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Ordinanza — n. 17374/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a clerical error in a pension dispute order regarding the liable party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17374/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court granted a request to correct a clerical error in a previous order regarding pension liability. The original order mistakenly named the INPS as the party to pay litigation costs instead of the employer, A.B.C. The court ruled that this was a mere oversight amendable under the material error correction procedure. Consequently, the text was amended to reflect the correct employer as the liable party.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; The court may correct clerical errors resulting from mere negligence in judicial documents to ensure the text reflects the intended legal meaning.

Parole chiave

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material error correction clerical error remedy pension liability dispute litigation costs allocation employer responsibility Italian civil procedure Supreme Court correction compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
– Acqua Bene Comune Napoli – azienda speciale (per brevità A.B.C.) ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. contro l’ordinanza n.
art. 391 bis c.p
– Acqua Bene Comune Napoli – azienda speciale (per brevità A.B.C.) ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. un. 9438 del 2002
Cass. n. 10203 del 2009
9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass.
Cass. n. 21213 del 2013
10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 13170-2019 proposto da: FRATTURA VITTORIO, FRATTURA AURELIO nella qualità di eredi di MARIGLIANO EMILIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell'avvocato GUIDO PARLATO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIANA PARLATO; -ricorrenti - contro A.B.C. -ACQUA BENE COMUNE NAPOLI AZIENDA SPECIALE già Arin S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 50, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE MERILLI, rappresentata e difesa dall'avvocato SERGIO TURRA'; -controricorrente - per la correzione dell'ordinanza n. 19490/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DI ROMA, depositata il 16/07/2024 R.G.N. 13170/2019;

Oggetto Correzione errore materiale R.G.N. 13170 /20 19 Cron. Rep. Ud.27/03/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 13170/19 Rilevato che: A.B.C. – Acqua Bene Comune Napoli – azienda speciale (per brevità A.B.C.) ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. contro l’ordinanza n. 19490/24 emessa il 13.3.24 e pubblicata il 16.7.2024 , con cui questa Corte ha respinto la domanda di Marigliano Emilia, quale titolare della pensione di reversibilità di Frattura Flaminio, volta a far accertare il diritto di quest’ultima nei confronti diArin spa (oggi, A.B.C., società datrice di lavoro, del proprio defunto coniuge), al computo nella base di calcolo del trattamento pensionistico aziendale,dell’indennità di incentivazione.

La Corte ha,tuttavia, nel dispositivo della sentenza indicato che i ricorrenti, quali eredi di Marigliano Emilia, fossero condannati a pagare le spese di lite in favore dell’Inps inveceche in favore di “A.B.C. –Acqua Bene Comune Napoli –azienda speciale” (già Arin spa). Rileva il Collegio che l’errore costituisce frutto di mera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso al rimedio della correzione dell'errore materiale; pertanto, il ricorso va accolto nei termini che seguono, come riportati in dispositivo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass.

Sez. un. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013). P.Q.M Dispone che nell’ordinanza di questa Corte di cassazione n. 19490/2024 in particolare nel dispositivo (alla pagina 5 , secondariga), sia corretta l’indicazione “Inps” che deve leggersi ed intendersi “A.B.C. – Acqua Bene Comune Napoli – azienda speciale” Dispone l’annotazione a margine dell’originale del provvedimento. Così d