Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, a local health authority, had not responded to the proposal to define the judgment, while the respondent, Di Tommaso, argued for the dismissal of the appeal. The court ruled that this inaction constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, resulting in the termination of the case and an order for the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal to define the judgment within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25087/2021 R.G. proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE ZANNINI -ricorrente- contro DI TOMMASO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI ADINOLFI -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 2859/2021 emessa dalla CORTE D'APPELLO DI NAPOLI il 23/06/2021. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 25087/2021 Numero sezionale 553/2025 Numero di raccolta generale 17321/2025 Data pubblicazione 27/06/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Luigi Adinolfi. Così deciso in Roma, il 27.6.2025 Il Consigliere delegato ROBERTO BELLE’ Numero registro generale 25087/2021 Numero sezionale 553/2025 Numero di raccolta generale 17321/2025 Data pubblicazione 27/06/2025