Cassation Court corrects a prior order's clerical error regarding lawyer fee deduction without awarding costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous order regarding the deduction of legal fees. The appellant argued the deduction was omitted, while the opposing party contended it was properly handled. The court ruled that such requests fall under administrative correction procedures rather than ordinary appeals, and since the correction does not alter the substantive outcome, no costs are awarded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288, 391-bis c.p.c.; In material error correction proceedings, which are administrative in nature and do not affect the settled interest balance, the liquidation of costs is not permitted as no party is in default.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31931/2019 R.G. proposto da: SIRIANNI ANNA, BARBETTA CLARA, CALDERARO ROMUALDO, GATTUSO CARMELINA, MIGLIAZZA DOMENICO, PICARELLI MARIA LUISA, RIZZUTI DAVIDE, SPILLINO LORENZO, SPINELLI TERESA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARNO 6, presso lo studio dell'avvocato ORESTE MORCAVALLO, che li rappresenta e difende, con diritto di ricevere le comunicazioni presso l’indirizzo pecdei Registri di Giustizia; -ricorrenti - contro Dott.ANNALISA DI PAOLANTONIO - Presidente - Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere rel. - Dott.
ROBERTO BELLE’ - Consigliere - Dott. NICOLA DE MARINIS - Consigliere - Dott. MARIA LAVINIA BUCONI - Consigliere - Oggetto: Correzione errore materiale RGN 31931/2019 Pag. AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VAL CHISONE, 35/B ARNO N. 6 presso lo studio dell’avvocatoIOLANDA GIORDANELLIche la rappresenta e difende; -controricorrente – nonché contro PERRELLI BARBARA, FUOCO GIUSEPPINA; -intimate - e sul ricorso successivo proposto da: PERRELLI BARBARA, FUOCO GIUSEPPINA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 15, presso lo studio dell'avvocato MARIA GAGLIARDI, che le rappresenta e difende; -ricorrenti successive - contro AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VAL CHISONE 35/B, presso lo studio dell'avvocato IOLANDA GIORDANELLI, che la rappresenta e difende; -controricorrente al ricorso successivo - nonché contro SIRIANNI ANNA, BARBETTA CLARA, CALDERARO ROMUALDO, GATTUSO CARMELINA, MIGLIAZZA DOMENICO, PICARELLI MARIA LUISA, RIZZUTI DAVIDE, SPILLINO LORENZO, SPINELLI TERESA, TUDDA GIOVANNA; - intimati - per la correzione dell'ordinanza n. 30528/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/11/2024 R.G.N. 31931/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2025 dal Consigliere Dott.
CATERINA MAROTTA. RILEVATO CHE 1. Questa Corte con ordinanza n. 30528/2024 del 27/11/2024 ha definito il giudizio in epigrafe, introdotto da Anna Sirianni, Clara RGN 31931/2019 Pag. Barbetta, Romualdo Calderaro, Carmelina Gattuso, Domenico Migliazza, Maria Luisa Picarelli, Davide Rizzuti, Lorenzo Spillino, Teresa Spinelli, seguito da altro ricorso proposto da Barbara Perrelli e Giuseppina Fuoco nei confronti dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza e, tra le altre statuizioni, ha condannato i ricorrenti principali e quelli incidentali al pagamento, in favore dell’Azienda Ospedaliera controricorrente rispetto al ricorso principale e a quello incidentale, delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate, rispettivamente, nei confronti dei primi in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15% e, nei confronti dei secondi, in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
L’avvocato Iolanda Giordanelli difensore dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza ha sollecitato la correzione della menzionata ordinanza, poiché questa Corte, nel condannare i suddetti ricorrenti principali e incidentali al pagamento delle spese di lite, ha omesso di disporne la distrazione in suo favore, come da richiesta che aveva formulato nell’atto di costituzione di nuovo difensore del 14.2.2023 (cfr. all.
1) nonché nella memoria ex art. 380 biscod. proc. civ. (cfr. all. 2). Le altre parti, cui la Cancelleria ha comunicato la fissazione dell’adunanza camerale, non hanno svolto difese in questa sede. CONSIDERATO CHE 1. L’istanza di correzione di errore materiale va accolta.
2. L’avv. Iolanda Giordanelli aveva chiesto la distrazione delle spese in suo favore nell’atto di costituzione di nuovo difensore del 14 febbraio nonché nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. depositata il 5 settembre 2024.
3. In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli RGN 31931/2019 Pag. errori materiali di cui agli artt. 287 e 288, cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura persegue una finalità che riguarda esclusivamente la corretta estrinsecazione del giudizio già espresso, attraverso un’attività di mera lettura del documento al fine di verificare se l’errore materiale o di calcolo sussista e, in tal caso, rendere l’espressione letterale del provvedimento in taluna sua parte conforme al contenuto sostanziale dello stesso quale obiettivamente e univocamente emergente dal testo nel suo complesso.
Rispetto a tale attività, rispondente all’interesse superindividuale ad una corretta e chiara estrinsecazione dell’attività giurisdizionale, l’istanza ha funzione di impulso a quello che resta comunque un adempimento di carattere meramente formale, il quale peraltro, nel caso delle sentenze e ordinanze della Corte di cassazione, è attivabile anche ex officio, ai sensi della espressa previsione di cui all’art. 391-bis, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 1-bis, comma 1, lett. i), n. 2), del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 2016, n. 197.
4. Con riguardo alle spese, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto (Cass., S.U., n. 29432 del 2024): «Nel procedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287 - 288 e 391-bis cod. proc. civ., in quanto di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile in alcun caso una situazione di soccombenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 91, cod. proc. civ., neppure nella ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, opponga resistenza all’istanza».
P.Q.M RGN 31931/2019 Pag. La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 30528/2024, depositata il 27 novembre 2024, sia apportata la seguente correzione di errore materiale: nel dispositivo, nell’ultima pagina dell'ordinanza, rigo 18, dopo l’interpunzione che segue alle parole «rimborso forfetario in misura del 15%» sia aggiunta la frase: «dispone la distrazione delle spese stesse a favore del difensore della controricorrente avv. Iolanda Giordanelli, antistatario». Ma