Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, representing the Regional Agency for Irrigation and Forestry, did not respond to the proposal to define the judgment, while the respondent, Pizzarelli Rocco, argued for the dismissal based on this procedural silence. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under the Civil Procedure Code, resulting in the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposal to define the judgment within forty days, the appeal is deemed renounced and the cassation proceedings are extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2686/2025 R.G. proposto da: ARIF PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITÀ IRRIGUE E FORESTALI, rappresentata e difesa dall’Avv. ANTONIO CAPODIECI -ricorrente- contro PIZZARELLI ROCCO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA MARIA DE PASCALI -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 1564/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO DI BARI il 21/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 2686/2025 Numero sezionale 551/2025 Numero di raccolta generale 17318/2025 Data pubblicazione 27/06/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Anna Maria De Pascali. Così deciso in Roma, il 27.6.2025 Il Consigliere Delegato Roberto Bellè Numero registro generale 2686/2025 Numero sezionale 551/2025 Numero di raccolta generale 17318/2025 Data pubblicazione 27/06/2025