradictory judgments ex officio examination procedural bar trasferimento dei rapporti di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 c.p.c.
32 della Legge 138/2010 come interpretato dalla Corte Costituzionale, dopo l’intervenuta conversione del primo contratto interinale; violazione del giudicato ai fini degli obblighi di reinserimento in servizio; omessa delibazione su un fatto determinate (art. 360 n. 5 c.p.c.) quale la U.O.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
5 c.p.c.), omessa motivazione ed inversione dell’onere della prova ex art. 360 n. 3 c.p.c.
Art. 380 bis.1 c.p.c.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs.
art. 118 disp. att. c.p
115, 116, 132, 384 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., degli artt.
artt. 2909 c.c
c.p.c., degli artt. 2909 c.c.
art. 2103 c.c
Con il secondo motivo è dedotta violazione dell’art. 2103 c.c.
art. 2909 c.c
Con il quarto motivo è dedotta violazione dell’art. 2909 c.c.
art. 324 c.p
Con il quarto motivo è dedotta violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. con riferimento agli effetti del giudicato in ordine alla nullità del primo contratto interinale ed omessa motivazione sulle conseguenze progressive della nullità ex art.1418 c.c.
artt. 116 c.p
Con l’ottavo motivo si denuncia violazione degli artt. 116 c.p.c., 1362, 1353, 1375 c.c.
art. 1345 c.c
e conseguente falsa applicazione dell’art. 1345 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U. n. 13916 del 2006
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Testo completo

o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 15735-2023 proposto da: MANCA LUCIA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONINO DIERNA; -ricorrente - contro ITALFERR S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato RICCARDO BOLOGNESI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 738/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/02/2023 R.G.N. 2560/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che 1. La Corte d’appello di Roma (sentenza n. 738/2023) ha accolto l’appello di Lucia Manca limitatamente alla statuizione sulle Oggetto R.G.N.15735/2023 Cron.

Rep. Ud.15/04/2025 spese di lite della sentenza di primo grado che ha, per il resto, confermato. Il tribunale aveva rigettato le domande della lavoratrice volte alla declaratoria di illegittimità del comportamento tenuto dalla datrice di lavoro Italferr spa nell’esecuzione della sentenza n. 2604/2014 pronunciata dalla medesima Corte territoriale (che aveva dichiarato la nullità del primo contratto interinale concluso dalla Manca con Obiettivo Lavoro spa il 13.3.2000 in favore della utilizzatrice Italferr e dichiarato costituito con Italferr un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tuttora in essere con conseguente diritto della lavoratrice al ripristino del rapporto di lavoro nel posto in precedenza occupato) e consistito, tra l’altro, nel trasferimento disposto verso la sede di Palermo.

2. Secondo la Corte territoriale, la società aveva assolto all’onere di dimostrare che “l’unità operativa presso la quale era stata precedentemente impiegata la Manca era stata soppressa”; che presso la sede romana non vi era possibilità di utilizzare le prestazioni della predetta e che era invece dimostrata “la necessità di inserire una risorsa di segreteria presso la sede di Palermo”, con conseguente legittimità del trasferimento e infondatezza delle domande risarcitorie.

3. Avverso la sentenza Lucia Manca ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi. Italferr spa ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132, 384 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per disapplicazione completa del giudicato con conseguente vulnus motivazionale e nullità della sentenza, per non avere la Corte d’appello posto a confronto gli obblighi di cui alla sentenza 2604/2014 con i poteri datoriali di organizzazione e di trasferimento 2103 c.c., con l’art. 32 della Legge 138/2010 come interpretato dalla Corte Costituzionale, dopo l’intervenuta conversione del primo contratto interinale; violazione del giudicato ai fini degli obblighi di reinserimento in servizio; omessa delibazione su un fatto determinate (art. 360 n. 5 c.p.c.) quale la U.O.

Amministrazione e Controllo di Gestione di Italferr Spa Sede di Roma, ancora in essere ed operativa, quale destinazione della dipendente Lucia Manca; mancata delibazione sul fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.) quale la condotta posta in essere da Italferr in spregio al dictum della sentenza n. 2604/2014 e della ordinanza della Corte di Cassazione n. 6608/2016, dal 2014 ad oggi.

2. Con il secondo motivo è dedotta violazione dell’art. 2103 c.c. e degli artt. 40 e 45 dei CCNL Gruppo Ferrovie, in materia di trasferimenti di dipendenti cinquantenni, con riferimento al giudicato di cui alla sentenza n. 2604/2014; omessa delibazione ed omessa motivazione (360 n. 5 c.p.c.) sulla Unità Organizzativa di Italferr Sede di Roma da porre a riferimento per l’adempimento o meno del datore di lavoro al dictum.

3. Con il terzo motivo si deduce omessa delibazione su un fatto decisivo e determinante ai fini della motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) con riferimento alla mansione indicata nel dictum della sentenza n. 2604/2014; violazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 32 della Legge 138/2010; omessa verifica e delibazione su un fatto determinante quale l’età della dipendente (360 n. 5 c.p.c.) con riferimento anche alla violazione degli artt. 40 e 45 dei CCNL.

4. Con il quarto motivo è dedotta violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. con riferimento agli effetti del giudicato in ordine alla nullità del primo contratto interinale ed omessa motivazione sulle conseguenze progressive della nullità ex art.1418 c.c.

5. Con il quinto motivo è dedotta violazione degli artt. 2103 e 1460 c.c. nonché degli artt. 40, 45 e 56, lettera K, CCNL Gruppo Ferrovie, con conseguente omissione di motivazione – nullità della sentenza, per aver ritenuto adempiente il datore di lavoro e non aver delibato sull’adempimento della lavoratrice in carenza di presupposti di bilanciamento della Italferr in aperta violazione dell’art. 2103 c.c. ed in tema di prove sul trasferimento.

6. Con il sesto motivo si deduce violazione degli artt. 1460, 2103 c.c. e degli artt. 40, 45, 63 dei CCNL, con conseguente falsa applicazione dell’art. 18 dello Stat. Lav. e degli artt. 1175, 1375 c.c. in relazione all’art. 3 della Legge 604/1966, con omessa motivazione sul grado eventuale di inadempimento della dipendente.

7. Con il settimo motivo si denuncia la nullità della sentenza per motivazione inesistente ed omessa sul fatto decisivo quale la messa a disposizione a Roma delle proprie energie lavorative nel posto e funzione di assegnazione e di prosecuzione del rapporto di lavoro (art. 360 n. 5 c.p.c.), omessa motivazione ed inversione dell’onere della prova ex art. 360 n. 3 c.p.c.

8. Con l’ottavo motivo si denuncia violazione degli artt. 116 c.p.c., 1362, 1353, 1375 c.c. e conseguente falsa applicazione dell’art. 1345 c.c. per omessa valutazione ed omessa motivazione sulla natura ritorsiva della condotta datoriale e sugli indizi gravi concordanti, coincidenti nel comminare il trasferimento, trasferta e licenziamento ritenuto erroneamente legittimo pur in presenza di fatto inesistente.

9. In via preliminare, deve darsi atto della definizione, nel corso della odierna udienza, del procedimento avente numero di r.g. 11765/2024, concernente il ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, pronunciata in sede di rinvio dalla Corte di cassazione (sentenza n. sentenza n. 11564/2023). La Corte di rinvio ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato a Lucia Manca da Italferr spa il 16.11.2016 in conseguenza delle assenze ingiustificate nel posto di lavoro in Palermo ove la stessa era stata trasferita.

10. Il giudizio rg. n. 11765/2024 definito all’odierna udienza e il presente giudizio riguardano le stesse parti e fanno riferimento al medesimo rapporto giuridico; più esattamente, nella presente causa si controverte, tra l’altro, della legittimità o meno del trasferimento disposto dalla società nei confronti della lavoratrice presso la sede di Palermo quale presupposto della domanda risarcitoria avanzata. È allora evidente come l'accertamento compiuto nel proc. r.g. n. 11765/2024 in ordine alla soluzione delle questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause (il trasferimento a Palermo quale conseguenza della impossibilità di ripristino del rapporto nella sede originaria) precluda il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitumdel primo.

Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento assimilabile agli elementi normativi astratti; il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (Cass., S.U. n. 13916 del 2006).

Si impone quindi, nel procedimento per cui è causa, un rinvio a nuovo ruolo in attesa della formazione del giudicato nel procedimento r.g. n. 11765/2024. P.Q